Cons. Stato Sez. VI, Sent., 13-05-2011, n. 2918 Abilitazione all’insegnamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Gli appelli indicati in epigrafe, di cui il ricorso n. 3375 del 2006 proposto avverso la sentenza n. 1484/2006 del T.A.R.Campania e i ricorsi n. 3376 del 2006 e n. 2357 del 2007 e proposti avverso la coeva sentenza n. 1486/2006 dello stesso T.A.R., vanno riuniti e trattati congiuntamente, attesa la parziale connessione oggettiva e soggettiva e considerata l’identità delle questioni di diritto versate in giudizio.

2. Con le due sentenze in epigrafe, il T.A.R.Campania ha accolto i ricorsi nn. 6082 e 6103 del 2005, proposti dagli odierni appellati B. G. e D. M. avverso le graduatorie provinciali permanenti del personale docente per il biennio 2005/2006 e 2006/2007 classe di concorso AM77 (strumento musicale violino), terza fascia, delle scuole medie, nella parte in cui gli istanti vi risultavano inclusi solo con riserva (il ricorrente B.) e rispettivamente esclusi (la ricorrente D.) per essere stati privi di abilitazione alla data del 25 M. 1999.

Il T.A.R. motivava le pronunce di accoglimento sulla base del rilievo che l’art. 1, comma 2bis, d.l. 3 luglio 2001, n. 255, convertito in l. 20 agosto 2001, n. 333, non prevedeva alcun termine per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento dell’educazione musicale negli istituti di primo e secondo grado (conseguita dal ricorrente B. il 9 marzo 2005 per la classe di concorso A031, e dalla ricorrente D. il 28 aprile 2005 per le classi di concorso A031 e A032) né, in particolare, prescriveva che l’abilitazione dovesse essere stata conseguita prima dell’entrata in vigore della l. 3 M. 1999, n. 124.

2. Avverso tali sentenze interponevano appello gli originari controinteressati e (quanto alla sentenza n. 1486/2006, anche) l’Amministrazione soccombente, deducendo l’erronea applicazione della normativa vigente in materia e il conseguente erroneo accoglimento dei ricorsi e sostenendo che i diplomi di didattica in possesso degli appellati costituirebbero titolo di accesso all’insegnamento e ai corsi di specializzazione, ma non sarebbero equipollenti all’abilitazione al fine dell’inserimento nelle graduatorie permanenti per l’insegnamento di strumento musicale.

3. I ricorrenti in primo grado e odierni appellati non si sono costituiti in giudizio.

4. Disposta con ordinanze collegiali del 5 M. 2006 la sospensione della provvisoria esecutorietà delle gravate sentenze, all’udienza pubblica dell’8 marzo 2011 le cause venivano trattenute in decisione.

5. Gli appelli, come sopra riuniti, sono fondati e meritano accoglimento.

Secondo il prevalente orientamento di questa Sezione, condiviso da questo Collegio (v., ex plurimis, C.d.S. Sez. VI, 20 gennaio 2009, n. 261; C.d.S., Sez. VI, 20 gennaio 2009, n. 260; C.d.S., Sez. VI, 19 M. 2008, n. 2283), la normativa del settore va interpretata nel senso sostenuto dall’Amministrazione e dalle parti private appellanti (controinteressate in primo grado).

I commi 2 e 4 dell’art. 2 d.l. n. 97/2004, nel testo convertito con modificazioni dalla legge n.143/2004, testualmente dispongono:

"2. Gli insegnanti in possesso dei diplomi rilasciati dai conservatori di musica o istituti musicali pareggiati, che siano privi di abilitazione all’insegnamento e che abbiano prestato almeno 360 giorni di servizio complessivi in una delle classi di concorso 31/A o 32/A dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ammessi, per l’anno accademico 2004/2005, ad un corso speciale di durata annuale istituito nell’ambito delle scuole di didattica della musica presso i conservatori, secondo modalità definite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Gli oneri relativi ai corsi di cui al presente comma sono finanziati sulla base delle modalità definite ai sensi del comma 3, e secondo quanto previsto dal comma 7.

4. Gli insegnanti in possesso dei diplomi rilasciati dai conservatori di musica o istituti musicali pareggiati, che siano privi di abilitazione all’insegnamento e che abbiano prestato almeno 360 giorni di servizio nella classe di concorso 77/A dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ammessi, per l’anno accademico 20042005, anche in soprannumero, all’ultimo anno dei corsi di didattica della musica coordinati con le relative classi di strumento presso i conservatori, secondo modalità definite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca".

L’art. 11, comma 9, l. 3 M. 1999, n. 124, così statuisce: "A decorrere dall’anno scolastico 19992000, i corsi a indirizzo musicale, autorizzati in via sperimentale nella scuola media e funzionanti nell’anno scolastico 19981999, sono ricondotti a ordinamento. In tali corsi lo specifico insegnamento di strumento musicale costituisce integrazione interdisciplinare ed arricchimento dell’insegnamento obbligatorio dell’educazione musicale. Il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto stabilisce le tipologie di strumenti musicali insegnati, i programmi, gli orari, le prove d’esame e l’articolazione delle cattedre provvedendo anche all’istituzione di una specifica classe di concorso di strumento musicale. I docenti che hanno prestato 360 giorni di servizio effettivo nell’insegnamento sperimentale di strumento musicale nella scuola media nel periodo compreso tra l’anno scolastico 19891990 e la data di entrata in vigore della presente legge, di cui almeno 180 giorni a decorrere dall’anno scolastico 19941995, sono immessi in ruolo su tutti i posti annualmente disponibili a decorrere dall’anno scolastico 19992000 ai sensi della normativa vigente. A tal fine essi sono inseriti, a domanda, nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell’articolo 1 della presente legge, da istituire per la nuova classe di concorso dopo l’espletamento della sessione riservata di cui al successivo periodo. Per i docenti che non siano in possesso dell’abilitazione all’insegnamento di educazione musicale nella scuola media l’inclusione nelle graduatorie permanenti è subordinata al superamento della sessione riservata di esami di abilitazione all’insegnamento, da indire per la nuova classe di concorso ai sensi dell’ art. 2, comma 4, consistente in una prova analoga a quella di cui all’art. 3, comma 2, lettera b)".

Orbene, in adesione ai citati precedenti di questa Sezione, ritiene il Collegio che successivamente all’entrata in vigore della l. 3 M. 1999, n. 124, che va individuata nel 25 M. 1999, l’abilitazione all’insegnamento in educazione musicale (essendo stata istituita l’abilitazione specifica in strumento musicale e prevedendosi altresì una sessione riservata per la prima formazione delle graduatorie permanenti) ha perduto la sua rilevanza legittimante l’inserimento nelle graduatorie per strumento musicale, e tale conclusione è rispondente ai principi della materia, enunciati nel precedente art. 2, comma 2, della stessa l. n. 124 del 1999, che si compendia nel consentire l’inserimento nelle graduatorie permanenti ai docenti che abbiano superato gli esami abilitativi "in relazione alla medesima classe di concorso", onde le previsioni dell’art. 11, comma 9, si pongono come una specificazione di tale principio con riguardo ad una classe in precedenza non esistente e contestualmente istituita.

L’adattamento di tale principio all’insegnamento di uno strumento musicale comporta l’esigenza di tenere conto della fase di sperimentazione e quindi della transitoria rilevanza attribuita in tale fase all’abilitazione in educazione musicale, rilevanza che termina con la riconduzione "ad ordinamento" del nuovo insegnamento operata dalla disciplina intertemporale dell’art. 11, comma 9, sulla cui portata non ha influito, dunque, l’art. 1, comma 2bis, d.l. 3 luglio 2001, n. 255.

Quest’ultimo ha più semplicemente previsto una diversa modalità di rilevanza della partecipazione alla fase sperimentale degli abilitati in educazione musicale, non richiedendo loro più un certo periodo di effettivo servizio pregresso, ma ritenendosi idoneo, in alternativa, l’inserimento negli elenchi di cui al d.m. 13 febbraio 1996.

In particolare, la disposizione di cui all’art. 1 della l. n. 333/2001 non può essere qualificata come d’interpretazione autentica degli artt. 5 e 6 del D.M. n. 123/2000 e quindi dell’art. 11, comma 9, della legge n. 124/1999.

La norma infatti testualmente dispone: "Ai fini dell’accesso alle graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media, i docenti privi del requisito di servizio di insegnamento, in possesso dell’abilitazione in educazione musicale che, alla data di entrata in vigore della legge 3 M. 1999, n. 124, erano inseriti negli elenchi compilati ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 febbraio 1996, sono collocati, in un secondo scaglione, nelle graduatorie permanenti di strumento musicale…". Il soggetto della proposizione normativa è costituito dai "docenti privi del requisito di servizio di insegnamento", nei confronti dei quali, soltanto, si è dettata una previsione estensiva della loro possibilità, prima preclusa, di collocazione nelle graduatorie permanenti di strumento musicale; dal che l’evidente carattere innovativo della disposizione medesima già ritenuto dai citati precedenti di questa Sezione.

Quanto poi al possesso dell’abilitazione in educazione musicale, la norma in questione nulla dispone riguardo alla data di conseguimento che la renda utile ai fini dell’accesso alle graduatorie, ma non si può da questo ritrarre la conclusione che ciò significhi la rilevanza di detto conseguimento senza indicazione di tempo, poiché, disciplinando la norma stessa il caso degli abilitati privi del requisito del servizio d’insegnamento, sullo specifico aspetto temporale non può ragionevolmente trarsi alcuna conseguenza in ordine alla portata innovativa della norma stessa.

In altri termini, la norma, in base alla logica ritraibile dalla sua lettera e dalla sua ratio estensiva come sopra delimitata, va letta come se implicasse che suoi destinatari sono i docenti privi del requisito di insegnamento, in possesso dell’abilitazione in educazione musicale, in quanto quest’ultima risulti utile all’inserimento nelle graduatorie di strumento musicale in base alla disciplina previgente (che non viene toccata in parte qua, rivolgendosi la portata innovativa della norma, appunto, solo all’eliminazione del requisito del servizio di insegnamento).

La discrasia di aver riferito la "data di entrata in vigore della legge 3 M. 1999, n. 124" solo all’ulteriore requisito dell’inserimento negli elenchi compilati ai sensi del d.m. 13 febbraio 1996 va, quindi, superata in base alla semplice considerazione che solo se sussisteva tale inserimento a quella data si poteva derogare al principio, che il possesso di una diversa abilitazione (in educazione musicale) potesse consentire l’inserimento in una graduatoria per una diversa materia, quale quella di strumento musicale.

Precedentemente alla l. n. 124/1999, infatti, l’insegnamento di strumento musicale era solo previsto in via sperimentale, e per tale "nuova classe di concorso" non era prevista una specifica abilitazione, ricorrendosi perciò agli abilitati in educazione musicale, materia evidentemente adiacente e complementare, inseriti, insieme con altri soggetti legittimati, negli elenchi di cui all’art. 6 del citato d.m., intitolato appunto al "reclutamento dei docenti" di educazione musicale per corsi sperimentali.

In definitiva, quindi, la norma assume un significato più espanso, se si considera più attentamente il riferimento alla entrata in vigore della l. n. 124/1999, dando rilevanza al possesso della diversa abilitazione in educazione musicale solo se ancorata alla partecipazione alla fase dei corsi sperimentali, terminata appunto con la riconduzione "ad ordinamento" dei corsi a indirizzo musicale avvenuta con la medesima legge. Ciò conferma che, con riguardo a tale ultima abilitazione, in educazione musicale, non può essere il citato art. 1, comma 2bis, una sede per riconsiderare la disciplina in precedenza dettata in tema di momento di suo conseguimento ai fini qui in rilievo, ed anzi che, implicitamente, si faccia riferimento ad un conseguimento anteriore all’entrata in vigore della disciplina che, con la l. n. 124/1999, ha appunto previsto, per le epoche successive, la riconduzione "ad ordinamento" e la conseguente istituzione dell’abilitazione in strumento musicale quale titolo di accesso alla corrispondente graduatoria, com’è d’altra parte logico e rispondente ai principi in materia.

L’esame di tale disciplina conferma il dato qui evidenziato, posto che l’art. 11, comma 9, l. n. 124/1999, prevede che siano inseriti nelle graduatorie permanenti "da istituire per la nuova classe di concorso" i docenti che hanno prestato 360 giorni di servizio effettivo nell’insegnamento sperimentale di strumento musicale nella scuola media nel periodo tra l’anno scolastico 1989/1990 e la data di entrata in vigore della legge stessa, purché già in possesso dell’abilitazione all’insegnamento di educazione musicale, ovvero, che superino la sessione riservata di esami di abilitazione da indire "per la nuova classe di concorso", trattandosi evidentemente di un’abilitazione non più in educazione musicale ma per l’insegnamento di strumento musicale.

A tale complesso di previsioni occorre dunque far riferimento nel cogliere la ratio dell’art. 1, comma 2bis, d.l. n. 255/2001, che, per quanto sopra osservato, non ha inteso innovare alla disciplina previgente in tema di rilevanza temporale del conseguimento dell’abilitazione in educazione musicale, e che si limita a sostituire al requisito del servizio di insegnamento per il periodo prescritto dall’art. 11, comma 9, quello dell’inserimento negli elenchi di cui al d.m. 13 febbraio 1996, considerato titolo equipollente sulla base del comune dato di fatto dell’avvenuta partecipazione alla fase sperimentale degli abilitati in educazione musicale.

Ne discende, altresì, che il contenuto e la portata della disposizione fosse immune da ogni eventuale sospetto di illegittimità costituzionale in relazione agli artt. 3, 51, 97, 100, 101, 103 e 113 della Costituzione, trattandosi di una disciplina transitoria tesa a dare rilevanza alla posizione differenziata degli abilitati in educazione musicale che avessero partecipato alla fase di sperimentazione dei corsi di strumento musicale, conformandosi la normativa applicabile per il periodo successivo alla riconduzione "ad ordinamento" di tale insegnamento ai principi paritariamente dettati per le restanti classi di concorso.

La normativa vigente al tempo di adozione degli atti impugnati non consentiva pertanto l’inserimento dei ricorrenti in primo grado nelle graduatorie in esame – irrilevante essendo, nel presente contesto decisionale, la sopravvenuta normativa di cui all’art. 1, comma 605, l. 27 dicembre 2006, n. 296, avente portata innovativa e non già natura di interpretazione autentica del precedente assetto normativo.

6. Per le ragioni che precedono, in accoglimento degli appelli e in riforma delle gravate sentenze, i ricorsi in primo grado devono essere respinti.

Considerata la natura delle questioni versate in giudizio, si ravvisano i presupposti di legge per dichiarare le spese dei due gradi interamente compensate fra le parti.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sugli appelli nn. 3375 e 3376 del 2006 e n. 2357 del 2007 come in epigrafe proposti, tra di loro riuniti, li accoglie e, in riforma delle impugnate sentenze, respinge i ricorsi in primo grado; dichiara le spese di causa dei due gradi interamente compensate fra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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