Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 23-03-2011) 11-05-2011, n. 18507

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 25 marzo del 2010,in parziale riforma di quella pronunciata dal tribunale di Noia il 20 gennaio del 2009,riduceva a mesi due di arresto ed Euro 15.000 di ammenda, la pena che era stata inflitta ad A.M.,quale responsabile del reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art 44, lett. b) e del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181 per avere, senza il permesso di costruire e senza il nulla osta paesaggistico, chiuso un balcone dell’immobile di proprietà comunale, da lui condotto in locazione. Fatti accertati in (OMISSIS).

Ricorre per cassazione l’ A. deducendo:

1) la mancata assunzione di una prova decisiva per avere la corte respinto la richiesta di escussione del responsabile tecnico del Comune di (OMISSIS), sia in ordine al parere negativo espresso sulla richiesta di concessione del permesso in sanatoria, sia sulla circostanza che vi erano problemi di infiltrazioni d’acqua all’interno del locale da lui condotto in locazione itali infiltrazioni, da un lato, lo avevano indotto ad eseguire i lavori in contestazione e, dall’altro, il Comune aveva approvato la realizzazione di lavori riguardanti sia la copertura con pensiline che la realizzazione di balaustre a protezione delle aree esterne alla casa comunale;

2) illogicità e contraddittorietà della motivazione per avere la Corte ritenuto che con la chiusura del balcone si fosse realizzato un nuovo vano adibito a deposito.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi.

Quanto al primo, va rilevato che nel vigente codice di procedura penale la rinnovazione dell’istruzione nel giudizio di appello ha natura dr istituto eccezionale rispetto all’abbandono del principio di oralità nel secondo grado, ove vige la presunzione che l’indagine probatoria abbia raggiunto la sua completezza nel dibattimento già svoltosi. L’ipotesi di rinnovazione del dibattimento prevista dall’art. 603 c.p.p., comma 1, riguarda prove preesistenti o già note alla parte ed è subordinata alla condizione che il giudice di appello ritenga, secondo la sua valutazione discrezionale, di non essere in grado di decidere allo stato degli atti (giudizio che, se sorretto da motivazione adeguata, non è censurabile in sede di legittimità).

L’impossibilità di decidere allo stato degli atti può sussistere quando i dati probatori già acquisiti siano incerti nonchè quando l’incombente richiesto rivesta carattere di decisività nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali incertezze ovvero sia di per sè oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza.

L’error in procedendo, in cui si sostanzia il vizio che l’art. 606 c.p.p., comma 1 – lett. d) ricomprende fra i motivi di ricorso per Cassazione, rileva – secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema – solo quando la prova richiesta e non ammessa, confrontata con le motivazioni addotte a sostegno della sentenza impugnata, risulti "decisiva", cioè tale che, se esperita, avrebbe potuto determinare una decisione diversa (vedi Cass., Sez. 1, 2.12.2004, n 46954). Ciò comporta che la valutazione in ordine alla decisività della prova debba essere compiuta accertando se i fatti indicati dalla parte nella relativa richiesta siano tali da potere inficiare le argomentazioni poste a base del convincimento dei giudici di merito ; tanto non è dato ravvisare nella sentenza in esame.

La Corte ha indicato la ragione dell’inutilità della prova testimoniale sollecitata dall’appellante osservandola un lato, che le infiltrazioni riguardavano altra parte dell’immobile, come riferito dai testimoni escussi (cfr sentenza di primo grado) e comunque l’eventuale esistenza delle infiltrazioni non dispensava l’imputato dal richiedere il titolo abilitativo e, dall’altro, che l’istanza di accertamento di conformità della L. n 47 del 1985, ex art. 13 (ora art. 36 del testo unico) non era state accolta e comunque decorsi sessanta giorni dalla presentazione doveva ritenersi respinta.

Tale motivazione non presentando alcun profilo di incongruenza in ordine all’apprezzamento di merito sulla rilevanza probatoria della testimonianza sfugge al sindacato di legittimità.

Con riferimento al secondo motivo,si osserva che la giurisprudenza di questa Corte Suprema è costantemente orientata nel senso che la trasformazione di un balcone o di un terrazzino circondato da muri perimetrali in veranda,o di un terrapieno et similia mediante chiusura a mezzo di installazione di pannelli di vetro su intelaiatura metallica od altri elementi costruttivi, non costituisce intervento di manutenzione straordinaria, di restauro o pertinenziale, ma è opera già soggetta a concessione edilizia ed attualmente a permesso di costruire (cfr, tra le molteplici pronunzie, Cass., Sez. n. 35011 del 2007 Rv 237532; n. 25588 del 2004, rv 230419).

Il medesimo orientamento si rinviene nelle decisioni dei giudici amministrativi (vedi Cons. Stato, Sez. 5: 8.4.1999, n. 394 e 22.7.1992, n. 675, nonchè Cons. giust. Amm. Sic. Sez. riunite, 15.10.1991, n. 345).

In particolare, una veranda è da considerarsi, in senso tecnico- giuridico, un nuovo locale autonomamente utilizzabile e difetta normalmente del carattere di precarietà trattandosi di opera destinata, non a sopperire ad esigenze temporanee e contingenti, ma a durare nel tempo, ampliando così il godimento dell’immobile. Nè può sostenersi che, nella specie, il manufatto realizzato fosse destinato alla protezione dagli agenti atmosferici allorchè si consideri che è stato ottenuto in concreto un nuovo vano adibito a deposito.

Dall’inammissibilità del ricorso discende l’obbligo di pagare le spese processuali e di versare una somma, che stimasi equo determinare in Euro 1000,00, in favore della Cassa delle Ammende, non sussistendo alcuna ipotesi di carenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità secondo l’orientamento espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 186 del 2000.
P.Q.M.

LA CORTE Letto l’art. 616 c.p.p..

DICHIARA Inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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