Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 25-03-2011) 11-05-2011, n. 18593 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con ordinanza del 3 marzo 2010 il Tribunale di Nola, deliberando in funzione di giudice dell’esecuzione, in parziale accoglimento della richiesta presentata nell’interesse di S.C. – diretta ad ottenere, ai sensi dell’art. 671 c.p.p., l’applicazione della disciplina della continuazione tra i reati per i quali l’istante era stato condannato con quattro distinte sentenze divenute irrevocabili ivi compiutamente individuate – ha ravvisato il vincolo della continuazione soltanto tra i reati (ricettazione di autoveicolo ex art. 648 c.p., contraffazione del telaio di un autoveicolo, di cui al D.L. n. 285 del 1992, art. 74, comma 6, accertati il (OMISSIS); riciclaggio di autovetture ex art. 648 bis c.p. ed i reati satellite di cui agli artt. 490, 485, 476, 476, 477, 482, 468 e 640 c.p., commessi tra il (OMISSIS)) oggetto delle prime due sentenze, rideterminando la pena complessiva in anni 5 (cinque) e mesi 8 (otto) di reclusione ed Euro 5.500,00 di multa, rigettando, invece, l’istanza, relativamente ai reati (riciclaggio di autovetture ex art. 648 bis c.p. ed imputazioni satellite di cui agli artt. 477, 482, 468 e 648 c.p., accertati tra il mese di (OMISSIS); contraffazione di documenti ex artt. 477 e 483 c.p., accertata il (OMISSIS)), giudicati, rispettivamente, con la terza e con la quarta sentenza di condanna.

2. – Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione lo S., per il tramite del suo difensore, deducendone l’illegittimità per erronea applicazione della legge penale.

2.1 – Nel ricorso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione viene censurata: 1) con riferimento alla decisione di escludere l’applicazione della disciplina del reato continuato ( art. 81 c.p.) tra i reati oggetto della sentenza n. 3, emessa dalla Corte di appello di Ancona il 18 giugno 2007 (riciclaggio di autovetture, art. 648 bis c.p., ed imputazioni satellite di cui agli artt. 477, 482 e 648 c.p., accertati tra il mese di (OMISSIS)) ed il reato oggetto della sentenza n. 4, emessa dal Tribunale di Nola il 15 febbraio 2008 (contraffazione di documenti, artt. 477 e 483 c.p., accertata il (OMISSIS)), in quanto il giudice dell’esecuzione ha escluso che tali delitti fossero stati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, valorizzando un dato ritenuto scarsamente significativo, quale la distanza temporale esistente tra le diverse violazioni, svalutando, di contro, elementi ben più significativi, quali l’omogeneità delle violazioni, l’identica modalità delle diverse condotte (immatricolazione di autovetture provento di furti ovvero provenienti dall’estero, reimmatricolati con l’utilizzo di falsa documentazione estera), emergendo in particolare dagli atti dei due procedimenti che, in realtà, la condotta illecita era stata commessa in epoca ben più ravvicinata a quella di commissione dei reati oggetto delle prime due sentenze di condanna; 2) con riferimento alla "dosimetria della pena", in quanto il giudice dell’esecuzione, nel determinare gli aumenti della pena base, relativa alla violazione più grave (riciclaggio), aveva disposto un aumento – di mesi due di reclusione ed Euro 2000/00 – anche con riferimento al reato di cui al D.L. n. 285 del 1992, art. 74, comma 6 oggetto della sentenza n. 1, omettendo di considerare che tale sentenza è stata annullata senza rinvio da questa Corte, proprio perchè il fatto (contraffazione del numero di telaio), non è più previsto come reato, senza considerare, oltretutto, che la pena pecuniaria inflitta in sentenza era comunque sensibilmente inferiore (Euro 103,29) rispetto a quella individuata nell’ordinanza.
Motivi della decisione

1 – Il ricorso è fondato, limitatamente alla determinazione della pena effettuata dal giudice dell’esecuzione, mentre esso va rigettato, relativamente al mancato riconoscimento della disciplina della continuazione con riferimento ai reati oggetto delle sentenze di condanna sub n. 3 e n. 4 dell’istanza.

1.1 – Con riferimento a tale ultima censura, va infatti ribadita l’ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la continuazione presuppone l’anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già insieme presenti alla mente del reo nella loro specificità, almeno a grandi linee, situazione ben diversa da una mera inclinazione a reiterare nel tempo violazioni della stessa specie, anche se dovuta a una determinata scelta di vita o ad un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo, secondo contingenti opportunità, quale quello tipico dell’associazione per delinquere (cfr., per tutte, Cass., Sez. 2, 7/19.4.2004, Tuzzeo; Sez. 1, 15.11.2000/31.1.2001, Barresi).

La prova di detta congiunta previsione – ritenuta meritevole di più benevolo trattamento sanzionatorio attesa la minore capacità a delinquere di chi si determina a commettere gli illeciti in forza di un singolo impulso, anzichè di spinte criminose indipendenti e reiterate – investendo l’inesplorabile interiorità psichica del soggetto, deve, di regola, essere ricavata da indici esteriori significativi, alla luce dell’esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere.

Tali indici, di cui la giurisprudenza ha fornito esemplificative elencazioni (fra gli altri, l’omogeneità delle condotte, il bene giuridico offeso, il contenuto intervallo temporale), hanno normalmente un carattere sintomatico, e non direttamente dimostrativo; l’accertamento, pur officioso e non implicante oneri probatori, deve assumere il carattere di effettiva dimostrazione logica, non potendo essere affidato a semplici congetture o presunzioni.

Tanto premesso, va rilevato che nel caso di specie il giudice "a quo" ha ragionevolmente escluso la configurabilità del vincolo ex art. 81 c.p. tra i reati commessi dal (OMISSIS), e quelli, pur parzialmente omogenei, commessi a distanza di anni, in un arco temporale compreso tra il (OMISSIS), evidenziando che proprio il considerevole numero di delitti portava ad escludere che il ricorrente, sin dal 1996, avesse già programmato, sia pure in grandi linee, la commissione di ulteriori reati di riciclaggio di autoveicoli, specie ove si consideri che, nella costante giurisprudenza di questa Corte, è stato precisato, in tema di applicazione della disciplina del reato continuato in fase esecutiva, che l’unicità del disegno criminoso non può identificarsi con la generale inclinazione a commettere reati sotto la spinta di fatti e di circostanze occasionali, più o meno collegati tra loro, ovvero di bisogni e di necessità di ordine contingente, e neanche con la tendenza a porre in essere reati della stessa specie o indole, dovendo, Invece, le singole violazioni costituire parte integrante di un unico programma deliberato fin dall’inizio nelle linee essenziali per conseguire un determinato fine, a cui si aggiungerà, di volta in volta, l’elemento volitivo necessario per l’attuazione del programma stesso (Cass., Sez. 5, 30 marzo 1999, imp. Mascetti; Cass., Sez. 1, 21 febbraio 1996, imp. Candiloro).

Il giudice dell’esecuzione ha dato esatta applicazione ai principi giuridici testè indicati ritenendo, con motivazione dotata di piena congruenza logica, che i fatti oggetto della prima e seconda pronuncia risultavano commessi a quasi due anni di distanza dai fatti oggetto della terza e del disomogeneo reato di cui alla quarta.

Pertanto, stante la correttezza logica e giuridica delle linee argomentative dell’ordinanza impugnata, le censure formulate sul punto dai ricorrente risultano destituite di fondamento.

1.2 – Fondata risulta, invece, l’ulteriore censura formulata dal ricorrente, relativa all’entità della pena, ove si consideri, come a ragione sostenuto anche dal Procuratore Generale nella sua requisitoria in atti, che il giudice dell’esecuzione, "ha calcolato un aumento della pena base di mesi due di reclusione ed Euro 200,00 di multa per il reato di cui all’art. 74 C.S., comma 6, erroneamente, in quanto per tale reato è intervenuta la corte di cassazione con sentenza 7-3-03, che ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna sub 1 perchè il fatto non è più previsto come reato". 2. – Il provvedimento impugnato va pertanto annullato senza rinvio, limitatamente a tale profilo di illegittimità, con eliminazione dell’aumento di pena calcolato dal giudice dell’esecuzione.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata, limitatamente all’aumento di pena a titolo di continuazione di mesi due di reclusione ed Euro 200,00 di multa che elimina; ridetermina per l’effetto la pena complessiva finale in anni cinque, mesi sei di reclusione ed Euro 5300,00 di multa. Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *