T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. II, Sent., 12-05-2011, n. 489

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 29 gennaio 2010 e depositato il giorno 18 del mese seguente, i signori A. e M. impugnano gli atti descritti in epigrafe relativi al riconoscimento di particolare interesse storicoartistico, ex artt. 10 comma 3 lett. a, 13 comma 1 del D.Lgs 42/04, dell’immobile di loro proprietà posto al numero civico 38 di via Milano in Cagliari.

A sostegno del ricorso fanno valere le seguenti censure:

1) violazione di legge per falsa e/o mancata applicazione dell’art. 10, comma 3, lett. a del D.Lgs n. 42/2004; eccesso di potere per carenza di istruttoria, erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti;

2) violazione di legge per falsa e/o mancata applicazione dell’art. 3 della L. 241/90; eccesso di potere per difetto e comunque contraddittorietà della motivazione.

La Difesa Erariale ha chiesto il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 30 marzo 2011 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
Motivi della decisione

Con il ricorso in esame i signori A.G. e M.M.D., impugnano il decreto, descritto in epigrafe, con il quale la Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Sardegna ha dichiarato, ai sensi dell’articolo 10 comma 3 lett. a, del D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42, codice dei beni culturali e del paesaggio, la villa posta al n. 38 della via Milano in Cagliari di interesse storico particolarmente importante.

Il ricorso non può essere accolto.

Con il primo motivo si deduce la censura di difetto di istruttoria per non avere l’Amministrazione accertato la data di realizzazione della villa e le caratteristiche stilistiche e architettoniche originarie, e per non aver tenuto conto delle modifiche apportate nel corso degli anni dai legittimi proprietari.

La censura non può essere accolta.

Nella relazione storico artistica, allegata al decreto di vincolo e da questo richiamata, si indica il periodo di costruzione della villa, che viene indicato tra il 192530 ritenendo l’Amministrazione, in assenza di precisi elementi documentali, di poter far risalire il periodo di costruzione a quello delle altre ville realizzate nella via Milano.

La non precisa indicazione della data di costruzione, che il ricorrente indica nel 1933, non incide sulla legittimità del provvedimento stante la corretta indicazione del periodo di realizzazione. Del resto il decreto di vincolo viene adottato perché la villa rappresenta "la testimonianza di una cittàgiardino borghese" degli anni trenta del secolo scorso. Il vincolo non vien apposto con riferimento alla precisa data di costruzione (1933 come affermano i ricorrenti), ma perché è rappresentativo della tipologia edilizia della classe medio borghese degli anni trenta.

L’esatta individuazione della data di costruzione non appare perciò rilevante.

Nella relazione storico artistico si evidenziano con precisione le caratteristiche che denotano la villa dandosi anche atto, contrariamente a quanto affermato in ricorso, delle modifiche intervenute nel corso degli anni, che tuttavia non ne hanno, a giudizio della Sovrintendenza, snaturato la valenza di testimonianza storica delle costruzioni dell’epoca.

Ora la valutazione in ordine all’esistenza di un interesse storicoartistico su un immobile, tale da giustificare l’apposizione del relativo vincolo ai sensi degli artt. 10 comma 3, lett. a) e 13 comma 1, d.lg. n. 42 del 2004, rappresenta l’espressione di un potere ampiamente discrezionale di esclusiva prerogativa dell’Amministrazione competente, che può essere sindacata in sede giurisdizionale solo in presenza di profili di incongruità ed illogicità di evidenza tale da far emergere l’inattendibilità della valutazione tecnicadiscrezionale compiuta (cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 29 settembre 2009, n. 5869; T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 02 marzo 2010, n. 3272).

Nel caso di specie gli aspetti evidenziati dai ricorrenti, in particolare le modifiche intervenute nel corso degli anni, sono stati considerati sia nella relazione storico artistica che nella scheda tecnica della villa, e tuttavia la Soprintendenza ha ritenuto, con giudizio insindacabile nel merito, che la villa sia comunque rappresentativa di uno stile costruttivo degli anni trenta che ne giustifica la conservazione.

Con il secondo motivo si deduce la censura di eccesso di potere per genericità e contraddittorietà della motivazione.

Sostengono i ricorrenti che la motivazione del provvedimento costituisce una mera descrizione dell’immobile in questione, senza che la stessa metta in esplicito rilievo le ragioni di pregio che giustificano il vincolo.

La censura non può essere accolta.

La descrizione degli elementi che compongono l’immobile, con minuziosa indicazione anche delle modifiche intervenute nel corso degli anni, rappresenta il presupposto giustificativo del giudizio finale della riconducibilità dell’immobile nel novero delle ville " che esemplificano le caratteristiche costruttive ed architettoniche dell’epoca" espressive del nuovo stile razionalista.

Nel decreto si precisa poi che "l’insediamento, malgrado le perdite ed alcuni nuovi inserimenti, conserva l’aspetto urbanistico ed ambientale degli organismi denominati "cittàgiardino’, caratterizzati dalla bassa densità edilizia, uniformità tipologica e dallo stretto rapporto con l’elemento naturale circostante".

Il vincolo viene apposto non in considerazione delle particolari "ragioni di pregio" della costruzione, come ipotizzato dai ricorrenti, ma perché la villa rappresenta la testimonianza di uno stile architettonico di un particolare periodo storico, meritevole di essere tramandata ai posteri.

Simile valutazione rientra nell’ambito della discrezionalità tecnica della Soprintendenza sindacabile dal giudice solo ove la motivazione contenga vizi logici o si fondi su una erronea ricostruzione dei fatti, che nella specie non sussistono.

In conclusione il ricorso va, per le esposte considerazioni, respinto.

Le spese del giudizio, stante l’assenza di difese scritte da parte dell’Avvocatura dello Stato, possono essere interamente compensate fra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.

Compensa integralmente fra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 30 marzo 2011 con l’intervento dei magistrati:

Francesco Scano, Presidente, Estensore

Marco Lensi, Consigliere

Tito Aru, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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