Cons. Stato Sez. VI, Sent., 13-05-2011, n. 2923 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la sentenza impugnata, il TAR per la Toscana ha in parte accolto il ricorso n. 2733 del 2009.

Con l’appello in epigrafe, la società ha chiesto che, in parziale riforma della sentenza del TAR, il ricorso di primo grado sia integralmente accolto.

Nel corso del giudizio, l’appellante ha dichiarato di non avere più interesse all’appello.

L’appello va pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Sull’accordo delle parti, le spese del secondo grado di lite possono essere compensate.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello n. 3481 del 2010, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate del secondo grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *