Cass. pen., sez. I 23-12-2008 (09-12-2008), n. 47749 Cosiddetto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

IN FATTO ED IN DIRITTO
la Corte di Appello di Brescia, con sentenza del 18.06.2007, confermava quella resa in prime cure dal Tribunale della stessa città in data 30.06.2003 e con essa la condanna di M. E. alla pena di mesi otto di reclusione ed Euro 140,00 di multa per la detenzione illegale di cinque fucili, tutti qualificati armi comuni da sparo (L. n. 895 del 1967, artt. 2 e 7).
Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione l’imputato, chiedendone l’annullamento per violazione della legge processuale, difetto di motivazione e violazione di legge ed all’uopo illustrando tre motivi di doglianza.
Con la prima denuncia, il ricorrente, la violazione della L. n. 134 del 2003, art. 5, comma 2, sul rilievo che la Corte distrettuale avrebbe erroneamente interpretato la norma transitoria in materia di cd. patteggiamento allargato, negando la sospensione ivi contemplata sul presupposto che la disciplina non era applicabile al giudizio abbreviato (ammesso e non più revocabile) ma al solo dibattimento ordinano, secondo letterale indicazione normativa, giustificata dalla circostanza che con la scelta del giudizio abbreviato l’ordinamento aveva già riconosciuto all’imputato il vantaggio contemplato con l’applicazione della pena a richiesta delle parti, privandolo, con ciò, di ogni interesse alla richiesta di un diverso rito alternativo.
Osservava in contrario il ricorrente che sussisterebbe comunque un interesse dell’imputato al diverso rito alternativo, dappoichè possibile concordare una sanzione di maggior favore ed avendo introdotto l’art. 4 una modifica delle sanzioni penali allo stesso più favorevoli.
Denunciava infine sul punto l’impugnante che la Corte distrettuale, al pari del giudice di prime cure, non aveva rilevato che al momento della richiesta di sospensione L. n. 134 del 2003, ex art. 5, comma 2 risultavano pendenti anche due contravvenzioni relative ad altri due capi di imputazione per i quali era stata avanzata richiesta di oblazione e per i quali non era stata ancora dichiarata, con sentenza, l’estinzione dei reati.
Col secondo motivo di ricorso lamenta il ricorrente la mancanza di motivazione in ordine alla riconosciuta colpevolezza dappoichè per nulla valutate dai giudici del merito le importanti giustificazioni addotte nel corso del processo; in ordine alla entità della pena; in ordine alla mancata concessione del fatto di lieve entità ed in ordine alla mancata derubricazione del reato contestato in quello di omessa denuncia del trasferimento delle armi.
Col terzo motivo di doglianza censura il ricorrente la disposta confisca delle armi in sequestro, nonostante non si vertesse, a suo avviso, in ipotesi di confisca obbligatoria giacchè regolarmente denunciate esse armi.
Il primo motivo di ricorso è fondato.
Attiene la relativa doglianza alla interpretazione della L. 12 giugno 2003, n. 134, art. 5, la quale, come è noto, ampliò le possibilità di richiedere utilmente l’applicazione della pena a richiesta delle parti, pur mantenendo ferma una sostanziale differenza col patteggiamento di pena infrabiennale.
Secondo il giudice territoriale la possibilità processuale di invocare la nuova disciplina ai processi pendenti è stata limitata dal legislatore alla sola fase di primo grado e per quei processi "in corso di dibattimento", in corso cioè nelle forme e nei modi del processo ordinario, Sembrerebbe confermare tale assunto il successivo comma 2 il quale, nel disciplinare la sospensiva processuale di giorni 45 introdotta dalla disciplina transitoria quale periodo di riflessione (spatium deliberandi) per valutare l’opportunità o meno di avvalersi della nuova disciplina, là dove, ovviamente, possibile, esplicitamente statuisce che a richiesta dell’imputato "il dibattimento è sospeso".
In ciò da parte di taluno è stato rilevato un profilo di incongruenza costituzionale, attesa l’irragionevolezza di limitare in via transitoria l’applicazione della novella ai soli giudizi di primo grado pendenti in dibattimento ed ai relativi dubbi di costituzionalità il giudice delle leggi ha dato adeguata risposta.
Nel dichiarare inammissibili le questioni di legittimità costituzionale ad essa sottoposte con i rilievi appena esplicitati e con riferimento alla L. 12 giugno 2003, n. 134, art. 5, commi 1, 2 e 3, – censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost. in tali termini si è espressa la Corte: "la formulazione letterale del comma 1 precluderebbe l’applicazione della disciplina transitoria nel procedimento a citazione diretta e nel giudizio abbreviato", ma è compito dell’interprete "verificare se la formulazione della L. n. 134 del 2003, art. 5, comma 1, consenta di adottare una diversa interpretazione, tale da superare i profili di irragionevolezza e di illogicità connessi alle interpretazioni letterali acriticamente assunte a presupposto delle questioni, così venendo meno all’onere del giudice di esplorare eventuali interpretazioni conformi a Costituzione prima di sollevare q.l.c.".
Questa Corte di legittimità, pertanto, superando quelli che il giudice delle leggi ha definito "profili di irragionevolezza e di illogicità" dell’interpretazione letterale della disciplina transitoria per cui è causa, e ponendosi nella prospettiva interpretativa ispirata dai principi della costituzione – in particolare gli artt. 3 e 24 Cost. – ritiene di affermare il principio secondo cui la espressione utilizzata nella norma in esame "in corso di dibattimento", ha significazione più estesa e va intesa come "giudizi pendenti", destinati a chiudersi in primo grado con una sentenza di merito, di guisa che anche nel corso del giudizio abbreviato è possibile chiedere lo spatium deliberandi di cui alla norma transitoria in esame.
Nel caso in esame all’imputato è stato negato l’esercizio di tale vincolante facoltà processuale, con la conseguenza che il processo, previo annullamento delle relative pronunce consequenzialmente travolte dall’impugnato rigetto, va rimesso al giudice di prime cure per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
la Corte annulla la sentenza impugnata e quella di primo grado e dispone trasmettersi gli atti al G.U.P. del Tribunale di Brescia per il corso ulteriore.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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