Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent. n. 728/09

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, costituito da:

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Giuseppe Di Nunzio Presidente

Marco Morgantini Primo Referendario, relatore

Brunella Bruno Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 669/2009 proposto da FRISELLI PASQUALE, rappresentato e difeso dall’avv.to Attilio De Martin, con domicilio presso la segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 35 del R.D. 26.6.1924 n. 1054;

contro

il Comune di Vicenza in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maurizio Tirapelle e Loretta Checchinato, con elezione di domicilio presso la segreteria di questo Tribunale;

l’Azienda Municipale Conservazione patrimonio e Servizi, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

l’Azienda Territoriale per l’Edilizia residenziale della Provincia di Vicenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

la Commissione di cui all’Articolo 6 della L.R.V. n. 10/1996, presso l’A.T.E.R. di Vicenza, in person adel legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

per l’annullamento

previa sospensione dell’esecuzione, del provvedimento E.R.P. 30.1.2008 N. 6 P.G.N. 5957 di decadenza dall’assegnazione dell’alloggio di E.R.P. di Vicenza.

Visto il ricorso, notificato il 6.3.2009 e depositato presso la Segreteria il 10.3.2009, con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Vicenza, depositato il 16.3.2009;

Visti gli atti tutti di causa;

Uditi alla camera di consiglio del 18 marzo 2009, convocata a’ sensi dell’art. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 – relatore il Consigliere Marco Morgantini – l’avv. G. De Martin per il ricorrente e l’avv. Tirapelle per il Comune di Vicenza;

Rilevata, a’ sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;

Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;

FATTO

Con il provvedimento impugnato è stata pronunciata, nei confronti del ricorrente, la decadenza dall’assegnazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica sito a Vicenza in via Vico n° 87.

La motivazione fa riferimento all’art. 27 lettera a) della legge regionale n° 10 del 1996 che prevede che viene dichiarata la decadenza dell’assegnazione nel caso in cui l’assegnatario abbia ceduto o sublocato, in tutto o in parte, l’alloggio assegnatogli o ne abbia mutato la destinazione d’uso.

L’alloggio in questione era stato assegnato in locazione al ricorrente con riferimento al nucleo familiare composto, oltre che dal ricorrente, dai due figli.

L’Amministrazione ha invece accertato che, presso l’alloggio di cui sopra, convive la signora Florio Gianna, madre dei figli del ricorrente.

Dalla data del 2 aprile 2008 la signora Florio Gianna risiede anagraficamente presso l’alloggio di via Vico n° 87.

Il ricorrente aveva presentato un’istanza di ospitalità temporanea in favore della convivente, su cui l’Amministrazione non si è pronunciata e non ha presentato un’istanza di autorizzazione all’ampliamento del nucleo familiare.

DIRITTO

1. Deve essere preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Amministrazione resistente, in relazione al difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Si tratterebbe infatti di un evento relativo alla gestione del rapporto individuale d’utenza nell’ambito della prestazione e della gestione del servizio alla casa, comprendente la disciplina degli alloggi in locazione ed in proprietà.

La materia dell’assegnazione dell’alloggio pubblico rientra più precisamente nella nozione di “concessione di beni pubblici” di cui all’art. 5 della legge n° 1034 del 1971.

Per tale fattispecie gli artt. 5 e 7 della legge n° 1034 del 1971 prevedono la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

La giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria resta salva per le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi.

L’art. 5 della legge n° 1034 del 1971 prevede espressamente che la giurisdizione del giudice amministrativo si estende al rapporto.

La presente controversia attiene appunto al rapporto derivante dal provvedimento di assegnazione e non attiene a corrispettivi e dunque è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (per una soluzione conforme Cass. Sez Un. n° 20597 del 30 luglio 2008).

Il collegio sottolinea che si tratta di vicenda del rapporto che attiene strettamente alla tutela degli interessi pubblici connessi all’individuazione dei soggetti che, in relazione allo stato di bisogno, hanno titolo per accedere alle assegnazioni di alloggi pubblici.

Non si tratta invece di controversia relativa ad aspetti patrimoniali nel rapporto tra concedente ed assegnatario.

2. Il ricorrente lamenta violazione di legge, violazione ed erronea applicazione dell’art. 27 comma 1 lettera a) della legge regionale n° 10 del 1996, assenza dei presupposti applicativi, difetto di motivazione.

Egli lamenta inoltre l’inapplicabilità e comunque l’illeggittimità dell’art. 11 lettera a) delle disposizioni attuative per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, approvate con deliberazione del Commissario Straordinario di Vicenza n° 158 del 19 ottobre 1998 secondo cui per aver ceduto o sublocato l’alloggio si intende l’aver ospitato stabilmente, senza la prescritta autorizzazione, persone estranee al nucleo familiare assegnatario.

Egli lamenta altresì insufficiente istruttoria e difetto di motivazione, sviamento.

Le doglianze sono infondate.

Il collegio ritiene che, ai fini della pronuncia di decadenza dell’assegnazione dell’alloggio, l’avere ospitato stabilmente senza la prescritta autorizzazione, persone estranee al nucleo familiare assegnatario, configuri un’ipotesi di cessione parziale dell’alloggio.

Risulta incontestato che, a decorrere dal 2 aprile 2008, la signora Florio Gianna risiede nell’alloggio assegnato al ricorrente.

La residenza è incompatibile con la nozione di ospitalità temporanea che era stata richiesta dal ricorrente.

La residenza nello stesso alloggio di persona terza rispetto all’assegnatario dovrebbe conseguire all’ampliamento del nucleo familiare dell’assegnatario che deve essere specificamente richiesto e concesso, ai sensi dell’art. 13 della legge regionale n° 10 del 1996, affichè sia valutata la permanenza dei requisiti previsti per la permanenza nell’alloggio.

Ora se l’assegnatario non chiede l’autorizzazione all’ampliamento del nucleo familiare in relazione ad un soggetto che intende risiedere stabilmente nell’alloggio, significa che, ove tale residenza comunque si abbia, si verifica un’ipotesi di cessione parziale dell’alloggio, non consentita.

Infatti il nuovo inquilino fruisce pro quota dell’alloggio. Certo tale fruizione parziale dell’alloggio si verifica anche nel caso di ampliamento autorizzato del nucleo familiare.

La differenza è che nel caso di ampliamento autorizzato del nucleo familiare la cessione pro quota dell’alloggio è lecita e rientra nella fattispecie di ampliamento del nucleo familiare, mentre nel caso di ampliamento non autorizzato del nucleo familiare si verifica un’ipotesi di cessione pro quota dell’alloggio, illecita e valutata, ai fini della decadenza dall’assegnazione dell’alloggio, dall’art. 27 comma 1 lettera a) della legge regionale n° 10 del 1996.

Il provvedimento impugnato è congruamente motivato.

L’accertamento della residenza anagrafica della signora Florio Gianna nell’alloggio assegnato al ricorrente costituisce preupposto da solo sufficiente a sorreggere il provvedimento impugnato.

L’Amministrazione ha tenuto adeguatamente conto delle memorie prodotte dal ricorrente nel corso del procedimento.

L’Amministrazione ha tenuto adeguatamente conto della vicenda nel suo complesso.

Non sussiste l’incompetenza dell’organo amministrativo deliberante, trattandosi di atto riservato alla competenza dei dirigenti dall’art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, che supera la previsione della competenza sindacale prevista dall’art. 27 della legge regionale n° 10 del 1996, così come espressamente previsto dal quinto comma dell’art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, secondo cui le disposizioni che conferiscono agli organi di governo l’adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti.

Ritenuto di poter compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo respinge.

Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 18 marzo 2009.

Il Presidente L’Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Seconda Sezione

T.A.R. Veneto – II Sezione n.r.g.669/2009

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

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