T.A.R. Puglia Lecce Sez. I, Sent., 12-05-2011, n. 835 Atti amministrativi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La ricorrente, titolare di alcuni esercizi commerciali di medie strutture di vendita, ubicati nei comuni di Casarano e Parabita, a pochi chilometri dell’area commerciale della zona P.I.P. del comune di Matino, rileva che il 19 luglio 2010 e il 5 agosto 2010 è venuta a conoscenza di alcune autorizzazioni commerciali rilasciate dal comune di Matino per l’esercizio commerciale nella zona P.I.P., e con il presente ricorso ne chiede l’annullamento.

La ricorrente deduce i seguenti motivi: 1. Violazione e falsa applicazione della l.r. 11/2003 e dei regolamenti regionali nn. 1 e 2 del 2004; eccesso di potere per incompetenza, difetto di istruttoria, sviamento di potere.

Sostiene la ricorrente che gli esercizi commerciali sono inseriti in un unico immobile e hanno un ingresso comune e pertanto il Comune avrebbe potuto autorizzare l’insediamento solo dopo essersi dotato dello strumento di programmazione previsto dall’art. 15 l.r. 11/2003.

La B. si è costituita con memoria del 2 novembre 2010 e ha eccepito la tardività del ricorso perché la piena conoscenza deve essere individuata nell’avvio concreto delle attività di vendita. Nel merito ha rilevato che non si tratta di un centro commerciale e che comunque, per le dimensioni e l’ubicazione, la normativa applicabile è quella dell’art., comma 6, l.r.11/2003.

Il Comune si è costituito con atto del 2 novembre 2010 e con memoria del 12 novembre 2010 ha eccepito la carenza di legittimazione ad agire della D., l’irricevibilità del ricorso per tardività e l’inammissibilità per omessa impugnazione dei titoli edilizi.

Con memoria del 12 novembre 2010 la B. ha ribadito l’eccezione di tardività del ricorso.

La ricorrente, con memoria del 13 novembre 2010, ha replicato in ordine alle eccezioni di rito formulate dalle altre parti e con successiva memoria del 10 marzo 2011 ha esplicitato ulteriormente le proprie argomentazioni.

La B., con memoria dell’11 marzo 2011, ha precisato l’eccezione di tardività sostenendo che la ricorrente era a conoscenza di tutto quanto inerente il complesso di interventi commerciali realizzati in zona PIP avendo già provveduto a impugnare questi atti con l’autonomo ricorso n. 3045/2001.

La ricorrente, con memoria del 23 marzo 2011, ha replicato che il ricorso n. 3045/2001 aveva ad oggetto l’annullamento di atti di un procedimento di variante urbanistica e quindi l’oggetto di quel ricorso è estraneo all’oggetto del presente giudizio.

Il Comune, con memoria del 25 marzo 2011, ha ribadito tutte le proprie argomentazioni.

Nella pubblica udienza del 13 aprile 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è irricevibile per tardività.

La giurisprudenza di questo Tribunale, confermata anche dal Consiglio di Stato, ha chiarito che, pur ritenendosi che ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione occorre la piena conoscenza del provvedimento causativo della lesione, la tutela dell’amministrato non può ritenersi operante ogni oltre limite temporale, di modo che l’attività dell’amministrazione sia soggetta indefinitamente alla possibilità di impugnazione, anche quando l’interessato non si renda parte diligente nel far valere la pretesa entro i limiti temporali assicuratigli dalla legge (così Cons. St., 11 settembre 2007, n. 4809).

In sostanza, si ritiene che la lesione causata dalla struttura commerciale in questione possa ritenersi apprezzata anche quando, pur non essendo stata acquisita la cognizione dei titoli abilitativi dell’attività commerciale, la struttura stessa sia stata materialmente avviata,sicchè (in analogia rispetto a quanto si ritiene circa la decorrenza del termine di impugnativa dei permessi edilizi,quando si denunci l’an della edificazione e non il quomodo,cioè vizi apprezzabili già a seguito dell’inizio dell’attività edificatoria) il termine di impugnativa dei titoli abilitativi decorre dall’inizio dell’attività commerciale (derivando da ciò un onere di informazione che costituisce la sintesi delle esigenze di tutela della pretesa alla legittimità dell’azione amministrativa e della pretesa alla stabilità della disciplina data).

Nel caso in esame, risulta incontestato che l’apertura della struttura in questione, avendo riguardo anche alle autorizzazioni impugnate, è stata materialmente avviata nel dicembre 2009 e che la sua apertura è stata pubblicizzata già nel mese di ottobre 2009, e quindi quasi un anno prima dell’avvenuta notifica del ricorso in questione.

Per quanto sopra,oltre che per la pubblicità data alla struttura e la vicinanza tra i comuni nei quali sorgono la struttura stessa e gli esercizi della ricorrente (vicinanza che costituisce la ragion d’essere della lesione), si deve ritenere l’acquisizione della conoscenza dell’esistenza della struttura e delle sue caratteristiche (contestate proprio perché concretano un fenomeno di integrazione fra più esercizi commerciali e perciò soggette ad una specifica disciplina, cioè un fenomeno commerciale immediatamente percepibile) si siano avute in data molto anteriore alla notifica del ricorso; la successiva conoscenza delle lacune della procedura attiene alle ragioni della lesione non alla lesione stessa e perciò non influisce sulla decorrenza del termine decadenziale di impugnativa.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per tardività.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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