Cass. civ. Sez. I, Sent., 08-09-2011, n. 18446

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con citazione ritualmente notificata, D.G. conveniva in giudizio l’AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, per sentirla condannare al pagamento della somma di Euro 379,61, somma dovuta per "aiuto alla produzione dell’olio d’oliva" per la campagna olearia 1992/93, illegittimamente a lui non corrisposta.

Costituitosi il contraddittorio, l’AGEA chiedeva rigettarsi la domanda dell’attore. Il Giudice di Pace di Roma, con sentenza 14/25- 10-2004, rigettava la domanda. Ricorre per cassazione il D., sulla base di tre motivi. Resiste, con controricorso, l’AGEA. Il D. ha presentato memoria per l’udienza. Il Collegio dispone redigersi la presente sentenza con motivazione semplificata.
Motivi della decisione

Il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nella prima parte di esso, si parla di D., e la sentenza prodotta è stata emessa appunto nei confronti di tale soggetto.

Successivamente peraltro il ricorso tratta di certo C. G., evidentemente altro olivicoltore, che vanta nei confronti dell’AGEA un debito di importo diverso. Si chiede infine, nelle conclusioni, che sia annullata la sentenza n. 40198 del 2004, non corrispondente a quella prodotta (n. 40026 del 2004).

Vi è dunque totale incertezza sull’identità del ricorrente e sulla sentenza impugnata: posto che è da considerarsi ricorrente il soggetto che ha rilasciato la procura alle liti, a margine del ricorso, D.G., il ricorso stesso si riferisce prevalentemente ad altra persona ed a una pronuncia diversa da quella prodotta.

Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 300,00 per onorari ed Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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