Cass. civ. Sez. I, Sent., 08-09-2011, n. 18442 Ammissione al passivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 20.6.2008, la Equitalia Esatri s.p.a. proponeva opposizione avverso il decreto con cui il Giudice Delegato al fallimento della Limousine promotion s.r.l. aveva dichiarato chiusa la verifica dei crediti ed esecutivo lo stato passivo, lamentando il rigetto della sua istanza di ammissione al passivo avanzata per Euro 63.156,58 in forza di crediti portati da tre cartelle esattoriali, in quanto non ritenute correttamente notificate.

Il tribunale di Catania, con decreto del 15.7.09, rigettava l’opposizione non già in virtù della posta questione processuale ma ritenendo che la ricorrente non avesse fornito adeguata prova del proprio credito. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione la Equitalia Esastri spa sulla base di tre motivi cui non resiste il fallimento.
Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso l’Equitalia contesta che il proprio credito doveva essere provato tramite la produzione dei DM 10.

Con il secondo motivo censura la sentenza impugnata laddove ha escluso che il credito fosse adeguatamente provato tramite la produzione dei ruoli.

Con il terzo motivo contesta la ritenuta necessità di chiamare in giudizio l’Inps e l’Inail.

Va preliminarmente osservato che il giudice delegato non aveva ammesso i crediti al passivo sostenendo che i ruoli non erano stati correttamente notificati.

A seguito di opposizione del concessionario, il Tribunale ha implicitamente accolto il gravame sul punto ancorchè non si sia esplicitamente espresso su di esso, in quanto è passato poi ad esaminare il merito della domanda rigettandola per mancanza di adeguata prova.

Ciò premesso, i tre motivi possono essere esaminati congiuntamente e gli stessi sono fondati.

E’ principio ripetutamente espresso da questa Corte che i crediti iscritti a ruolo ed azionati da società concessionarie per la riscossione seguono, nel caso di avvenuta dichiarazione di fallimento del debitore, l’iter procedurale prescritto per gli altri crediti dall’art. 92 e segg., L. Fall., legittimandosi la domanda di ammissione al passivo, se del caso con riserva (ove vi siano contestazioni), sulla base del solo ruolo, senza che occorra la previa notifica della cartella esattoriale al curatore fallimentare.

( Cass. 5063/08).

Nel caso di specie i ruoli risultano pacificamente emessi e prodotti in sede di verifica allo stato passivo.

Gli stessi costituivano pertanto idonea prova per l’ammissione allo stato passivo non essendo necessaria la produzione di ulteriore documentazione nè essendo necessario chiamare in giudizio l’Inps e l’Inail, istituti creditori.

Il ricorso va, in conclusione accolto. La sentenza impugnata va di conseguenza cassata con rinvio al Tribunale di Catania in diversa composizione che si atterrà nel decidere al principio di diritto dianzi enunciato e che provvedere anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.

Accoglie il ricorso ,cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al tribunale di Catania in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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