Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con sentenza in data 29 settembre 2009 il Tribunale di Perugia in composizione monocratica, in ciò confermando quale giudice di appello la decisione assunta dal locale giudice di pace, ha riconosciuto C.G. responsabile, in concorso con altri, del delitto di lesione personale volontaria in danno di Co.Jo.; ha quindi tenuto ferma la sua condanna alla pena di legge e al risarcimento dei danni in favore della parte civile. Con la stessa sentenza ha confermato l’assoluzione del Co. dall’imputazione di lesione volontaria in danno del C., eliminando la sua condanna in via solidale al pagamento delle spese processuali.
Secondo la ricostruzione dei fatti recepita dal giudice di merito il C., agendo quale addetto alla sicurezza del locale di Perugia denominato "Zoologico", a seguito dell’errata individuazione del Co. quale soggetto autore di molestie in danno di clienti dell’esercizio, lo aveva trascinato con la forza fuori dal locale; in una fase successiva svoltasi all’esterno lo stesso C., a seguito di uno scambio di battute col Co., aveva aggredito costui, colpendolo con calci e pugni unitamente ad altri addetti alla sicurezza.
Ha proposto ricorso per cassazione il C., nella duplice sua qualità di imputato e di parte civile, deducendo quattro motivi.
Col primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge in relazione alla ritenuta insussistenza della causa di giustificazione di cui all’art. 52 c.p.. Richiamandosi alle deposizioni dei testi B.A. e Ca.Ma., riprodotte nel loro tenore testuale, sostiene di essersi limitato a reagire all’aggressione portatagli dal Co..
Col secondo motivo, ancora richiamandosi alla deposizione del teste B., lamenta il negato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 2.
Col terzo motivo il C. rimprovera al Tribunale di avergli negato l’applicazione delle attenuanti generiche.
Col quarto motivo, ancora basandosi sulla riproduzione delle deposizioni dei testi B. e Ca., impugna l’assoluzione del Co. e ripropone le istanze risarcitorie nei di lui confronti.
Motivi della decisione
Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte.
Per la parte in cui il C. si grava nella veste di parte civile, censurando l’assoluzione del Co. e il conseguente rigetto della domanda risarcitoria contro di lui proposta dal deducente, l’inammissibilità del ricorso discende dall’essere stato lo stesso proposto dalla parte personalmente, anzichè da un difensore iscritto nell’apposito albo e munito di procura speciale.
Costituisce, infatti, ius receptum – alla stregua di ripetute e- nunciazioni giurisprudenziali, anche da parte delle Sezioni Unite di questa Corte Suprema – il principio secondo cui la deroga contenuta nell’art. 613 c.p.p., ed espressa con le parole "salvo che la parte non vi provveda personalmente", alla regola generale della necessaria sottoscrizione di un difensore iscritto nell’albo speciale è applicabile esclusivamente nei confronti dell’imputato, non potendo le altre parti private stare in giudizio, ai sensi dell’art. 100 c.p.p., comma 1, se non "col ministero di un difensore munito di procura speciale" (Cass. Sez. Un. 16 dicembre 1998 n. 24/99; Cass. Sez. 5^ 6 gennaio 1999 n. 1541; Cass. Sez. Un. 21 giugno 2000 n. 19;
Cass. Sez. 3^ 7 febbraio 2003 n. 14337).
Nelle parti restanti, volte ad impugnare la condanna del C. per il delitto di lesione personale in danno del Co., il ricorso è inammissibile in quanto la richiesta di applicazione della scriminante della legittima difesa, o in subordine delle attenuanti di cui all’art. 62 c.p., n. 2 e art. 62 bis c.p., ambisce a fondarsi su una ricostruzione del fatto incompatibile con quella accertata dal Tribunale in esito alla valutazione del materiale probatorio: il che si traduce nella sollecitazione di un riesame del merito – non consentito in sede di legittimità – attraverso la rinnovata valutazione degli elementi probatori acquisiti.
Al riguardo non sarà inutile ricordare che, per consolidata giurisprudenza, pur dopo la modifica legislativa dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) introdotta dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8 al giudice di legittimità resta preclusa – in sede di controllo sulla motivazione – la rivisitazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass. 15 marzo 2006 n. 10951); e il riferimento ivi contenuto anche agli "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame" non vale a mutare la natura del giudizio di legittimità come dianzi delimitato, rimanendovi comunque estraneo il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (Cass. 22 marzo 2006 n. 12634).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni di cui all’art. 616 c.p.p..
Spetta alla parte civile Co.Jo. la rifusione delle spese di difesa sostenute nel presente giudizio di legittimità; la relativa liquidazione è effettuata in complessivi Euro 1.300,00, da maggiorarsi in ragione degli accessori di legge.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, nonchè alla rifusione delle spese di parte civile, che liquida in complessivi Euro 1.300,00 oltre accessori come per legge.
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