Cass. civ. Sez. I, Sent., 09-09-2011, n. 18592 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- La Corte di appello di Napoli, con decreto del 10.4.2009, ha rigettato la domanda di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di procedura esecutiva proposta da B.A., la quale era intervenuta nell’espropriazione il 29.9.1987 e nella quale solo nel 1996 altri creditori avevano prodotto la documentazione ipo-catastale.

Ha osservato la Corte di merito che l’assoluto disinteresse mostrato dalla ricorrente e dalle altre parti e la modestia del bene pignorato, che non dava speranza all’attrice circa un risultato utile (come dimostrato dal piano di riparto) facevano ritenere insussistenti il disagio e la sofferenza per la durata della procedura.

Contro il decreto l’attrice ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.

1.1.- La presente sentenza è redatta con motivazione semplificata così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in camera di consiglio.

2.- Con i quattro motivi la ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione. Deduce che: 1) era intervenuta in procedura iniziata dal altri creditori e sarebbe irrilevante la sua inerzia nel depositare la documentazione; 2) la circostanza che il proprio difensore sia comparso solo in alcune udienze non equivale a disinteresse; 3) sarebbe viziata la motivazione relativa alla modestia del valore del bene pignorato; 4) il difensore della ricorrente sarebbe comparso sia nel 1996 che nel 2006, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di merito.

3. – Tutti i motivi di ricorso sono infondati perchè la Corte di appello ha correttamente applicato il principio per il quale in tema di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001, costituisce negligente comportamento della parte, valutabile dal giudice se abbia contribuito con incidenza causale alla durata irragionevole del processo, la condotta del creditore pignorante che, in un processo di esecuzione forzata immobiliare abbia omesso di produrre la documentazione ipocatastale prevista dall’art. 567 cod. proc. civ., comma 2, omissione che – secondo la disciplina stabilita da quest’ultima norma nel testo vigente anteriormente alla riforma realizzata dalla L. n. 302 del 1998, art. 1, – determinava una quiescenza della procedura espropriativa addebitabile esclusivamente alla parte (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 18249 del 10/09/2004 nonchè, per il debitore pignorato, Sez. 1, Ordinanza n. 13857 del 27/05/2008).

E’ congrua e logica la motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui ha escluso l’esistenza di qualsiasi patema d’animo della ricorrente sia evidenziandone l’inerzia nella produzione dei documenti sia rilevando che il valore del bene pignorato rendeva certo il risultato negativo sin dall’intervento. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 700,00 oltre le spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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