Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 23-03-2011) 11-05-2011, n. 18536 Costruzioni abusive Demolizione di costruzioni abusive Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, con sentenza del 14 febbraio del 2007, divenuta irrevocabile il 17 marzo del 2007, pronunciata nei confronti di C.G., ha disposto la demolizione del manufatto abusivamente realizzato dal predetto in (OMISSIS) fatto accertato il (OMISSIS);

Il C. ha proposto incidente di esecuzione al fine di ottenere la revoca (in via principale) ovvero la sospensione (in via subordinata) dell’ordine di demolizione,lamentando la mancata valutazione, da parte del Pubblico Ministero che aveva ingiunto la demolizione , della pendenza di istanza di condono, con pagamento dell’oblazione autodeterminata, circostanza che comportava, per il decorso del previsto termine di 36 mesi dalla data del pagamento dell’oblazione, l’estinzione del reato e delle sue conseguenze, anche in sede esecutiva. A tal fine ha dedotto e rimarcato la distinzione tra non condonabilità assoluta e non condonabilità relativa, alla stregua delle previsioni di cui alla L. n. 47 del 1985, artt. 33 e 32 facendone derivare conseguenze in ordine alla astratta condonabilità delle opere oggetto di ingiunzione a demolire. Ha infine rimarcato l’incompetenza del giudice penale ad effettuare valutazioni di conformità delle opere agli strumenti urbanistici, e la necessità di tener conto dell’effetto estintivo del decorso del predetto termine di 36 mesi dal pagamento dell’oblazione.

Alla base della istanza si è dedotta l’intervenuta presentazione, in data 07-11-2003, di domanda di condono D.L. n. 269 del 2003, ex art. 32 (conv. in L. n. 326 del 2003) con pagamento dell’oblazione autodeterminata, con annessa dichiarazione di congruità e relazione di perizia asseverata a firma del geom. B.R., asseritamente avente ad oggetto la descrizione dello stato dei luoghi, l’ammissibilità della domanda di condono, la legittimazione del proponente, l’inesistenza di vincoli assoluti ostativi alla sanabilità degli abusi edilizi e la presumibile durata dei tempi di definizione del procedimento amministrativo di condono.

L’istanza è stata respinta con ordinanza del 28 gennaio del 2010 A fondamento della decisione richiamando giurisprudenza di questa sezione, il tribunale osservava che trattandosi d’intervento di nuova costruzione in zona vincolata l’opera non era condonabile e che trattandosi di opera non condonabile era del tutto inutile disporre la sospensione dell’ingiunzione a demolire nell’attesa della definizione della procedura amministrativa D’altra parte dalla sentenza di condanna emergeva che le opere non erano state ultimate entro il 31 marzo del 2003.

Ricorre per cassazione il C. per mezzo del proprio difensore deducendo:

la violazione della L. n. 47 del 1985, art. 38 e del D.L. n 269 del 2003, art. 32 convertito nella L. n. 326 del 2003, per avere il tribunale omesso di considerare che il pagamento dell’oblazione ritenuta congrua, decorsi 36 mesi dal versamento determina la revoca dell’ordine di demolizione secondo quanto previsto dalla L. n. 47 del 1985, art. 39.

Sostiene che il fatto che un illecito edilizio sia stato realizzato in zona sottoposta a vincolo di cui alla L. n. 47 del 1985, art. 32 non è di per sè ostativo alla sanatoria prevista dalla L. n. 326 del 2003, art. 32 anche se l’intervento sia riconducibile alle categorie di cui ai nn. 1, 2, 3 della legge anzidetta:

la violazione della L. n 47 del 1985, art. 31 per avere il tribunale espresso il dubbio che le opere fossero ultimate entro il 31 marzo del 2003 senza considerare che ai fini del condono è sufficiente il completamento della copertura e la realizzazione al rustico.
Motivi della decisione

Il ricorso va respinto perchè infondato.

Secondo l’orientamento costante (v., tra le molte, sez. 3, sentenza n. 24665 del 15/04/2009)di questa Corte il pagamento completo e nei termini della somma versata a titolo di oblazione per la definizione dell’illecito edilizio non determina, ove sia intervenuta sentenza di condanna irrevocabile, nè l’estinzione del reato nè l’automatica caducazione dell’ordine di demolizione.

In materia di sanatoria edilizia, infatti, il legislatore non ha compreso l’estinzione della pena e la cessazione della sua esecuzione fra le conseguenze derivanti dall’oblazione intervenuta dopo il giudicato di condanna, in quanto preciso intendimento legislativo è stato quello di limitare l’efficacia estintiva del condono edilizio fino alle sentenza definitiva.

L’oblazione in funzione della domanda di condono non può, perciò, degradare da causa speciale di estinzione del reato a causa estintiva della pena o della sua esecuzione, se corrisposta dopo il giudicato irrevocabile; in tale ipotesi, infatti, l’avvenuta sanatoria comporta la cessazione solo di alcuni degli effetti penali della condanna, essendosi esclusa la sua computabilità ai fini della recidiva e la valutabilità della stessa come precedente ostativo alla concessione della sospensione condizionale della pena, come risulta dalla L. n. 47 del 1985, art. 38, comma 3. La determinazione da parte dell’amministrazione comunale di congruità dell’oblazione versata non è idonea a determinare la revoca o la sospensione dell’esecuzione dell’ordine di demolizione impartito con la sentenza di condanna, in quanto soltanto a seguito del rilascio del permesso sorge in capo al giudice dell’esecuzione l’obbligo di verifica della legittimità dello stesso e della compatibilità del manufatto con gli strumenti urbanistici (Sez. 3, Sentenza n. 3988 del 03/12/2003 Rv. 227555);

Secondo quest’ultimo orientamento la sospensione può essere disposta solo allorquando sia ragionevolmente e concretamente prevedibile che in un breve lasso di tempo l’autorità amministrativa o quella giurisdizionale adottino un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con l’ordine di esecuzione (Sez. 3 n. 11051 del 30/1/2003, Rv. 224347).

Nella fattispecie il tribunale ha ritenuto inutile sospendere il procedimento trattandosi di opera non condonabile, sia perchè non ultimata al rustico alla data del 31 marzo del 2003, come risulta dalla sentenza di merito, passata in giudicato perchè trattasi di opera non condonabile perchè realizzata in zona vincolata .Invero secondo il consolidato orientamento di questa Corte(cfr per tutte Cass. n 24647 del 2009) le opere realizzate in area vincolata sono insuscettibili di condono edilizio nel caso in cui l’area sia sottoposta a vincolo di inedificabilità tanto assoluta quanto relativa. Siffatta interpretazione risulta sia pure implicitamente avallata dalla Corte Costituzionale (cfr. Corte cost. n 54 del 2009 e n. 150 del 2009 nonchè Sentenza n 290 del 2009) Nella decisione da ultimo citata la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo unico della L.R. Marche n. 11 del 2008, il quale, tramite un’asserita interpretazione autentica della L.R. n. 23 del 2004, art. 2, comma 1, lett. a) aveva stabilito che i vincoli previsti dal D.L. n. 269 del 2003, art. 32, comma 27, lett. d) convertito nella L. n. 326 del 2003 impedivano il condono solo se comportavano inedificabiltà assoluta.
P.Q.M.

LA CORTE Letto l’art. 616 c.p.p. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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