Cass. civ. Sez. II, Sent., 09-09-2011, n. 18584

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con atto di citazione notificato il 24 aprile 1991, C. T. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Perugia M.F. e C.G. per sentir accertare la simulazione di una vendita immobiliare fatta a costoro con atto del 5 giugno 1982, dichiarane la nullità e retrocedere nella piena proprietà dell’attore i beni oggetto del negozio fittizio, sostenendo che la vendita aveva avuto il solo scopo di costituire in garanzia l’immobile per un mutuo concessogli da quelli che allora erano i suoi suoceri.

Si costituì il M., preliminarmente chiedendo la sospensione del giudizio, stante la pendenza di altra causa avente ad oggetto la richiesta del T. di riscatto dei beni, previsto da una separata scrittura privata, redatta contemporaneamente all’atto pubblico; nel merito, chiese la reiezione della domanda.

Si costituì poi anche la C., concludendo a sua volta per il rigetto.

2. – Il Tribunale adito, ritenuto irrilevante il giudicato ormai formatosi nel diverso giudizio, accolse la domanda e dichiarò la nullità della compravendita, traendo argomento dalla confessione dello stesso attore, dalla forma separata data al patto di riscatto, dai rapporti di affinità tra le parti, dalla circostanza che il prezzo, anzichè all’alienante, era stato interamente versato ai suoi creditori, dalla mancata consegna dell’immobile, che il T. aveva continuato ad occupare con i figli.

Avverso tale sentenza proposero appello M.A., quale erede dell’ormai defunto M.F., e C. G., e analoga, separata impugnazione proposero anche M.M., erede di M.F. per rappresentazione del figlio premorto F., e M.L. F., vedova di F. nonchè acquirente da F. M. e C.G. dell’immobile in questione.

Riunite le due cause, si costituì il T..

Interrotto per il decesso di T.C., il giudizio fu riassunto nei confronti degli eredi impersonalmente, che non si costituirono, mentre si costituì T.D., al quale C. T. aveva venduto l’immobile con atto pubblico del 26 luglio 2000. 3. – Con sentenza depositata il 25 giugno 2004, la Corte d’appello di Perugia, in riforma della sentenza impugnata, respinse la domanda avanzata da T.C. perchè improponibile. Osservò la Corte di merito che nel 1985 T.C., esercitando il diritto di riscatto di cui alla scrittura privata del 5 giugno 1982, aveva introdotto innanzi al Tribunale di Perugia un giudizio al fine di ottenere sentenza con effetti traslativi in proprio favore della proprietà dell’immobile in questione, e che con decisione del 16 luglio 1993, passata in cosa giudicata, la domanda era stata respinta per intervenuta decadenza. Rilevò, quindi, il giudice di secondo grado che l’autorità del giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e che, pertanto, nella specie, la simulazione fatta valere con il giudizio introdotto diversi anni dopo ed ancora pendente al momento del passaggio in giudicato della sentenza del 1993, costituiva un precedente logico essenziale rispetto all’azione di riscatto, in quanto solo la esclusione della simulazione e l’affermazione di effettività e validità della compravendita avrebbe consentito l’esercizio dell’azione di riscatto, improponibile se fosse stata accertata la nullità della compravendita, perchè dissimulante un patto commissorio. L’avere invece introdotto per prima l’azione di riscatto aveva comportato che quel giudice, pur respingendo la domanda per intervenuta decadenza, aveva emesso implicita pronuncia di validità della compravendita, così superando anche l’azione di simulazione.

Nè era fondata la obiezione che al giudice dell’azione di riscatto non fosse stata proposta l’eccezione di simulazione, cosicchè sulla stessa non si sarebbe formato il giudicato, poichè tale obiezione rispecchiava quella deducibilità di cui si era già trattato.

Nemmeno era accoglibile l’altra obiezione secondo la quale, essendo stato il secondo giudizio promosso prima della definitività della sentenza dell’altro, si sarebbe verificata una situazione di continenza non rilevata sicchè si sarebbe ormai dovuta ravvisare piena autonomia anche delle rispettive decisioni, poichè il concetto di continenza è stato previsto per evitare il conflitto di giudicati, ma il mancato recepimento della relativa segnalazione, pur avanzata da M. e C. in primo grado, comportava inevitabilmente che fosse il primo giudizio giunto a definitività a fare stato sull’altro.

4. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre sulla base di un unico motivo T.D.. Resistono con controricorso M.M. e F.M.L., che propongono altresì ricorso incidentale condizionato. Le parti hanno depositato memoria illustrativa.
Motivi della decisione

1. – Deve, preliminarmente, procedersi, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., alla riunione del ricorso principale e di quello incidentale, siccome proposti nei confronti della medesima sentenza.

2. – Con l’unico, articolato motivo del ricorso principale si deduce violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in tema di efficacia di cosa giudicata, con conseguente omessa ed insufficiente motivazione su di un punto decisivo, e, in particolare, violazione dell’art. 2909 cod. civ. e art. 324 cod. proc. civ.. Avrebbe errato la Corte di merito nel ritenere che l’accertamento della eventuale nullità dell’atto di compravendita costituisse precedente logico- giuridico necessario dell’accertamento della sussistenza del diritto di riscatto, con la conseguenza che la questione era coperta dal giudicato implicito costituito dalla sentenza emessa dal Tribunale di Perugia nel luglio 1993. In realtà, il giudizio definito con quella sentenza aveva avuto ad oggetto esclusivamente la sussistenza del predetto diritto e della possibilità del T. di esercitarlo.

Quindi, poichè il giudice adito per l’adempimento di un contratto può esaminare di ufficio la questione della nullità dello stesso, a prescindere dalla esplicita domanda delle parti, il Tribunale di Perugia, nella specie, avrebbe potuto rilevare le cause di nullità e conoscere la validità del patto di riscatto, ma non aveva la possibilità di verificare la liceità dell’atto di compravendita del 5 giugno 1982, perchè estraneo all’oggetto del giudizio: una pronuncia in tal senso sarebbe stata viziata da ultrapetizione.

Infatti, il potere-dovere del giudice di dichiarare di ufficio la nullità di un contratto deve essere coordinato con il principio della domanda di cui agli artt. 99 e 112 cod. proc. civ.: sicchè, è possibile verificare la sussistenza di cause di nullità soltanto dell’atto negoziale del quale si richiede l’adempimento. Nella specie, la scrittura privata utilizzata dal T. nell’agire in giudizio per la restituzione degli immobili ceduti costituiva una obbligazione autonoma e distinta rispetto all’atto di compravendita poi impugnato, contenuta in un documento materialmente diverso e separato da quell’atto; inoltre, l’impegno a retrocedere gli immobili era stato assunto esclusivamente dagli acquirenti M. e C., e costituiva un vincolo giuridicamente autoreferenziale non necessariamente legato al contratto di compravendita del 5 giugno 1982. Dunque, l’esame fatto di tale scrittura nell’ambito del giudizio deciso con sentenza divenuta definitiva non poneva alcun giudicato implicito in relazione all’atto di compravendita poi impugnato.

3.1. – Il motivo è infondato.

3.2- Va, anzitutto, riaffermato il principio di diritto, già enunciato da questa Corte, secondo il quale l’accertamento e l’interpretazione del giudicato cd. esterno, formatosi tra le stesse parti in un giudizio diverso da quello in cui ne è invocata l’efficacia, costituiscono attività istituzionalmente riservate al giudice del merito, e possono essere oggetto di ricorso per cassazione solo sotto il profilo della violazione e falsa applicazione della norma dell’art. 2909 cod. civ. e dei principi di diritto in tema di elementi costitutivi della cosa giudicata, nonchè per vizi attinenti alla motivazione – i quali, peraltro, vanno specificamente dedotti, non essendo sufficiente il mero richiamo all’art. 2909 cod. civ. o all’art. 324 cod. proc. civ., e senza che sia, inoltre, possibile sollecitare -essendo i poteri della Corte di Cassazione limitati al sindacato di legittimità – indagini circa il contenuto sostanziale della pronuncia, la cui ricostruzione, risolvendosi in un apprezzamento di fatto, è demandata in via esclusiva al giudice del merito e resta incensurabile in sede di legittimità (v. Cass., S.U., sent. n. 1552 del 2002, Cass., sentt. n. 13859 del 2003, n. 5736 del 2001).

Nella specie, la Corte territoriale ha fatto buon governo di tale potere di apprezzamento, adeguandosi ai principi in tema di giudicato e fornendo tutti gli elementi idonei a ripercorrere l’iter logico della propria decisione.

3.3. – Ha ritenuto il giudice di secondo grado che il rigetto per intervenuta decadenza della domanda di riscatto rivolta dal T. al Tribunale di Perugia comprendesse la implicita pronuncia di validità della compravendita – la cui simulazione è stata poi dedotta dallo stesso T. con la successiva domanda, che ha dato luogo al presente giudizio -, e ciò alla stregua del principio di diritto secondo il quale l’autorità del giudicato copre non solo il dedotto, ma anche il deducibile in relazione al medesimo oggetto, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte valere in giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte le altre proponibili sia in via di azione, sia in via di eccezione, le quali sebbene non dedotte specificamente costituiscono tuttavia precedenti logici essenziali e necessari della pronuncia, e cioè il cd. giudicato implicito (v. Cass., S.U., sent. n. 375 del 2000 e succ. conformi).

La giurisprudenza di legittimità ha anche specificato che gli effetti del giudicato sostanziale si estendono, anche in caso di pronuncia di rigetto della domanda, non solo alla decisione relativa al bene della vita chiesto dall’attore, ma a tutte le statuizioni inerenti all’esistenza e alla validità del rapporto dedotto in giudizio necessarie e indispensabili per giungere a quella pronuncia di rigetto (v., sul punto, tra le altre, Cass., sentt. n. 17375 del 2003, n. 349 del 2002; cfr. altresì Cass., sentt. nn. 11672 e 9486 del 2007).

Dunque, nella specie, come correttamente affermato dalla Corte di merito, l’esercizio dell’azione di riscatto presupponeva la validità della compravendita poi venuta in discussione nel giudizio successivo, che ne costituiva il prius logico-giuridico: sicchè, la pronuncia sull’azione di riscatto, sia pure di rigetto, ha comportato una implicita pronuncia di validità della compravendita, assorbendo, con il suo passaggio in giudicato, l’azione di simulazione della stessa.

4. – Il rigetto del ricorso principale comporta l’assorbimento di quello incidentale, proposto in via condizionata.

5. – Conclusivamente, il ricorso principale deve essere rigettato, assorbito quello incidentale, proposto in via condizionata. Le spese, che vengono liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale. Condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi Euro 2200,00, di cui Euro 2000,00 per onorari.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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