Cass. civ. Sez. II, Sent., 09-09-2011, n. 18576 Provvedimenti impugnabili per Cassazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Che dopo che il Tribunale di Roma, con sentenza in data 20 giugno 2006, aveva dichiarato la nullità dell’atto di citazione nel giudizio di primo grado e, accolto l’appello, aveva rimesso le parti nuovamente dinanzi al Giudice di pace, l’attrice F.O. ha riassunto la causa, riproponendo la domanda di pagamento somma nei confronti della s.r.l. Centro Italia per la presenza di difetti meccanici nell’autovettura (tg. (OMISSIS)) acquistata dalla società convenuta;

che la convenuta si è costituita, resistendo, e in via riconvenzionale ha domandato la condanna dell’attrice alla ripetizione della somma – pari a Euro 4.000 oltre accessori – versata in esecuzione della sentenza del Giudice di pace, riformata dal Tribunale;

che il Giudice di pace – data la proposizione dinanzi a sè di una domanda riconvenzionale eccedente la propria competenza per valore – con sentenza in data 2 dicembre 2008 ha declinato la competenza e rimesso le parti innanzi al Tribunale;

che per la cassazione della sentenza del Giudice di pace la F. ha proposto ricorso, con atto notificato il 12 gennaio 2010, sulla base di due motivi, con cui denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 10 e 14 cod. proc. civ. e dell’art. 38 cod. proc. civ.;

che l’intimata non ha resistito con controricorso.

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

che il mezzo di impugnazione esperito dalla ricorrente è inammissibile, perchè la sentenza pronunciata in primo grado dal giudice di pace è appellabile e non ricorribile direttamente per cassazione ( art. 339 cod. proc. civ., comma 1);

che d’altra parte, a diversa conclusione non può indurre nemmeno il rilievo che, con il ricorso, la deducente ha proposto questioni attinenti alla competenza;

che infatti, la decisione con la quale il giudice di pace declini la competenza non è impugnabile con il regolamento necessario di competenza ( art. 46 cod. proc. civ.);

che nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, non avendo l’intimata società svolto attività difensiva nel giudizio di legittimità.
P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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