Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 11-02-2011) 11-05-2011, n. 18554 Porto abusivo di armi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

EGRINO Stefano per l’imputato A..
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 29 aprile 2010 la Corte d’Appello di Palermo, confermando la decisione assunta dal Tribunale di Marsala, ha riconosciuto R.G.V. e A.M. responsabili, in concorso fra loro e con un terzo imputato qui non ricorrente, del delitto di furto aggravato di una macchina fotografica, di una videocamera e di un coltellino sottratti dal camper di un cittadino tedesco non identificato; l’ A. è stato inoltre ritenuto colpevole di porto abusivo di un coltello e di violazione della misura di prevenzione cui era sottoposto.

I tre imputati erano stati fermati in autostrada da una pattuglia, poco dopo che il derubato aveva mostrato ai carabinieri un foglietto dove aveva annotato il numero di targa dell’autovettura a bordo della quale viaggiavano gli autori del furto. Il veicolo da loro occupato aveva un numero di targa quasi uguale a quello mostrato ai carabinieri; inoltre a bordo erano stati rinvenuti gli oggetti sottratti al cittadino tedesco, che li aveva riconosciuti e ottenuti in restituzione. Sul sedile posteriore della vettura veniva anche trovato un coltello dotato di lama superiore agli 8 cm.

Hanno proposto separati ricorsi per cassazione l’ A. e il R., ciascuno per le ragioni di seguito esposte.

L’ A. deduce inosservanza dei criteri di valutazione della prova, sostenendo non essere sufficiente a dimostrare la sua partecipazione al reato di furto la mera presenza a bordo dell’autoveicolo: a maggior ragione restando nell’ombra la natura del contributo che egli avrebbe fornito all’attività criminosa. Quanto al coltello, nega valenza probatoria al fatto che l’arma sia stata rinvenuta sul sedile ove egli si trovava. Quanto, infine, alla violazione dell’obbligo di dimora, contesta che l’essersi brevemente allontanato da (OMISSIS) possa integrare una violazione delle prescrizioni impostegli.

Il R. deduce a sua volta la carenza di prova in ordine alla propria partecipazione al furto, neppure essendo certo – a suo dire – che la vettura sulla quale si trovava fosse la stessa utilizzata per commettere il reato.

Agli atti vi sono note difensive depositate nell’interesse dell’ A. dal di lui difensore.

I ricorsi sono ambedue privi di fondamento e vanno, perciò, disattesi.

Pienamente risponde ai criteri di consequenzialità logica la linea argomentativa con cui la Corte d’Appello ha valorizzato, quale prova di colpevolezza degli imputati, la presenza dell’ A. e del R., pochissimo tempo dopo la consumazione del furto, sul veicolo utilizzato per la consumazione del reato (identificato attraverso la descrizione fornita dal derubato e la presenza a bordo degli oggetti sottratti); e ciò a maggior ragione in considerazione del fatto – pure evidenziato nella motivazione – che sulla vettura furono rinvenute delle mazze ed altri strumenti analogamente utili allo scasso. Del tutto conforme al dettato dell’art. 192 c.p.p., comma 2 è pertanto la conclusione raggiunta, secondo ragionevolezza, attraverso la valutazione complessiva degli elementi indiziari offerti dall’accusa.

Per quanto si riferisce al possesso del coltello ascritto all’ A., nel ricorso ci si limita a sostenere che "non può ritenersi prova sufficiente la presenza dell’arma sul sedile ove si trovava il predetto imputato". Siffatta generica contestazione non vale a inficiare la correttezza logico-giuridica del ragionamento seguito dalla Corte territoriale, col rilevare l’alto valore indiziante recato da due circostanze assai significative: 1) l’essere stato il coltello rinvenuto sullo stesso sedile sul quale l’ A. viaggiava; 2) il mancato occultamento di esso. Con la conseguenza per cui l’ A. era ben consapevole della presenza dell’arma e, col tenerla presso di sè, mostrava di averla a propria disposizione (ergo di averne la detenzione).

Carente di pregio giuridico, infine, è la capziosa argomentazione con cui il ricorrente rileva che l’essersi recato in Comune diverso da quello di Marsala non ha comportato mutamento della dimora e, quindi, non ha integrato violazione dell’obbligo di preventiva comunicazione di tale mutamento, facente parte delle prescrizioni impostegli con la misura di prevenzione. L’assunto omette di considerare che l’obbligo di dimora comprende anche il divieto di allontanarsene senza preventivo avviso all’autorità, indipendentemente da eventuali mutamenti definitivi di essa; e di tale obbligo è stata accertata la violazione nel caso di specie.

Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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