Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 10-03-2011) 11-05-2011, n. 18530 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

GELO Giovanni, che ha concluso per il rigetto.
Svolgimento del processo

Il tribunale di Catanzaro, sezione Riesame, con ordinanza dell’8 giugno 2010 ha rigettato l’appello avverso l’ordinanza del G.I.P. presso il Tribunale di Catanzaro del 2 aprile 2010, con la quale era stata chiesta la revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari ed era stata accolta l’istanza subordinata di sostituzione di tale misura con quella dell’obbligo di dimora nel comune di (OMISSIS) e di non allontanamento dall’abitazione nelle ore serali e notturne (dalle 20 alle 9), disposta nei confronti di P.G., indagato per il delitto di violenza sessuale per aver palpeggiato i genitali di D.M.F. il (OMISSIS).

Il difensore dell’indagato ha proposto ricorso per cassazione per i seguenti motivi:

1. Violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione all’art. 273 c.p.p., per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Le dichiarazioni rese dal minore alla Polfer della stazione ferroviaria di (OMISSIS) non sarebbero attendibili:

l’esposizione dei fatti difetterebbe di logica, mancherebbero testimoni ed inoltre la denuncia sarebbe stata presentata 24 ore dopo i palpeggiamenti subiti (il P., dopo avergli rivolto frasi sconce nell’atrio della biglietteria, lo avrebbe inseguito nel sottopassaggio palpeggiandolo sui genitali la persona offesa gli avrebbe sferrato un pugno, mettendolo in fuga). Inoltre l’indagato ha tenuto un atteggiamento di collaborazione alle indagini, ammettendo le avances senza palpeggiamenti e dichiarando di aver ignorato la minore età della vittima.

2. Violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) in relazione all’art. 274 c.p.p., lett. c), per mancanza del periculum in mora. La pericolosità sociale del P. non sussisterebbe, nè può fondarsi sulla sua personalità desunta da atti o fatti concreti, in quanto lo stesso è sottoposto a cura farmacologica che inibisce in modo completo ed assoluto la psicosi schizzo – affettiva dalla quale è affetto. Tale cura ha avuto inizio dopo la condanna del delitto precedente, avvenuto dieci anni fa senza che lo stesso abbia più posto in essere azioni criminose.
Motivi della decisione

Il ricorso non è fondato.

Per quanto riguarda i limiti di sindacabilità in questa sede dei provvedimenti de liberiate, occorre rammentare che la Corte di Cassazione non può sottoporre a revisione gli elementi di fatto delle vicende, compresa la consistenza degli indizi, nè può rivalutare le condizioni soggettive dell’indagato in relazione alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza delle misure, in quanto si tratta di apprezzamenti di merito che rientrano nell’esclusiva competenza del giudice che ha applicato la misura e del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità deve quindi essere circoscritto all’esame del contenuto dell’atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall’altro, l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 6 n. 2146 del 16/6/1995, Tontoli, Rv. 201840). Anche l’ambito delle esigenze cautelari è rilevabile in cassazione soltanto quando si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione.

Il Tribunale di Catanzaro ha confermato il provvedimento del G.I.P. che aveva rigettato la richiesta di revoca degli arresti domiciliari ed aveva sostituito tale misura con quella dell’obbligo di dimora, offrendo una motivazione ampia e priva di smagliature logiche, circa la sussistenza del grave quadro indiziario a carico dell’indagato per il reato ascritto (attesa la piena attendibilità delle dichiarazioni della parte offesa, peraltro riscontrate dalle immagini registrate delle telecamere della stazione) e circa la sussistenza delle esigenze cautelari (per il rischio concreto di reiterazione, dimostrando i precedenti penali specifici "una pervicace capacità a delinquere"), esigenze peraltro garantite dalla misura cautelare dell’obbligo di dimora e dal divieto di allontanamento da essa nelle ore serali, misura che risulta essere l’unica idonea, oltre che necessaria, a salvaguardarle. Il ricorso deve pertanto essere rigettato ed al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ex art. 616 c.p.p.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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