Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 17-02-2011) 11-05-2011, n. 18558

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Gela ha condannato il 22.10.2008 gli attuali ricorrenti, fratelli germani, perchè responsabili, fra l’altro, di lesioni personali lievi in danno dei fratelli C.F. e C.M.R., accorsi in aiuto degli zii degli imputati, quando costoro vennero aggrediti dai prevenuti.

La Corte d’Appello di Caltanissetta ha confermato, con pronuncia dell’11.2.2010 la prima decisione.

Avverso la sentenza dei giudici di seconde cure interpongono ricorso, in via autonoma, ma sulla base dei medesimi argomenti, dolendosi:

– della inosservanza della legge processuale perchè il decreto di citazione in grado di appello contravveniva alla prescrizione dell’art. 429 c.p.p., lett. f) avendo omesso di avvertire che, in assenza dell’imputato, il procedimento sarebbe stato celebrato in contumacia dello stesso;

– della carenza della motivazione in relazione alla mancata applicazione della scriminante della legittima difesa.
Motivi della decisione

Quanto al primo motivo dei ricorrenti, la giurisprudenza di questa Corte afferma che l’omissione, nel decreto di citazione a giudizio, dell’avvertimento per l’imputato che ha facoltà d’intervenire e di essere eventualmente sentito, non è causa di nullità del decreto stesso: la legge non annovera il predetto avvertimento tra i requisiti del decreto di citazione a giudizio, sicchè, in forza del principio di tassatività delle cause di nullità enunciato dall’art. 177 c.p.p., non è consentito ipotizzarne altre al di là di quelle normativamente previste che, per quel che concerne il suindicato atto, si trovano specificatamente menzionate nell’art. 429 c.p.p., comma 2 (Cass. sez. 5, 14 febbraio 2005, Arziliero, Ced Cass., rv.

231776; Cass. Sez. 2, 11 ottobre 1994, Bucci ed altri, CED Cass. 199763).

Nel resto i ricorsi nulìaltro propongono che una diversa lettura delle risultanze di causa, prospettate, inoltre, in guisa parziale dai ricorrenti, poichè la decisione impugnata include, tra le ragioni della penale responsabilità, anche il concorso dell’aggressore nell’azione lesiva dell’altro. Soprattutto, rammenta che la condotta delle persone offese era evidentemente tesa a sedare la lite: era, allora, irragionevole ipotizzare uno stato di legittima difesa per un evento a cui gli stessi ricorrenti avevano dato avvio.

Argomentazione che si presenta plausibile e coerente con le risultanze assunte, dunque immune da censura.

Donde il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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