Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 23-03-2011) 11-05-2011, n. 18506 Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte d’appello di Palermo,con sentenza del 22 settembre del 2009,in parziale riforma di quella pronunciata dal tribunale della medesima città il 16 luglio del 2008, riduceva a mesi cinque di arresto ed Euro 7000 di ammenda la pena che era stata inflitta ad O.V., quale responsabile di abuso edilizio e del reato di cui all’art. 633 c.p.. Fatti ritenuti commessi il (OMISSIS).

All’ O. si era imputato il reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b) per avere,in concorso con C.M.G., effettuato lavori di ristrutturazione con modifica della sagoma ed aumento della volumetria senza il permesso di costruire nonchè il delitto di cui all’art. 633 c.p. per avere occupato una parte del lastrico solare di proprietà di terzi.

Ricorre per cassazione l’imputato deducendo la violazione degli artt 44 lettera b) del testo unico sull’edilizia e dell’art. 158 c.p., per avere la corte omesso di dichiarare,relativamente alla contravvenzione urbanistica, la prescrizione maturata prima della decisione impugnata. Assume che la Corte erroneamente aveva ritenuto il reato consumato il (OMISSIS) sulla base di un sequestro preventivo che non risulta adottato. Invece avrebbe dovuto far risalire la consumazione al (OMISSIS).
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo.

I giudici del merito hanno fatto risalire la consumazione del reato al (OMISSIS), non solo sulla base di un sequestro preventivo, ma anche per la presenza della denuncia del vicino, il quale il (OMISSIS) aveva lamentato che l’imputato con i lavori abusivi stava occupando parte del suo lastrico solare. D’altra parte, come attestato dai giudici del merito, alla data dell’intervento della polizia municipale, i lavori erano ancora in atto. Nella contestazione si è fatto riferimento alla data dell’accertamento, ma non a quella della consumazione del reato che è permanente e la permanenza dura fino all’ultimazione dei lavorile non interviene il sequestro. Di conseguenza, qualora non fosse intervenuto alcun sequestro preventivo,come sostenuto dal ricorrente, l’opera si dovrebbe considerare ultimata ben oltre la data del (OMISSIS), in forza del principio per il quale in tema di reato permanente, nel caso di contestazione cosiddetta aperta (cioè senza l’indicazione della data di cessazione della condotta illecita) la permanenza si considera cessata con la pronuncia della sentenza di primo grado.

Il reato quindi non si è prescritto prima della pronuncia della sentenza della Corte d’appello, ma potrebbe tutt’al più essersi prescritto in epoca successiva.

L’inammissibilità1 del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza del motivo non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata. Per altro il ricorso non può essere proposto al solo scopo di fare dichiarare la prescrizione maturanda dopo la decisione impugnata.

Dall’inammissibilità del ricorso discende l’obbligo di pagare le spese processuali e di versare una somma, che stimasi equo determinare in Euro 1000,00, in favore della Cassa delle Ammende, non sussistendo alcuna ipotesi di carenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità secondo l’orientamento espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 186 del 2000.
P.Q.M.

LA CORTE Letto l’art. 616 c.p.p..

DICHIARA inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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