T.A.R. Toscana Firenze Sez. I, Sent., 12-05-2011, n. 805 Commissione giudicatrice

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1) Il dott. F.G. ha partecipato alla procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore nel settore scientificodisciplinare MPSI/04 – Psicologia dello sviluppo e Psicologia dell’educazione della Facoltà di Lettere e Filosofia – sede di Arezzo, indetta dall’Università degli Studi di Siena con decreto rettorale n. 359 del 16/6/2003; a conclusione della procedura la Commissione giudicatrice ha dichiarato vincitrice la dott.ssa Laura Occhini (unica altra candidata oltre al dott. G.).

Contro il decreto rettorale n. 153 dell’8/3/2004, di approvazione degli atti della procedura in questione, e i verbali delle riunioni della Commissione giudicatrice il dott. G. ha proposto davanti a questo Tribunale il ricorso n. 1067 del 2004; con ordinanza n. 635/2004 la Sezione ha accolto la domanda incidentale di sospensione degli atti impugnati. Con sentenza 18 febbraio 2009 n. 288 il ricorso in questione è stato poi dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in relazione alle vicende successivamente intervenute.

2) Per adeguarsi alla citata decisione cautelare la Commissione giudicatrice, riunitasi il 6/9/2004, ha stabilito di ripetere la prova orale dei candidati, fissando a tal fine la data del 18/10/2004. Il verbale della seduta del 6/9/2004 è stato impugnato dal dott. G. con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il 18/10/2004 la Commissione giudicatrice ha proceduto a ripetere la prova orale dei due candidati e a formulare nuovi giudizi complessivi sui predetti, confermando infine la dott.ssa Laura Occhini quale vincitrice della procedura di valutazione comparativa; con decreto n. 49 del 26/11/2004 il Rettore dell’Università degli Studi di Siena ha annullato il precedente D.R. n. 153/2004 "limitatamente all’approvazione degli atti relativi alla prova orale" della procedura in questione ed ha approvato "i nuovi verbali redatti dalla commissione giudicatrice relativi alla revisione della valutazione dei titoli ed alla ripetizione della prova orale", nonché l’esito finale favorevole alla dott.ssa Occhini.

3) Contro gli atti di cui al punto precedente il dott. F.G. ha proposto il ricorso in epigrafe, formulando censure di illegittimità derivata dai vizi degli atti già precedentemente impugnati, nonché censure relative a vizi propri degli atti da ultimo gravati.

Si sono costituiti in giudizio, per resistere al ricorso, l’Università degli Studi di Siena e il M.I.U.R.

Con atto depositato il 25/3/2005 il ricorrente ha formulato motivi aggiunti.

Nella camera di consiglio del 20 aprile 2005 questo TAR, con ordinanza n. 316, ha respinto la domanda incidentale di sospensione degli atti impugnati.

Prima della trattazione del merito della controversia l’Università resistente ha depositato una relazione, corredata da documentazione. La difesa del ricorrente ha depositato una memoria conclusiva.

4) La causa è stata trattata alle udienze del 5 maggio e del 20 ottobre 2010; dopo la prima, con ordinanza collegiale n. 112 del 19 maggio 2010 questo Tribunale ha disposto istruttoria a carico dell’Università degli Studi di Siena, che ha ottemperato; dopo la seconda, con ordinanza collegiale n. 164 del 10 novembre 2010 il TAR ha disposto una verificazione (riguardante l’attinenza di titoli e prove d’esame alla materia oggetto della procedura di valutazione comparativa, ovvero a materia diversa), affidata al Preside della Facoltà di Psicologia dell’Università degli Studi di Bologna – sede di Cesena; la relazione conclusiva è qui pervenuta il 18/1/2011.

5) Nessuna delle parti ha depositato ulteriori atti in vista dell’udienza del 6 aprile 2011, in cui la causa è passata in decisione.
Motivi della decisione

1) Va innanzitutto evidenziato quanto segue:

– nell’atto introduttivo del giudizio i motivi di ricorso sono ripartiti in tre gruppi: sotto la lettera A) "Illegittimità derivata" sono riproposte le censure formulate nel ricorso n. 1067 del 2004; sotto la lettera B) sono riproposte le censure formulate nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica presentato dal dott. F.G. contro il verbale della Commissione giudicatrice del 6/9/2004; sotto la lettera C) sono dedotte le censure riguardanti pretesi vizi propri degli atti impugnati con il ricorso in epigrafe;

– sotto la lettera A) il ricorrente non si è limitato a dedurre il vizio di illegittimità derivata rinviando al ricorso n. 1067/2004, definito dal TAR con la sentenza n. 288/2009 di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse; in realtà il dott. G. ha integralmente riproposto, contro gli atti impugnati nella presente controversia, le censure di cui al precedente ricorso, che dunque vanno puntualmente esaminate, fatta eccezione per quella relativa alla violazione delle regole procedimentali di cui all’art. 6 del bando di concorso: censura che nell’ordinanza n. 835/2004 il Tribunale ha ritenuto fondata e che è stata poi superata per effetto della rinnovazione, almeno parziale, degli atti della Commissione giudicatrice;

– non sono invece suscettibili di valutazione le censure di cui alla lettera B), proposte in un distinto gravame presentato in sede amministrativa, relativo ad atti diversi da quelli impugnati con il ricorso in epigrafe; si tratta in ogni caso di censure sostanzialmente formulate anche nel ricorso in esame, seppure sotto diversa forma;

– la decisione del Collegio va dunque riferita alle censure rubricate nel ricorso sotto le lettere A) e C).

2) Tali censure possono essere così sintetizzate:

– i titoli del ricorrente sono stati valutati in modo parziale e scorretto, mentre quelli della controinteressata sono stati sopravvalutati; altrettanto vale per le pubblicazioni e per le due prove scritte, la seconda delle quali è stata valutata in tempi così limitati da non consentire un giudizio obiettivo; le ragioni delle conclusioni raggiunte non sono state comunque adeguatamente illustrate;

– la controinteressata non vanta titoli specifici attinenti alla materia per cui è stata bandita la procedura; lo dimostra la circostanza che la prima prova scritta, nonché la prova orale del 18/10/2004 hanno riguardato una teoria (di Merton) che non attiene alla psicologia dello sviluppo o alla psicologia dell’educazione, bensì alla sociologia e alla psicologia sociale, cioè a materia diversa da quella oggetto del bando e afferente invece alla specializzazione della controinteressata stessa (laureata in Pedagogia con indirizzo sociopsicologico e specializzata in Psicologia clinica con indirizzo in Psicologia e Psicoterapia individuale e di gruppo); inoltre tutti e tre i temi scelti dalla Commissione per la seconda prova scritta riguardavano l’età adolescenziale, cioè una sola delle fasce di età di cui si occupa la materia del concorso, l’unica peraltro attinente anche alla psicologia sociale;

– i giudizi negativi sulle prove scritte del ricorrente e sulla sua prova orale sono smentiti dalla documentazione prodotta in giudizio;

– sia le esperienze di insegnamento, sia le pubblicazioni evidenziano l’estraneità della controinteressata alla materia per cui è stata bandita la procedura, mentre il ricorrente se ne è occupato costantemente negli ultimi 10 anni, depositando (con il curriculum) la documentazione necessaria per dimostrare la qualità e la rilevanza del contributo fornito;

– in sostanza, è mancata un’adeguata valutazione comparativa tra i due candidati, con specifico riferimento all’ambito della disciplina messa a concorso.

Con i motivi aggiunti depositati il 25/3/2005 il ricorrente ha poi evidenziato:

– che nello svolgimento della seconda prova scritta la controinteressata ha utilizzato i contenuti di una pubblicazione del 2003 a cui aveva collaborato unitamente ad un membro della Commissione giudicatrice: il che concreta un caso di sviamento;

– che, in rapporto alla congruenza della produzione scientifica con la disciplina oggetto della procedura, il divario tra i due candidati è talmente marcato da rendere illegittima anche per sviamento la scelta a favore della controinteressata operata dalla predetta Commissione.

3) Dagli atti di causa e, in particolare, dai verbali delle operazioni svolte dalla Commissione giudicatrice (integralmente acquisiti al giudizio in via istruttoria) emerge che l’individuazione della dott.ssa Laura Occhini quale vincitrice della procedura di valutazione comparativa si fonda su giudizi individuali, collegiali e complessivi che hanno visto costantemente e nettamente prevalere la predetta nei confronti del ricorrente. In particolare:

a) circa le pubblicazioni scientifiche, i giudizi collegiali espressi nel verbale del 2/3/2004 evidenziano, per quanto riguarda il dott. G. "una discreta competenza teorica" unita alla "attenzione per tematiche disparate, per lo più scarsamente attinenti alle discipline del raggruppamento"; mentre, per quanto riguarda la controinteressata, ne sottolineano "padronanza teorica e metodologica, ampia conoscenza del dibattito scientifico in corso comprese le ricadute socioeducative relative a tematiche pertinenti al raggruppamento del concorso";

b.1) in ordine alla prima prova scritta, i giudizi collegiali espressi nel verbale del 3/3/2004 (quinta riunione) evidenziano, per quanto riguarda il dott. G., difficoltà "ad esporre in modo chiaro e coerente le conoscenze teoriche possedute…", nonché "la mancanza di una precisa definizione dei costruiti utilizzati e dei riferimenti bibliografici a sostegno degli argomenti presentati"; mentre l’elaborato della controinteressata viene definito "chiaro, lineare e coerente con la traccia proposta" e positivamente valutato anche per quanto riguarda il quadro teorico di riferimento, i riferimenti bibliografici e le proposte di carattere operativo;

b.2) nel medesimo verbale del 3/3/2004 viene poi rilevata "la debolezza espositiva" della seconda prova scritta del ricorrente, con specifico riguardo alle "conoscenze teoriche e metodologiche necessarie ad impostare un piano di ricerca"; mentre alla seconda prova della dott.ssa Occhini viene riconosciuta "la chiarezza teorica e la competenza metodologica" per "elaborare un progetto di ricerca corretto e finalizzato all’ambito disciplinare concorsuale";

c) in sede di ripetizione della prova orale le risposte fornite dal dott. G. vengono giudicate (verbale della seconda riunione del 18/10/2004) non sufficienti "a chiarire le parti ambigue e confuse segnalate negli elaborati", non supportate da "alcun riferimento bibliografico specifico" e inidonee a collegare "in modo puntuale le teorie enunciate con i processi psicodinamici dei fenomeni trattati nel primo elaborato e con i percorsi di ricerca delineati nel secondo elaborato";

mentre il giudizio sulla prova orale della controinteressata risulta "molto positivo" in relazione alle evidenziate "competenza scientifica, capacità argomentative di analisi e di sintesi, e maturità professionale".

I giudizi complessivi sintetizzano le valutazioni sopra indicate.

4) Per quanto riguarda le modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari e dei ricercatori la normativa di riferimento è contenuta nel D.P.R. 23 marzo 2000 n. 117, che all’art. 4 dettagliatamente dispone in ordine ai lavori delle commissioni giudicatrici. Il ricorrente sostiene che nel caso in esame la disciplina dettata dalla norma citata sia stata ripetutamente violata, in primo luogo con riferimento alla valutazione delle pubblicazioni scientifiche e del curriculum complessivo dei candidati, a cui si riferiscono i commi 2 e seguenti; risulterebbe in particolare violato, tra i criteri da tenere in considerazione, quello (comma 2 lett. c) della "congruenza dell’attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore scientificodisciplinare per il quale è bandita la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari che le comprendano".

Censure analoghe sono state esaminate da questa Sezione nella sentenza 22 gennaio 2008 n. 28, in cui si è affermato: "… per pacifica giurisprudenza, il giudizio della Commissione giudicatrice di un concorso a professore universitario, in quanto inteso a verificare e a misurare il livello di maturità scientifica raggiunto dai singoli candidati, costituisce espressione della discrezionalità tecnica riservata dalla legge al suddetto organo collegiale le cui valutazioni, riflettendo specifiche competenze solo da esso possedute, non possono essere sindacate nel merito dal giudice della legittimità, al quale spetta solo verificare se il procedimento, a conclusione del quale il suddetto giudizio è stato formulato, è conforme al parametro normativo e non risulta inficiato da vizi di manifesta illogicità, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti (Cons. Stato, Sez. VI, 11 settembre 2003 n. 5095; id. 11 marzo 2003 n. 1309; T.A.R. Bari, Sez. I, 7 febbraio 2005 n. 367).

………………

È del tutto evidente che, con riferimento ai profili di discrezionalità sopra evidenziati, il giudizio espresso unanimemente da tutti commissari in ordine alla non perfetta aderenza della produzione scientifica del ricorrente all’ambito disciplinare relativo alla cattedra posta al concorso attiene ad apprezzamenti che non possono essere oggetto di sindacato da parte del giudice che finirebbe col sostituire il proprio giudizio a quello della commissione…".

L’ambito nel quale può esprimersi il sindacato giurisdizionale è dunque limitato e nel caso in esame non risulta che l’operato della Commissione giudicatrice presenti vizi di manifesta irragionevolezza o travisamento dei fatti suscettibili di apprezzamento da parte di questo Giudice. In particolare:

– per quanto riguarda i profili di carriera dei due candidati la sintesi degli stessi, operata dalla Commissione nel verbale del 2/3/2004 e nell’allegato A alla Relazione finale (atti approvati con il D.R. n. 153 dell’8/3/2004 e non annullati – per la parte che interessa il presente giudizio – dal D.R. n. 49 del 26/11/2004), appare complessivamente corretta e comunque non palesemente irragionevole o penalizzante rispetto ai titoli vantati dal ricorrente; più specificamente, va escluso che – come sostenuto dall’interessato – non sussistessero addirittura i presupposti per una valutazione comparativa, dato che la dott.ssa Occhini non poteva vantare "praticamente alcun titolo specifico in Psicologia dello sviluppo e Psicologia dell’educazione" (cfr. la memoria depositata il 2/1/2010 a pag. 22): basta, per smentire l’affermazione, la circostanza che la predetta ha svolto attività di docente a contratto per l’a.a. 2002/2003 presso la medesima Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Siena – cattedra di Psicologia dello sviluppo;

– quanto poi alle pubblicazioni si rileva, in primo luogo, che l’elenco riportato nel curriculum vitae del dott. G., depositato in giudizio come doc. 5 allegato al ricorso, non contiene indicazioni puntuali circa il contributo del predetto ai singoli elaborati (circostanza evidenziata dalla Commissione giudicatrice nel verbale della riunione del 6/9/2004); e a tale carenza non può sopperire il documento depositato dalla difesa del ricorrente nella camera di consiglio del 23/2/2005, evidentemente diverso da quello prodotto con l’atto introduttivo del giudizio; in secondo luogo si deve aggiungere, circa le censure formulate con specifico riferimento al citato art. 4 comma 2 lett. c) del D.P.R. n. 117/2000, che gli esiti della verificazione in ordine alle pubblicazioni elencate nei curricula dei due concorrenti evidenziano come la produzione del ricorrente può essere effettivamente considerata afferente al settore scientificodisciplinare MPSI/04, con esclusione dei lavori pubblicati fino al 1993; mentre la produzione della controinteressata è da ritenere in parte pertinente al settore scientificodisciplinare interessato, in parte comunque compatibile con il medesimo anche in via di collegamento con il SSD MPSI/05 (in linea con una tendenza che il verificatore ha affermato essere riscontrabile nella comunità scientifica); il complesso degli elementi di cui sopra porta a concludere che le macroscopiche incongruenze denunciate dal dott. G. in suo danno e a vantaggio della controinteressata perdono notevolmente di spessore e che le scelte discrezionali operate dalla Commissione giudicatrice, per quanto certamente opinabili, non risultano comunque tali da evidenziare i vizi di travisamento, irragionevolezza o sviamento dedotti dall’interessato.

Priva di pregio è anche la censura secondo cui le valutazioni della Commissione sarebbero inattendibili perché formulate in un lasso di tempo eccessivamente breve; in proposito va evidenziato, da un lato, che i giudizi relativi alle prove scritte riguardavano due soli candidati, dall’altro che la valutazione comparativa finale è stata operata nella seconda riunione del 18/10/2004, svoltasi dalle 14.45 alle 19.00, dopo la rinnovazione delle prove orali (conclusa alle ore 12.30).

In realtà, ad avviso del Collegio, la valutazione comparativa favorevole alla controinteressata trova adeguato fondamento nell’esito delle prove scritte ed orale; e tanto basta per ritenere infondato il ricorso, ove anche si ammettesse che i titoli accademici e scientifici del ricorrente sono stati sottovalutati e che, almeno per quella parte, non trova conferma documentale la prevalenza attribuita dalla Commissione giudicatrice alla dott.ssa Occhini.

5) Le valutazioni relative alle due prove scritte (di cui si è riferito al precedente punto 3) sono state espresse dalla Commissione in termini decisamente lusinghieri nei confronti della controinteressata e non positivi, invece, nei confronti del dott. G..

Sotto quest’ultimo aspetto il ricorrente si è limitato a contestare la correttezza e l’attendibilità dei giudizi ricevuti affermando l’inesistenza degli elementi critici e delle carenze rilevati dal predetto organo collegiale, ma senza fornire elementi idonei a supportare tali censure; sotto tale profilo l’esercizio, ampiamente discrezionale, del potere attribuito alla Commissione non risulta viziato.

Più significative sono le censure rivolte contro le valutazioni, decisamente favorevoli, espresse in ordine agli elaborati della dott.ssa Occhini; al riguardo va evidenziato quanto segue:

– sulla prima prova scritta della controinteressata il ricorso censura il giudizio della Commissione, sostenendo che in realtà tale elaborato non inerisce alla materia per cui è stata bandita la procedura, come evidenziato dal richiamo alla "teoria di Merton", estranea alla psicologia dello sviluppo e alla psicologia dell’educazione; la censura non appare convincente: è vero che detto autore è citato nella prova scritta di cui si tratta, ma lo sviluppo dell’elaborato non appare condizionato in modo decisivo da tale riferimento; né la verificazione ha fornito elementi di segno contrario;

– ulteriori profili di asserita illegittimità della prima prova scritta sono stati poi evidenziati dal ricorrente nelle memorie depositate il 18/4/2005 e il 2/1/2010; dette censure, peraltro, non sono state ritualmente formulate con motivi aggiunti e pertanto di esse non si può tenere conto (come già rilevato nell’ordinanza di questo TAR n. 316/2005 pronunciata nella fase cautelare);

– circa la seconda prova scritta si osserva innanzitutto che la circostanza che i tre temi scelti dalla Commissione giudicatrice riguardassero tutti l’età adolescenziale non è decisiva nel senso preteso dal ricorrente, tenuto conto che l’età in questione è pacificamente attinente alla materia oggetto di concorso;

– quanto alla censura di sviamento, basata sulla circostanza che la predetta prova avrebbe riguardato un argomento in relazione al quale la controinteressata aveva pubblicato nel 2003, in collaborazione con terzi e, in particolare, con uno dei membri della stessa Commissione (la dott.ssa Patrizia Pirani) un articolo scientifico dal titolo "AIDS: informazione, pregiudizio e adolescenza", con conseguente sovrapponibilità dei contenuti e della metodologia, la questione ha formato oggetto di uno specifico quesito sottoposto al verificatore, che ha concluso affermando che "non si rileva la sussistenza" di un rapporto di corrispondenza o sovrapponibilità tra i due documenti considerati.

Per quanto riguarda, infine, la prova orale si rileva che nella sua memoria conclusiva la difesa del dott. G. ha riportato integralmente la trascrizione della registrazione dell’esame sostenuto dal predetto (depositata in giudizio dallo stesso interessato); ad avviso del Collegio tale testo, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, evidenzia che l’esito delle prove sostenute dal predetto e, in particolare, della prova orale, legittimava una valutazione sostanzialmente non positiva dell’esame; sin dall’inizio, infatti, e poi in più momenti i commissari hanno sottolineato di aver incontrato difficoltà nell’interpretazione della calligrafia del candidato e nella stessa comprensione del testo sotto il profilo linguistico; ulteriori carenze sono state poi ripetutamente rimarcate (con specifico riguardo alla prima prova scritta) in relazione alla definizione dei concetti, che è risultata poco puntuale e comprensibile (si fa riferimento alla nozione di temperamento, alla teoria dell’attaccamento, al concetto di assimilazione culturale); in ordine alla seconda prova scritta i commissari hanno posto l’accento, in particolare, sulle carenze della metodologia, definita "scostante"; dalla lettura della trascrizione emerge che l’interessato ha replicato principalmente evidenziando la difficoltà di svolgere le prove nel limitato tempo a disposizione, senza peraltro riuscire a risolvere in modo argomentato e convincente le perplessità espresse dai commissari.

In relazione a quanto sopra l’esito conclusivo della procedura e la scelta operata in favore della dott.ssa Occhini trova adeguato supporto.

6) Il ricorso risulta quindi infondato e va respinto.

La particolarità della vicenda, comunque contrassegnata da un iter procedimentale complesso e non lineare, giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

Va invece posto a carico del ricorrente il pagamento del compenso spettante al verificatore prof. Felice Carugati (docente ordinario presso la Facoltà di Psicologia dell’Università degli Studi di Bologna – sede di Cesena), che il Collegio liquida nella misura complessiva di Euro 1.500,00 (millecinquecento/00).
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Condanna il ricorrente al pagamento del compenso spettante al verificatore prof. Felice Carugati (docente ordinario presso la Facoltà di Psicologia dell’Università degli Studi di Bologna – sede di Cesena), nella misura complessiva di Euro 1.500,00 (millecinquecento/00).

Ordina alla Segreteria della Sezione di trasmettere copia della presente sentenza al verificatore prof. Felice Carugati.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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