Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 17-02-2011) 11-05-2011, n. 18560 Attenuanti comuni generiche

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il 25.2.2010 la Corte d’Appello di Venezia ha riformato la decisione del Tribunale di Padova che, in data 6.4.2009 a seguito di rito abbreviato, aveva condannato B.R. quale colpevole di furto, essendo stato sorpreso dopo essersi impossessato di telefonino tolto, nello spogliatoio di un ristorante, dalla tasca di un cappotto di cliente. Il Tribunale ravvisò nel fatto il reato di cui all’art. 624 bis c.p. e riconobbe l’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4.

La Corte lagunare ravvisò, invece, il reato di cui all’art. 614 c.p., e l’aggravante di cui all’art. 625 c.p., n. 6.

Avverso la sentenza ricorre il Procuratore Generale dolendosi dell’erronea applicazione della legge penale in relazione ad entrambe le fattispecie riconosciute dai giudici di merito, ricorrendo sia la fattispecie di furto in abitazione ed escludendosi l’aggravante del furto di cui all’art. 625 c.p., n. 6.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Se nella nozione di luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora, nel delitto di furto in abitazione, deve intendersi qualsiasi luogo nel quale le persone si trattengano per compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti della loro vita privata, occorre tuttavia che si tratti di persone che dispongano di una diretta relazione con l’immobile, cioè, siano proprietari o possessori dello stesso, non già meri avventori di un ristorante provvisoriamente autorizzati all’utilizzo di alcuni locali dell’azienda commerciale.

E, inoltre, necessario requisito per l’aggravante dettata dall’art. 625 c.p., n. 6 la qualità di viaggiatore1 della persona offesa e la connotazione di "bagaglio" dell’indumento da cui è tratto il bene oggetto materiale del reato. Nel caso in esame non risulta che il soggetto passivo si fosse spostato dalla sua abituale dimora per recarsi in luogo predeterminato nè dagli atti si apprende che la struttura fosse solitamente destinata ad accogliere viaggiatori Invece, più appropriato, nel caso di specie, sarebbe risultato il richiamo al paradigma normativo di cui all’art. 625 c.p., n. 7, trattandosi di cosa esposta per necessità alla pubblica fede, rientrando nelle normali abitudini lasciare incustodita la propria borsa da parte di chi in un ristorante – per recarsi a mangiare – abbandoni temporaneamente la vigilanza sul bene detenuto.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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