Cons. Stato Sez. V, Sent., 13-05-2011, n. 2896 Aggiudicazione dei lavori

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

. Recchioni, e Cerceo;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza n. 458/08 il Tar per l’Abruzzo, sezione di Pescara, ha respinto il ricorso proposto dalle imprese A. Srl e M. Costruzioni Srl, in proprio e rispettivamente quali mandataria e mandante del R.T.I., avverso l’esito della gara, indetta dalla provincia di Pescara per la realizzazione di lavori sulla ex s.s. 602 (bretella di collegamento in località Dragonara).

Le imprese A. Srl e M. Costruzioni Srl hanno proposto ricorso in appello avverso tale sentenza per i motivi che saranno di seguito esaminati.

La provincia di Pescara e le imprese del raggruppamento aggiudicatario (D. P. Costruzioni Sas e C. Srl) si sono costituite in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.

All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

2. L’oggetto del giudizio è costituito dalla contestazione da parte del raggruppamento appellante del giudizio di anomalia della sua offerta, che si era collocata al primo posto della graduatoria della menzionata gara.

Trattandosi di un ricorso avverso un provvedimento di esclusione, non assume rilievo la questione della mancata impugnazione dell’aggiudicazione definitiva.

Le appellanti contestano in primo luogo la presunta decisiva rilevanza, attribuita dal Tar alla mancata sottoscrizione del verbale della riunione tenuta al fine di ottenere chiarimenti circa la congruità dell’offerta.

La censura è inammissibile, in quanto il Tar ha citato solo come elemento di fatto tale mancata sottoscrizione del verbale, senza attribuire alla stessa alcun rilevante valore ai fini della decisione della causa.

3. Anche le lamentele inerenti una omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado restano assorbite dal pieno effetto devolutivo, proprio del ricorso in appello.

4. E’ priva di fondamento la censura con cui le appellanti sostengono che la stazione appaltante avrebbe inventato un metodo di verifica della congruità dell’offerta, non previsto dal d. lgs. n. 163/06.

Si rileva che il giudizio di non congruità dell’offerta è stato fondato in base alle valutazioni negative fatte circa: a) i tempi dichiarati nell’analisi prezzi, b) le modalità di esecuzione, c) i prezzi elementari dei materiali impiegati, ritenuti inaffidabili e tali da compromettere seriamente la qualità dell’opera da realizzare e, in alcuni casi, il rispetto delle misure di sicurezza sui luoghi di lavoro.

E’ stato anche rilevato che: a) il ribasso globale si discosta in modo sensibile da quello degli altri concorrenti, b) i tempi sono eccessivamente ed ingiustificatamente contratti per l’esecuzione di ciascuna singola lavorazione, con incidenza sui prezzi, c) il costo dei materiali, per alcune tipologie di lavorazione, appare eccessivamente basso.

Si osserva che il ribasso (32,8%) proposto dalle ricorrenti, rispetto alla seconda classificata (8,87%) è stato richiamato per la sua entità, ma non è stato posto a decisivo fondamento della contestata valutazione.

Sulla valutazione negativa hanno inciso gli altri sopra richiamati elementi, il cui contenuto non è stato adeguatamente contrastato dalle ricorrenti.

In particolare, queste ultime si soffermano sul fatto che l’elemento del costo troppo basso dei materiali è stato ricavato in base a non consentite indagini, svolte dalla stazione appaltante, senza fare riferimento ai prezziari e ai costi standardizzati.

Non è corretta la tesi, secondo cui la congruità di una offerta con particolare riguardo ai costi dei materiali possa essere verificata solo sulla base di costi standardizzati; infatti, la norma richiamata dalla stesse appellanti (art. 89, comma 2, d. lgs. n. 163/06) prevede che "Salvo quanto previsto dall’articolo 26, comma 3, legge 23 dicembre 1999, n. 488, a fini di orientamento le stazioni appaltanti prendono in considerazione i costi standardizzati determinati dall’Osservatorio ai sensi dell’articolo 7, gli elenchi prezzi del Genio civile, nonché listini e prezziari di beni, lavori, servizi, normalmente in uso nel luogo di esecuzione del contratto, eventuali rilevazioni statistiche e ogni altro elemento di conoscenza".

Da un lato, il riferimento a listini e prezziari è solo "ai fini di orientamento" e, dall’altro lato, è consentito il ricorso ad "ogni altro elemento di conoscenza", senza alcun limite, quindi, per eventuali indagini di mercato compiute dalla stazione appaltante.

Tali indagini hanno evidenziato un elemento di criticità in alcuni costi, che, benché oggetto di preventivi, sono stati valutati negativamente unitamente ad altri elementi, quali i già richiamati ristretti tempi di esecuzione.

Tali elementi hanno condotto ad una complessiva valutazione negativa circa la congruità dell’offerta, che non è stata scalfita dalle deduzioni delle ricorrenti e risulta anzi confermata dagli specifici (e non direttamente confutati) elementi contenuti nella memoria conclusiva della provincia.

5. E’ invece inammissibile quale motivo nuovo proposto per la prima volta in appello il vizio della illegittima sottoposizione a verifica di anomalia dell’offerta delle ricorrenti, che non supererebbe tutti i parametri che fanno scattare il giudizio di anomalia.

6. La reiezione del ricorso fa venire meno l’esigenza di esaminare la domanda risarcitoria, proposta con riferimento ai danni derivanti dal provvedimento di esclusione, la cui legittimità è stata però qui confermata.

7. In conclusione, il ricorso in appello deve essere respinto.

Alla soccombenza seguono le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe.

Condanna l’appellante alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate nella somma di Euro 4.000,00, oltre Iva e C.P. in favore della provincia di Pescara e di Euro 4.000,00, oltre Iva e C.P. in favore del raggruppamento controinteressato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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