Cass. civ. Sez. I, Sent., 09-09-2011, n. 18585

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

P.R. ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, avverso il decreto in data 15 aprile 2009, con il quale la Corte di appello di Roma ha rigettato la domanda da lui proposta per la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento in suo favore di un importo a titolo di equo indennizzo per il superamento del termine ragionevole di durata di un giudizio civile da lui promosso davanti al Giudice di pace di Napoli con atto di citazione notificato il 7 ottobre 2002 e definito con sentenza depositata il 23 marzo 2005.

Il Ministero intimato ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso il P. si duole che la Corte di merito abbia respinto la domanda, determinando in tre anni il termine ragionevole di durata del giudizio presupposto, protrattosi per un periodo di circa due anni e sei mesi.

Il ricorso è inammissibile. Infatti, in violazione del disposto dell’art. 366 bis c.p.c. applicabile alla fattispecie ratione temporis, la censura mossa, in relazione a dedotti profili di violazione di legge, non contiene il quesito di diritto illustrativo della doglianza sollevata e, con riferimento a prospettati vizi di motivazione, non è illustrata con la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione, attraverso un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità e da evitare che all’individuazione di detto fatto controverso possa pervenirsi solo attraverso la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo e all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore (Cass. S.U. 2007/20603; Cass. 2007/16002; 2008/8897).

Le spese del giudizio di cassazione, da liquidarsi come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente P.R. al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in Euro 900,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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