Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 03-02-2011) 11-05-2011, n. 18527 Reati tributari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

rente nella persona dell’Avv. ASSUMMA BRUNO.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza del 15 aprile 2010 il Tribunale di Roma – Sezione per il Riesame – confermava il decreto di sequestro preventivo per equivalente ex art. 322 ter c.p. disposto dal GIP del Tribunale di Roma in data 3 febbraio 2010 limitatamente all’appartamento sito in (OMISSIS) (in comunione al 50% tra i coniugi ZI.Br. e Z.L.), in quanto ritenuto nella disponibilità di ZI.Br., indagato per il reato di cui all’art. 416 c.p. aggravata dalla L. n. 146 del 2006, art. 4, e per il reato di evasione fiscale ai fini dell’IVA previsto dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2. annullando il detto provvedimento cautelare per i restanti beni immobili e mobili in quanto di esclusiva pertinenza della stessa Z.L..

Ricorrono avverso la detta ordinanza Z.L. e il suo difensore munito di procura speciale, premettendo, in punto di fatto, che la Z. era titolare quasi esclusiva dell’immobile avendo il di lei coniuge ZI. contribuito all’acquisto in parte minima mediante contrazione di un mutuo per complessivi Euro 150.000,00 e che in data antecedente al sequestro (disposto in data 3 febbraio 2010) la proprietà del detto immobile era stata trasferita su un fondo patrimoniale a garanzia dei bisogni della famiglia ai sensi dell’art. 167 c.c..

Ha conseguentemente, denunciato violazione della legge penale (art. 322 ter c.p., e L. n. 146 del 2004, art. 11, richiamante detta disposizione), che nonostante detti elementi fossero stati rassegnati al Tribunale, di essi non era stato immotivamente tenuto conto.

Viene, in particolare, denunciato vizio di motivazione ed illogicità manifesta per avere il Tribunale omesso di considerare la destinazione del bene a fondo patrimoniale, ed ancora la circostanza – pur essa prospettata documentalmente – dell’avvenuto trasferimento a titolo gratuito della quota del 50% dallo ZI. alla Z. contestualmente con la destinazione del bene a fondo patrimoniale.

Viene poi dedotto vizio di motivazione anche con riguardo alla istanza subordinata, disattesa immotivamente ed illogicamente dal Tribunale, con la quale era stata richiesta la riduzione del sequestro in misura direttamente proporzionale alla quota impiegata dallo ZI. nell’acquisto (per Euro 150.000).

Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

E’ certamente corretto, in linea astratta il ragionamento seguito dal Tribunale laddove ha condivisibilmente ritenuto assoggettabili a sequestro preventivo, in vista della confisca per equivalente, beni cointestati con terzi estranei ma comunque nella disponibilità dell’indagato, in aderenza al principio più volte affermato da questa Corte secondo il quale la previsione di cui all’art. 322 ter c.p.p., consente che la confisca possa riguardare beni dei quali il reo abbia la disponibilità per un valore corrispondente a quello che avrebbe dovuto costituire oggetto della confisca, senza che valgano in contrario eventuali presunzioni o vincoli regolanti i rapporti interni tra creditori e debitori solidali, essendo scopo della norma proprio quello di evitare che i beni che si trovino nella disponibilità dell’indagato possano essere definitivamente dispersi (Cass. Sez. 6^ 29.3.2006, n. 24633. Lucci ed altro, Rv. 234729; nello stesso senso, Cass. Sez. 6^ 14.3.2007 n. 40175, Squillante ed altro, Rv. 238086).

Peraltro come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, nemmeno una eventuale cessione dei beni ad un terzo con patto fiduciario di retrovendita vale ad escludere la possibilità del sequestro, proprio in stretta correlazione con il principio della disponibilità del bene da parte del reo (in questo senso,. Cass. Sez. 2^ 20.12.2006 n. 10838, Napolitano, Rv. 235828). Tuttavia nel caso in esame, a fronte della documentazione offerta dalla difesa – e della quale il Tribunale ha avuto modo di analizzarne i contenuti, dandosene carico nella ordinanza – non è stato adeguatamente motivato il profilo della disponibilità del bene in capo all’indagato, dato per dimostrato sulla base della sola circostanza della contestazione in parti uguali (50%) del bene medesimo tra l’indagato ed il coniuge.

Gli elementi addotti dalla difesa, e, più in particolare, la cessione a titolo gratuito della quota (che si assume, peraltro, essere solo formale) del 50% del valore dell’immobile dallo ZI. alla Z. antecedentemente al sequestro e la destinazione, anche questa antecedentemente al sequestro, del bene al fondo patrimoniale ex art. 167 c.c., avrebbero dovuto indurre il Tribunale a motivare analiticamente sulla effettiva disponibilità di quel bene in capo all’indagato e anche sulla regolarità – non solo formale – del negozio di cessione tra i coniugi e dell’ulteriore conferimento del bene al fondo patrimoniale.

Invece, soprattutto con riguardo all’elemento rappresentato dalla costituzione di un fondo patrimoniale, nulla ha argomentato il Tribunale, così incorrendo nel dedotto vizio procedurale. Si impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame sui punti sopra illustrati dovendo il giudice di merito chiarire se – alla luce degli elementi esposti dalla difesa e delle altre emergenze acquisite – il bene in parola rientrasse, anche in parte nella disponibilità dell’indagato.
P.Q.M.

Annulla con rinvio l’ordinanza impugnata al Tribunale di Roma.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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