Cons. Stato Sez. V, Sent., 13-05-2011, n. 2891 Contratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– la B. Costruzioni ha impugnato dinanzi al T.a.r. la revoca del procedimento di gara per l’affidamento di lavori e forniture a servizio d’impianto di trattamento delle acque industriali da parte del Consorzio di bonifica Vulture – Alto Bradano, all’esito del quale era risultata aggiudicataria provvisoria;

– il T.a.r., con la sentenza in epigrafe indicata, ha respinto il ricorso, ritenendo che gli esiti di una gara d’appalto, prima dell’aggiudicazione definitiva, non fossero idonei a consolidare alcuna posizione e che non fosse richiesta, ai fini dell’annullamento o della revoca, una specifica motivazione sull’interesse pubblico. Ciononostante, l’amministrazione avrebbe fornito un’esaustiva motivazione sulle circostanze che la inducevano alla revoca della gara che, trattandosi di atto endoprocedimentale, non richiedeva alcuna comunicazione di avvio del procedimento;

– ha proposto appello l’interessata, censurando la decisione in ordine alla violazione dei principi fondamentali in materia di autotutela, carenza istruttoria, difetto di motivazione, ingiustizia manifesta, illogicità, contraddittorietà, omesso avviso di avvio del procedimento, violazione dell’art. 21quinquies, legge n. 241/1990, e dell’obbligo di motivazione;

– si è costituito in resistenza il Consorzio, depositando un controricorso;

– l’istanza di sospensione dell’esecuzione della sentenza è stata respinta con ordinanza n. 3570 in data 29.7.2010;

– all’udienza del 15.3.2011 l’appello è stato trattenuto in decisione.

Considerato che:

l’unico articolato motivo di appello è infondato.

Con determinazione n. 6 del 19.5.2009, impugnata in primo grado, il Consorzio di bonifica Vulture – Alto Bradano ha disposto il ritiro della delib. n. 80 del 17.2.2009, con cui erano state decise la realizzazione, mediante tre procedure di selezione (opere civili, opere elettromeccaniche, telecontrolli), di lavori di opera, fornitura e posa in opera di apparecchiature elettromeccaniche, al servizio di un impianto di trattamento di acque industriali, sito in San Nicola di Melfi, e l’esclusione dall’approvazione degli atti di gara relativi all’affidamento delle sole opere civili, culminati nell’aggiudicazione provvisoria in favore della ditta B. Costruzioni.

L’atto recava, quale motivazione della revoca, la corrispondenza a migliori risultati dell’esperimento, attraverso un" unitaria selezione sia dell’affidamento delle opere civili che di quelle elettromeccaniche, le sopravvenute informazioni, acquisite per le vie brevi, circa la proroga della concessione del finanziamento, tale da consentire uno slittamento dei tempi, e la convenienza del coordinamento degli adempimenti nei confronti di un esecutore unico.

È, quindi, infondato il motivo con cui parte appellante lamenta la totale carenza della motivazione, assumendo che non sarebbero sopravvenute cause di revoca dopo l’indizione e l’espletamento della procedura, essendo queste chiaramente esposte nel provvedimento impugnato.

Quanto alla lamentata insufficienza delle ragioni addotte, ai fini di un legittimo intervento in autotutela, deve osservarsi come la revoca – o, meglio, il rifiuto di approvazione – degli atti di gara, successivamente all’aggiudicazione provvisoria, non richieda nessuna particolare motivazione sull’interesse pubblico, mancando una tutela qualificata del provvedimento di aggiudicazione provvisoria. Fino a quando non sia intervenuta l’aggiudicazione definitiva, rientra nella potestà discrezionale della p.a. disporre la revoca degli atti di gara, in presenza di motivi – nella specie esposti nell’atto impugnato – tali da rendere inopportuna la prosecuzione della procedura selettiva.

Poiché, inoltre, l’aggiudicazione provvisoria determina nell’aggiudicatario una semplice aspettativa di fatto e non una posizione qualificata, la revoca non richiede una preventiva comunicazione di avvio del procedimento. L’aggiudicazione provvisoria è, infatti, un atto endoprocedimentale ad effetti instabili, interinali, che non legittima l’affidatario provvisorio a partecipare alle determinazioni discrezionali circa l’opportunità per l’amministrazione di concludere la procedura di gara (cfr. Cons. St., sez. V, dec. 24.3.2006 n. 1525; dec. 19.6.2009 n. 4031; dec. 9.4.2010 n. 1997).

L’appello è, quindi, da respingere.

Le spese e gli onorari seguono la soccombenza e sono liquidati in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione V),

definitivamente pronunciando sul ricorso n. 5969/2010, respinge l’appello.

Condanna l’appellante Ditta B. Costruzioni alla rifusione, in favore del Consorzio appellato, delle spese e degli onorari di giudizio, che si liquidano in euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre ai dovuti accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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