Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 21-01-2011) 11-05-2011, n. 18547 Bancarotta fraudolenta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La corte di appello di Napoli, con sentenza 8.3.10, in riforma della sentenza 20.2.06 del tribunale della stessa sede, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di E.S., in ordine ai reati ex artt. 217 e 220 in relazione alla L. Fall., art. 16, n. 3, perchè estinti per prescrizione; ha confermato l’affermazione di responsabilità – rideterminando la pena nella misura di due anni e un mese di reclusione- in ordine al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per avere nella qualità di unico socio accomandatario e legale rappresentante della società G.S. DI SALVATORE ESPOSITO E C., sas, dichiarata fallita il (OMISSIS), distratto e comunque occultato la somma di L. 7.000.000, un’auto acquistata in leasing, un immobile, di cui continuava a percepire i canoni di locazione anche successivamente alla dichiarazione di fallimento, nonchè il prezzo di vendita di un appartamento, alienato dopo la dichiarazione del fallimento. Il difensore ha presentato ricorso, per i seguenti motivi:

1. manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza del reato documentale in quanto mancano gli elementi oggettivi e soggettivi;

2. manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza della bancarotta per distrazione, in quanto:

a) l’automobile è stata messa a disposizione nel 2003 e poi acquistata, dopo essere stata immessa nella massa fallimentare, su autorizzazione del giudice delegato;

b) non è credibile che egli abbia nascosto ai creditori il denaro rappresentato dal libretto di deposito, in quanto era stato in grado di ritirare l’intera somma;

c) gli immobili erano immediatamente identificabili dal curatore con una semplice visura catastale.

3. mancata assunzione di una prova decisiva: la corte ha rigettato la richiesta di acquisire il piano di riparto del curatore, da cui emerge che la somma costituente il patrimonio dell’ E. non solo ha soddisfatto i creditori privilegiati ma anche i creditori, chirografari e tardivi. Sarebbe emerso anche che il curatore ha potuto ricostruire l’intero patrimonio e distribuirlo ai creditori, nonostante l’assenza di tenuta delle scritture contabili.

I motivi si articolano in argomentazioni del tutto inconsistenti.

Quanto alla critica sull’accertamento dei fatti di bancarotta per distrazione, le sentenze di merito sono giunte alla conclusione sulla sussistenza del reato, attraverso l’acquisizione di prove(dichiarative e documentali) sulla cui forza dimostrativa sono state formulate censure assolutamente non inquadrabili nel perimetro valutativo delimitato dal legislatore per il sindacato di legittimità.

La sottrazione solo parziale del denaro depositato non esclude la rilevanza penale di questo comportamento. La somma ricavata dalla vendita dell’appartamento e la somma mensilmente incassata dal contratto di locazione dell’altro immobile sono stati sottratti illecitamente dal patrimonio fallimentare e quindi alla garanzia dei creditori. Quanto all’auto, l’imputato ha impedito la sua acquisizione alla procedura in corso e il successivo comportamento di ravvedimento non esclude l’illiceità di quello iniziale.

Quanto al motivo concernente la mancata assunzione di prova decisiva, si rileva che, ai fini della configurazione del vizio previsto dall’art. 606 c.p.p., lett. d), è indispensabile che la prova decisiva indicata dal ricorrente abbia ad oggetto un fatto certo nel suo accadimento e non una prova dichiarativa documentale, che debba essere vagliata unitamente agli altri elementi di prova acquisiti, non per elidere l’efficacia dimostrativa di questi ultimi, ma per effettuare un confronto, all’esito del quale si prospetta l’ipotesi di un astratto quadro storico-valutativo, favorevole alla parte ricorrente, da sovrapporre alla ricostruzione dei fatti e alla valutazione effettuate dai giudici di merito. Si tratta di proposizioni inammissibili, in quanto tese a provocare le non consentite "rilettura" e rivalutazione delle emergenze processuali.

Infine le censure sulla bancarotta concernente la documentazione sono manifestamente infondate, in quanto constatata la maturazione del termine di prescrizione e la presenza di elementi a carico dell’imputato, è stata esclusa l’ipotesi ex art. 129 cpv. c.p.p.. E’ stata infatti ritenuta pienamente provata la sussistenza della condotta criminosa, che non è stata esclusa dall’opera di successiva supplenza svolta in sede di indagini giudiziarie, per sopperire agli oggettivi ostacoli posti dall’imprenditore all’acquisizione delle conoscenze necessarie per la tutela dei creditori. Il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000, in favore della Cassa per le Ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’appellante al pagamento delle spese processuale e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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