Cass. civ. Sez. I, Sent., 08-09-2011, n. 18447 Decisioni delle Commissioni tributarie

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso in data 7-5-1998, diretto al Presidente del Tribunale di Campobasso, F.F. chiedeva annullarsi il provvedimento del Ministero dell’Industria, che aveva disposto la cancellazione del suo nominativo dal ruolo, tenuto alla locale Camera di Commercio, dei periti ed esperti: cat. 22^ attività varie, sub cat. 7^, tributi.

Costituitosi il contraddittorio, chiedeva la CCIA di Campobasso rigettarsi la domanda; chiamava altresì in garanzia il Ministero dell’Industria, che si costituiva e chiedeva parimenti rigettarsi la domanda del F.. A seguito di eccezione della CCIA e del Ministero, il giudizio veniva riassunto davanti al Tribunale di Campobasso, che, con sentenza del 15-11-2002. rigettava la domanda.

Proponeva appello il F.. Costituitosi il contraddittorio, il Ministero e la CCIA chiedevano rigettarsi l’appello. La Corte d’Appello di Campobasso, con sentenza 11-1/10-2-2005, rigettava l’appello. Ricorre per cassazione il F., sulla base di due motivi. Resiste, con controricorso, la CCIA di Capobasso.
Motivi della decisione

Con il primo motivo, il F. lamenta violazione del D.M. 29 dicembre 1979, art. 5, comma 8, e della L. n. 241 del 1990, art. 2. nonchè vizio di motivazione. Afferma il F. l’illegittimità dell’operato della CCIA di Campobasso che, senza formulare alcun giudizio di inidoneità od insufficienza della documentazione presentata, aveva stabilito di sottoporlo ad un colloquio.

Il motivo va rigettato, in quanto infondato.

Come già ha chiarito il giudice a quo, l’art. 5 predetto D.M. (Regolamento CCIA) precisa che l’apposita Commissione istituita presso la CCIA, a suo insindacabile giudizio, può disporre il colloquio, ove ritenga non del lutto probanti i documenti esibiti.

Non era dunque necessario, al riguardo, un’esplicita valutazione di insufficienza della documentazione.

Non si ravvisa dunque, violazione alcuna di norma nè vizio di motivazione, avendo il giudice a quo sul punto fornito argomentazione adeguata.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione della L. n. 427 del 1993 e della circolare del Ministero dell’Industria n. 355 del 15-11-1994, nonchè dell’art. 11 preleggi e dell’art. 2909 c.c..

Afferma il ricorrente che la L. n. 427 del 1993 e la predetta circolare del Ministero, sancendo l’invalidità e l’inefficacia del ruolo in questione dal 30-9-1993 (cui seguiva il provvedimento di cancellazione del suo nominativo) erano del tutto illegittime perchè in contrasto con il principio di irretroattività della legge di cui all’art. 11 preleggi.

Anche tale motivo va rigettato, in quanto infondato.

Come già aveva indicato il giudice a quo, va precisato che la L. n. 427 del 1993 e la circolare, lungi dall’introdurre profili di retroattività, al contrario contengono una sanatoria degli iscritti fino alla data del 30-9-1993: iscrizione e tenuta di ruolo presso la CCIA in materia tributaria, già illegittima perchè estranea ai poteri degli enti camerali per le materie riservate a liberi professionisti iscritti in appositi albi, ai sensi del R.D. n. 2011 del 1934, art. 32 (al riguardo, tra le altre. Cons. Stato n. 3220 del 2001).

Conclusivamente, va rigettato il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per onorari ed Euro 200.00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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