Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 23-03-2011) 11-05-2011, n. 18535 Costruzioni abusive Demolizione di costruzioni abusive Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, con sentenza del 5 aprile del 2006, pronunciata sull’accordo delle parti, disponeva tra l’altro la demolizione delle opere realizzate in (OMISSIS). Divenuta irrevocabile la sentenza, il Procuratore della Repubblica ha ingiunto la demolizione.

Gli interessati hanno proposto incidente di esecuzione al fine di ottenere la revoca (in via principale) ovvero la sospensione (in via subordinata), dell’ordine di demolizione lamentando la mancata considerazione, da parte del Pubblico Ministero che aveva ingiunto la demolizione, della pendenza di istanze di condono, presentate sia a norma della L. n 47 del 1985, art. 31 che art. 32.

Il tribunale ha respinto l’istanza trattandosi di opera non condonabile ed ha aggiunto che la non condonabilità dell’opera rendeva inapplicabile la cosiddetta Legge casa (L.R. Campania n 19 del 2009).

Ricorrono per cassazione gli imputati sulla base di due motivi.

Con il primo motivo deducono l’illegittimità dell’ingiunzione a demolire del pubblico ministero perchè la competenza spettava all’Ufficio Tecnico della Regione Campania trattandosi d’intervento realizzato in zona sismica ed emesso a norma della L. n 64 del 1974, art. 24 ora D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 100 testo unico sull’edilizia.

Con il secondo motivo deducono la violazione della L. n. 47 del 1985, art. 31 e della L.R. Campania n. 19 del 2009, artt. 4, 6, 12 e 13.

Sostengono che il tribunale aveva omesso di considerare che erano state presentate due domande di condono: una a norma della L. n. 47 del 1985, art. 31 e l’altra a norma della L. n. 326 del 2003, art. 32. Inoltre con la L.R. Campania n 19 del 2004 si era consentito in deroga agli strumenti urbanistici l’ampliamento fino al 20% della volumetria esistente degli edilizi residenziali uni – bifamiliari e comunque degli edifici non superiori ai mille metri cubi.

L’intervento anzidetto può essere realizzato su unità abitativa costituente la prima casa nella fattispecie era stato documentato che i ricorrenti abitano nella casa oggetto dell’ingiunzione.

Con memoria aggiuntiva si è contestata l’affermazione del Procuratore generale in ordine all’asserita mancanza d’interesse relativamente alla competenza in materia di demolizione.
Motivi della decisione

Il ricorso va respinto perchè infondato.

E’ ben vero che la L. n. 64 del 1974, art. 23 (ora art. 98 del Testo unico) prevedeva l’irrogazione della sanzione amministrativa demolitoria da parte dell’A.G. penale, con il decreto o la sentenza di condanna, allorchè le opere fossero state eseguite in difformità dalle norme tecniche prescritte in materia di costruzioni in zone sismiche e che il successivo art. 24, precisava (ora D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 99 testo unico sull’edilizia) che la sanzione della demolizione disposta dal giudice con la sentenza o con il decreto penale di condanna competeva all’Ufficio Tecnico della Regione, ma nella fattispecie l’ordine di demolizione è stato disposto anche a norma della L. n 47 del 1985, art. 7 la cui esecuzione compete esclusivamente all’autorità giudiziaria. Orbene l’ordine di demolizione impartito dal giudice, quando riguarda l’intero manufatto assorbe quello specifico dettato per le zone sismiche, giacchè una volta disposta la demolizione totale del fabbricato non v’è spazio per le valutazioni (riservate all’Ufficio tecnico del Genio Civile, relative alla conformità alle norme tecniche antisismiche dell’intero o di parte del fabbricato, dovendo lo stesso essere comunque eliminato dal territorio. I problemi di competenza e di coordinamento si possono porre allorchè l’ordine del giudice sia relativo ad una parte soltanto del fabbricato. In tale situazione sarà il giudice dell’esecuzione a fissare i limiti della competenza dell’autorità giudiziaria. D’altra parte,come rilevato dal Procuratore generale, il ricorrente non ha dimostrato di avere un interesse meritevole di tutela all’esecuzione della demolizione da parte dell’Autorità Amministrativa.

Anche il secondo motivo è infondato Secondo 1′ orientamento costante (cfr. tra le molte, sez. 3, sentenza n. 24665 del 15/04/2009), di questa Corte il pagamento completo e nei termini della somma versata a titolo di oblazione per la definizione dell’illecito edilizio non determina, ove sia intervenuta sentenza di condanna irrevocabile, nè l’estinzione del reato nè l’automatica caducazione dell’ordine di demolizione.

In materia di sanatoria edilizia, infatti, il legislatore non ha compreso l’estinzione della pena e la cessazione della sua esecuzione fra le conseguenze derivanti dall’oblazione intervenuta dopo il giudicato di condanna, in quanto preciso intendimento legislativo è stato quello di limitare l’efficacia estintiva del condono edilizio fino alle sentenza definitiva.

L’oblazione in funzione della domanda di condono non può, perciò, degradare da causa speciale di estinzione del reato a causa estintiva della pena o della sua esecuzione, se corrisposta dopo il giudicato irrevocabile; in tale ipotesi, infatti, l’avvenuta sanatoria comporta la cessazione solo di alcuni degli effetti penali della condanna, essendosi esclusa la sua computabilità ai fini della recidiva e la valutabilità della stessa come precedente ostativo alla concessione della sospensione condizionale della pena, come risulta dalla L. n. 47 del 1985, art. 38, comma 3.

La determinazione da parte dell’amministrazione comunale di congruità dell’oblazione versata non è idonea a determinare la revoca o la sospensione dell’esecuzione dell’ordine di demolizione impartito con la sentenza di condanna, in quanto soltanto a seguito del rilascio del permesso sorge in capo al giudice dell’esecuzione l’obbligo di verifica della legittimità dello stesso e della compatibilità del manufatto con gli strumenti urbanistici (Sez. 3, Sentenza n. 3988 del 03/12/2003 Rv. 227555);

Secondo quest’ultimo orientamento la sospensione può essere disposta solo allorquando sia ragionevolmente e concretamente prevedibile che in un breve lasso di tempo l’autorità amministrativa o quella giurisdizionale adottino un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con l’ordine di esecuzione (Sez. 3 n. 11051 del 30/1/2003, Rv. 224347).

Nella fattispecie il tribunale ha ritenuto inutile sospendere il procedimento trattandosi di opera non condonabile Invero secondo il consolidato orientamento di questa Corte(cfr per tutte Cass. N. 24647 del 2009) le opere realizzate in area vincolata sono insuscettibili di condono edilizio nel caso in cui l’area sia sottoposta a vincolo di inedificabilità tanto assoluta quanto relativa. Siffatta interpretazione risulta sia pure implicitamente avallata dalla Corte Costituzionale (cfr. Corte cost. n 54 del 2009 e n. 150 del 2009 nonchè Sentenza n 290 del 2009) Nella decisione da ultimo citata la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo unico della L.R. Marche n 11 del 2008, il quale, tramite un’asserita interpretazione autentica della L.R. n. 23 del 2004, art. 2, comma 1, lett. a) aveva stabilito che i vincoli previsti dal D.L. n. 269 del 2003, art. 32, comma 27, lett. d) convertito nella L. n. 326 del 2003 impedivano il condono solo se comportavano inedificabiltà assoluta.

Nella fattispecie nonostante siano trascorsi moltissimi anni dall’ultimazione del manufatto, non è stata ancora concessa la sanatoria.

La L.R. n. 19 del 2009 citata dal ricorrente non è applicabile alla fattispecie, in quanto l’art. 3 della citata legge dispone che gli interventi di cui agli artt. 4, 5 e 7 della medesima legge non possono essere realizzati su edifici che al momento della presentazione della denuncia di inizio attività risultino realizzati in assenza o in difformità dal titolo.
P.Q.M.

LA CORTE Letto l’art. 616 c.p.p. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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