T.A.R. Puglia Lecce Sez. I, Sent., 12-05-2011, n. 837 Misure di prevenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore di Lecce con il quale gli è stato vietato di ritornare nel comune di Soleto e frazioni per un periodo di anni tre senza la preventiva autorizzazione e ha dedotto il seguente motivo: violazione di legge con riferimento all’art. 4 l. 1423/1956 come modificato dalla l. 327/1988.

Le Amministrazioni si sono costituite con atto del 22 maggio 2010 e, con memoria del 10 marzo 2011, hanno rilevato che le circostanze riportate nel provvedimento impugnato configurano la pericolosità per la pubblica sicurezza necessaria per l’emanazione del provvedimento impugnato.

Nella pubblica udienza del 13 aprile 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è infondato.

La misura applicata dal Questore è disciplinata dall’art. 2 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, che prevede, al primo comma, che "Qualora le persone indicate nell’articolo precedente siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino fuori dei luoghi di residenza, il Questore può rimandarvele con provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel Comune dal quale sono allontanate".

L’art. 1 della stessa legge, cui fa rinvio l’art. 2, prevede a sua volta, al primo comma, che: "I provvedimenti previsti dalla presente legge si applicano a:

1) coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi;

2) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;

3) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica".

Ai fini dell’adozione del foglio di via obbligatorio nei confronti di chi si trovi fuori dei luoghi di residenza, il Questore deve accertare la sussistenza di due presupposti necessariamente concorrenti, nel senso che la persona colpita dalla misura deve essere collocabile in una delle categorie di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell’art. 1 e deve essere pericolosa per la sicurezza pubblica (Tar Campania, sez. V, 25 febbraio 2009, n. 1073).

Osserva il Collegio che i precedenti specifici di polizia del ricorrente concernono reati quali la ricettazione, il furto aggravato e l’uso di sostanze stupefacenti.

Le figure di reato richiamate sottendono la commissione da parte del soggetto in questione di fatti di rilevante gravità, che integrano di per se stessi comportamenti che offendono o mettono in pericolo la sicurezza pubblica.

Non è, quindi, affatto condivisibile l’affermazione del ricorrente secondo cui non sussisterebbe il presupposto contemplato dall’art. 1 della legge n. 1423/56, per il quale le misure contemplate si applicano alle categorie di soggetti ivi individuate.

I precedenti del ricorrente consentono, indubbiamente, di collocare lo stesso nell’ambito delle categorie contemplate dall’art. 1 menzionato.

Quanto al giudizio di pericolosità sociale, va premesso che la giurisprudenza costante ha affermato che tale giudizio, che giustifica l’irrogazione della misura di prevenzione, esprime una valutazione di merito, che sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo se non sotto profili di abnormità dell’iter logico o di incongruenza della motivazione (Cons. St., sez. IV, 27 maggio 2002 n. 2931).

La giurisprudenza ha, altresì, affermato che "se è vero che il provvedimento preventivo deve essere motivato con riferimento a concreti comportamenti attuali del soggetto dai quali possano desumersi talune delle ipotesi previste dalla legge come indice di pericolosità per la sicurezza e la moralità pubblica, resta fermo che tali comportamenti non debbono necessariamente concretarsi in circostanze univoche ed episodi definiti, ma possono desumersi da una valutazione indiziaria fondata su circostanze di portata generale e di significato tendenziale, o su contesti significativi nel loro complesso" (così Tar Catanzaro, sez. I, 2 marzo 2010, n. 258).

Inoltre, la misura di prevenzione è diretta a prevenire reati piuttosto che a reprimerli ed è legittimamente applicata sulla base,come nella specie,della corretta valutazione degli elementi di fatto indicati dalla legge.

Alla luce di tali principi si deve affermare l’infondatezza dei rilievi del ricorrente diretti ad affermare l’insussistenza del requisito della pericolosità sociale.

Gli elementi di fatto posti a base del provvedimento, inerenti ai precedenti del soggetto colpito dalla misura ed ai precedenti dei soggetti che l’accompagnavano, appaiono tali da escludere che il giudizio di pericolosità sia caratterizzato da profili di irragionevolezza ed arbitrarietà, apprezzabili sul piano del sindacato di legittimità.

In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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