Cass. civ. Sez. I, Sent., 09-09-2011, n. 18567 Arbitrato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ndo motivo, assorbiti il primo e terzo motivo, rigetto del quarto, quinto e sesto motivo.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La controversia nasce dall’esecuzione di un contratto di appalto relativo alla raccolta e allo smaltimento di rifiuti solidi urbani nel Comune di Caserta per la durata di dieci anni, stipulato dalla società Servizi per l’Ambiente della Città di Caserta, s.p.a.

S.A.C.E. (nel seguito: Sace) con il comune di Caserta.

2. Insorta controversia tra le parti, il collegio arbitrale, costituito in forza del Capitolato speciale, respinse la domanda della Sace di revisione del prezzo in relazione ai maggiori oneri sopportati in conseguenza del miglior trattamento retributivo della mano d’opera e del mancato rinnovo o della revoca delle agevolazioni in tema di sgravi contributivi e di fiscalizzazione degli oneri sociali, perchè tali oneri non erano conseguenza di circostanze impreviste e imprevedibili; accolse la domanda di indennizzo per l’indebito arricchimento del Comune di Caserta in relazione agli stessi maggiori oneri contributivi; e riconobbe alla Sace il diritto ai soli interessi legali sulle somme riconosciute a titolo di indebito arricchimento.

3. Con sentenza in data 15 marzo 2005, pronunciandosi nel giudizio d’impugnazione del predetto lodo, la corte d’appello di Napoli:

– ne ha dichiarato la nullità limitatamente all’accoglimento della domanda d’indebito arricchimento, estranea alla previsione della clausola contrattuale, inammissibile in conseguenza del rigetto nel merito della domanda di adempimento contrattuale, e proposta tardivamente;

– ha dichiarato inammissibile l’impugnazione della Sace in relazione al mancato accoglimento della revisione del prezzo, per l’acquiescenza prestata resistendo all’impugnazione avversaria della pronuncia di arricchimento indebito;

– ha dichiarato la nullità del lodo nella parte in cui aveva negato il diritto della Sace all’attribuzione degli utili e delle spese generali relativi all’attività svolta anteriormente alla stipulazione del contratto, basandosi sull’interpretazione di esso, ma decidendo in via rescissoria ha poi respinto la domanda medesima avendo accertato che il pagamento doveva avvenire in via transattiva;

– ha dichiarato inammissibile, perchè attinente al merito, la censura con la quale gli arbitri avevano negato – con l’argomento che rientravano nel rischio d’impresa – il riconoscimento dei maggiori oneri per l’acquisto di automezzi diversi rispetto a quelli previsti sulla base del progetto-offerta.

4. Per la cassazione di questa sentenza, notificata il 18 aprile 2005, ricorre la S.A.C.E. s.p.a. con atto notificato il 31 maggio 2005, per sette motivi.

Resiste il Comune di Caserta con controricorso notificato il 7 luglio 2005.

La ricorrente ha depositato memoria.

6. Con il secondo motivo – da esaminare con priorità perchè pregiudiziale al primo – si censura l’affermazione, nell’impugnata sentenza, dell’inammissibilità della domanda di adempimento del contratto in punto di revisione del prezzo per i maggiori oneri contributivi sopportati, a causa dell’acquiescenza prestata dalla Sace alla pronuncia arbitrale di arricchimento indebito.

6.1. Il motivo è fondato. Non è configurabile acquiescenza rispetto ad una statuizione favorevole, e per ciò stesso insuscettibile d’impugnazione, e la resistenza opposta dalla convenuta impresa appaltatrice all’impugnazione avversaria sul punto non priva la stessa parte, interessata a tener ferma quella statuizione in via subordinata, del diritto di riproporre in via d’impugnazione incidentale la domanda principale che era stata respinta dagli arbitri.

Restano in tal modo assorbiti il primo e il terzo motivo di ricorso concernenti rispettivamente l’affermata inammissibilità, nel procedimento svoltosi davanti al collegio arbitrale, della domanda di arricchimento senza causa, e l’error in iudicando per violazione o falsa applicazione della L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 6 come modificato della L. 23 dicembre 1994, n. 724, ex art. 44 che sarebbe stato commesso dagli arbitri nel respingere la domanda principale di adeguamento del prezzo di cui s’è detto.

7. Il quarto e il quinto motivo censurano, per violazione di norme di legge in connessione con le previsioni dell’art. 16 del contratto e degli artt. 3 e 42 del capitolato speciale, nonchè per omessa pronuncia, la statuizione di rigetto della domanda relativa all’attività precontrattuale della società, adottata in via rescissoria dalla corte di Napoli. Si sostiene che la corte territoriale avrebbe dovuto, in via alternativa, accertare l’intervenuto componimento transattivo e dichiarare cessata la materia del contendere, oppure, in caso di mancata conclusione della transazione, accertare la sussistenza dell’obbligazione: valorizzando la mera esistenza di trattative, la corte si era sottratta alla decisione nel merito. Si aggiunge che l’accordo transattivo del 4 ottobre 1999 non sarebbe stato perfezionato per la mancata approvazione dei competenti organi comunali.

7.1. I motivi in esame, nel loro svolgimento, non colgono esattamente la ratio deciderteli. La statuizione impugnata non si fonda, infatti, sulla mera esistenza di trattative per un componimento transattivo della vertenza, bensì su un’interpretazione dello stesso contratto di appalto. In forza di questa interpretazione, sin dall’origine sarebbe stato convenuto che, per l’attività svolta dalla società prima della conclusione del contratto, il pagamento sarebbe avvenuto in via transattiva. La corte ha poi ritenuto che questa interpretazione sarebbe confortata dal comportamento successivo delle parti, le quali vi avevano dato esecuzione, come risultava a) dalla deliberazione di giunta del pagamento dell’importo in essa indicato a saldo del corrispettivo per i servizi resi nel periodo in contestazione, b) dall’omessa contestazione del contenuto di quella delibera nonchè dalla "presumibile erogazione della somma in essa indicata", e c) da una nota in data 6 febbraio 1997 nella quale la società appaltatrice parlava di transazione raggiunta in proposito e di rinuncia ad una parte delle pretese. La corte ha pertanto certamente ritenuto perfezionata ed eseguita la transazione. Con il motivo non sono svolte censure in ordine al procedimento utilizzato dalla corte nel pervenire a tale conclusione, ma si fa un generico ed inammissibile riferimento ad un accordo transattivo in data 4 ottobre 1999, di cui non v’è traccia nella sentenza impugnata, non si riferisce il contenuto nè si illustra il collegamento con la materia in discussione, e che sarebbe posteriore di oltre due anni e mezzo ai fatti esaminati dalla corte territoriale. In tal modo si elude il confronto con il contenuto effettivo della decisione impugnata.

8. Con il sesto motivo si censura l’affermazione d’inammissibilità dell’impugnazione per nullità del lodo arbitrale, nella parte in cui aveva negato, in forza di un giudizio di fatto, il riconoscimento alla società dei maggiori oneri per l’acquisto di automezzi diversi rispetto a quelli previsti nel progetto.

8.1. L’affermazione censurata è esente da vizi intrinseci. Il motivo d’impugnazione in esame è invece generico nell’indicazione degli elementi del fatto, perchè la lettura dell’art. 7 del contratto, riportato nel ricorso, non conferma la pretesa esistenza di una puntuale previsione delle caratteristiche dei mezzi di trasporto che dovevano essere impiegati. Si tratterebbe in ogni caso di una questione di interpretazione del contratto, non proposta con idoneo mezzo d’impugnazione in questa sede. Il mezzo è inammissibile.

9. Con il settimo motivo si lamenta il mancato riconoscimento dell’indennità per indebito arricchimento del comune in relazione all’aggravio dei costi sopportato dalla società per le modalità di svolgimento degli imballaggi: la pretesa relativa a detta indennità aveva natura complementare ed accessoria al contratto, ed erroneamente sarebbe stata dichiarata inammissibile.

9.1. Il motivo è infondato. Secondo il consolidato insegnamento delle sezioni unite di questa corte, l’azione di indennizzo per arricchimento senza causa integra una domanda diversa da quella di adempimento contrattuale, con la quale non intercambiabile, e non costituisce articolazione di un’unica matrice, riguardando entrambe le domande diritti cosiddetti eterode-terminati (per l’individuazione dei quali è indispensabile il riferimento ai relativi fatti costitutivi, che divergono sensibilmente tra loro ed identificano due distinte entità). Essa non solo ha ad oggetto un bene giuridico diverso (l’indennizzo, anzichè il corrispettivo pattuito), ma, soprattutto, si basa su elementi costitutivi (proprio impoverimento ed altrui locupletazione e, in caso di domanda di arricchimento proposta contro la P.A., anche il riconoscimento dell’utilitas della prestazione), privi di rilievo, invece, nel rapporto contrattuale (Cass. Sez. un. 22 maggio 1996 n. 4712). La compromissione in arbitri delle controversie inerenti all’esecuzione del contratto non comprende pertanto di per se le controversie, diverse per causa petendi e per petitum, di arricchimento senza causa.

10. In conclusione la sentenza impugnata è cassata in relazione al secondo motivo, mentre i motivi dal quattro al sette sono respinti, e gli altri assorbiti. La causa deve, essere rinviata alla stessa corte, in altra composizione, perchè esamini il mezzo d’impugnazione del lodo arbitrale formulato dalla Sace in punto di rigetto della domanda di revisione del prezzo, in relazione ai maggiori oneri sopportati in conseguenza del miglior trattamento retributivo della mano d’opera e del mancato rinnovo o della revoca delle agevolazioni in tema di sgravi contributivi e di fiscalizzazione degli oneri sociali. Il giudice del rinvio adotterà altresì tutte le statuizioni di conseguenza.
P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo, rigetta il quarto, quinto, sesto e settimo motivo, dichiara assorbiti il primo e il terzo. Cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Napoli in altra composizione.

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