T.A.R. Puglia Lecce Sez. I, Sent., 12-05-2011, n. 836

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ola, per il ricorrente, e l’avv. Tarentini, per l’Avvocatura dello Stato;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente, titolare di un’attività commerciale (bar) sita in Cavallino, ha richiesto ai Monopoli di Stato il rilascio del patentino per la vendita di generi di monopolio.

L’Amministrazione, il 17 novembre 2009, ha rigettato la richiesta.

Avverso questo provvedimento è stato proposto il presente ricorso per i seguenti motivi: violazione del Titolo V della circolare della direzione generale A.A.M.S. n. 04/6346 del 25 settembre 2001 come integrata con circolare n. 04764713 del 28 novembre 2001; violazione assoluta della circolare della direzione generale A.A.M.S. n. 375 UDG del 1° agosto 2005; erronea presupposizione di fatto e di diritto; eccesso di potere per illogicità manifesta; violazione del giusto e corretto procedimento; difetto di istruttoria; sviamento di potere.

Deduce il ricorrente che la non rilevante frequentazione del bar, intesa come potenzialità economica, è smentita dai dati contabili in possesso dell’amministrazione convenuta e che la presenza di un distributore automatico presso la rivendita n. 2 di Cavallino non preclude il rilascio della concessione del patentino.

L’Amministrazione si è costituita con atto del 14 dicembre 2009 e il 2 gennaio 2010 è stata depositata una relazione dei Monopoli, con la quale, nel richiamare la vigente normativa che vieta il rinnovo dei patentini che effettuino prelevamenti per importi inferiori al 15% del volume complessivo della rivendita cui sono aggregati, ha rilevato che nel caso in esame questo requisito non è soddisfatto dal ricorrente e che comunque mancano le esigenze di servizio necessarie per poter ampliare la rete di vendita.

Nella pubblica udienza del 13 aprile 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è infondato.

È da rilevare, anzitutto, che l’Amministrazione gode di ampia discrezionalità nel rilascio del patentino per la vendita di generi di monopolio e, pertanto, il sindacato giurisdizionale sul relativo provvedimento è limitato, non potendo il giudice sostituire le proprie valutazioni a quelle dell’amministrazione a cui è affidata la cura dello specifico interesse pubblico in gioco, "ma dovendosi limitare soltanto a verificare che le contestate valutazioni di merito non risultino ictu oculi abnormi, irragionevoli o arbitrarie e non siano viziate da travisamento dei fatti, da palese illogicità o manifesta contraddittorietà" (TAR Roma, Lazio, 5 aprile 2007, n. 3001; C.d.S., 7 aprile 2006, n. 1924).

Inoltre, il rilascio del patentino, sul presupposto che la rete distributiva dei generi di monopolio può essere potenziata in base ad una decisione discrezionale dell’amministrazione, è condizionato dall’esito del previo accertamento sulla effettiva esigenza di ampliamento del servizio nella zona in cui è ubicato l’esercizio istante (Tar Torino, sez. II, 11 febbraio 2011, n. 145).

Nel caso di specie, il provvedimento non è affetto da questi vizi in quanto il diniego di rilascio del patentino è stato giustificato sulla base di due motivazioni, entrambe corrette.

Anzitutto è stato ritenuto che "la zona interessata non presenta particolari esigenze di servizio da soddisfare tramite un ampliamento della rete distributiva esistente".

La correttezza di questa affermazione è comprovata dai pareri resi dalla Guardia di Finanza, per la quale "nella zona non vi è un incremento abitativo da giustificare il rilascio del patentino. La stessa zona è già ben servita dalle rivendite ordinarie esistenti" e dalla FIT, per la quale "la zona è abbondantemente servita dalle rivendite 2 e 3, peraltro supportate dai distributori e dalla rivendita n. 4 aperta 24 ore no stop", concludendo entrambi sulla non utilità della nuova istituzione del patentino.

Inoltre, l’Amministrazione ha evidenziato come dai dati contabili emerga che l’esercizio in questione non risulti di rilevante frequentazione, condizione necessaria ai fini del rilascio dei nuovi patentini. Infatti, dalla valutazione effettuata dall’Amministrazione, in base agli scontrini medi emessi nell’anno, è risultato che il prelevamento sarebbe inferiore al 15% del volume complessivo della rivendita cui il patentino dovrebbe essere aggregato. Anche questa affermazione risulta poi avvalorata dal parere reso dalla guardia di finanza secondo cui "nel bar in argomento non vi è un notevole flusso di clientela".

In conclusione, il ricorso deve essere respinto perché le motivazioni dell’Amministrazioni non risultano irragionevoli o arbitrarie e non sono viziate da travisamento dei fatti, da palese illogicità o manifesta contraddittorietà. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *