Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 20-04-2011) 12-05-2011, n. 18656 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 10/8/2010, il Tribunale di Venezia, a seguito di istanza di riesame avanzata nell’interesse di F.G., indagato per il reato di estorsione, in concorso con H. A., confermava l’ordinanza del Gip di Treviso, emessa in data 9/7/2010, con la quale era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere (successivamente trasformata in arresti domiciliari).

Il Tribunale riteneva sussistente il quadro di gravità indiziaria fondato sulle dichiarazioni delle persone offesa, sul contenuto delle conversazioni intercettate e sulla documentazione in atti. Con riferimento alla posizione di F.G., il Tribunale osservava che costui aveva cooperato con l’azione estorsiva dell’ H. nei confronti del parroco B., contribuendo in modo decisivo alla coartazione del religioso. Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale riteneva sussistente il pericolo di reiterazione del reato, reputando, tuttavia, adeguata per il F. la misura degli arresti domiciliari.

Avverso tale ordinanza propone ricorso l’indagato, per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando due motivi di gravame con il quali deduce mancanza e manifesta illogicità della motivazione, sia per quanto riguarda la fondatezza delle esigenze cautelari riconosciute dal Tribunale, sia per quanto riguarda la fondatezza del quadro di gravità indiziaria. Sotto il primo profilo si duole della illogicità della motivazione in punto di pericolo di reiterazione del reato, avendo il Tribunale osservato che non si trattava di un fatto estemporaneo e contingente, bensì di un modus operandi, pur prendendo atto che il F., a differenza del coimputato, era coinvolto in un solo episodio. Si duole inoltre che il Tribunale non abbia preso in considerazione la personalità dell’indagato, soggetto sostanzialmente incensurato, andato in pensione dopo aver svolto attività produttive pienamente lecite.

Quanto al secondo motivo si duole che il Tribunale abbia respinto ogni obiezione difensiva con una motivazione concisa e tautologica ed eccepisce che molti degli interrogativi posti dal difensore ricorrente sono rimasti senza risposta. A tal proposito procede ad una rilettura delle dichiarazioni rese da padre B., evidenziando che dalle stesse non emergeva alcun comportamento minaccioso da parte del F. e che la trattativa si svolse in modo paritetico, tant’è che il prelato non accettò l’iniziale pretesa di pagare Euro 27.750,00, offrendosi di pagare solo Euro 12.800,00. Nel successivo fax inviato dal F. al prelato non compaiono elementi di minaccia e si fa solo riferimento alla somma di Euro 17.200,00, importo suggerito dallo stesso prelato. In sostanza il F. agì per supportare una giusta pretesa di pagamento di un lavoro di restauro di oggetti sacri effettivamente svolto, senza essere consapevole dell’attività estorsiva dell’ H., alla quale rimase sempre estraneo.
Motivi della decisione

Il secondo motivo di ricorso deve ritenersi inammissibile, atteso che, pur denunciando formalmente il vizio di carenza ed illogicità della motivazione, costituisce, con tutta evidenza, reiterazione delle difese di merito compiutamente disattese dai Giudici del riesame, oltre che censura in punto di fatto dell’ordinanza impugnata, inerendo esclusivamente alla valutazione degli elementi di prova ed alla scelta delle ragioni ritenute idonee a giustificare la decisione in punto di gravità del quadro indiziario, cioè ad attività che rientrano nel potere discrezionale del giudice del riesame, il cui apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, se sorretto, come nel caso in esame, da adeguata e congrua motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie le osservazioni del ricorrente non scalfiscono l’impostazione della motivazione e non fanno emergere profili di manifesta illogicità della stessa; nella sostanza, al di là dei vizi formalmente denunciati, esse svolgono, sul punto dell’accertamento del quadro indiziario, considerazioni in fatto insuscettibili di valutazione in sede di legittimità, risultando intese a provocare un intervento in sovrapposizione di questa Corte rispetto ai contenuti della decisione adottata dal Giudice del merito.

E1 fondato, invece, il primo motivo in punto di rilevanza delle esigenze cautelari, essendo le relative valutazioni del Tribunale del riesame, in ordine alla pericolosità sociale, basate su una motivazione in cui la posizione del F., che deve rispondere di un solo episodio risulta accomunata a quella del coindagato H., che invece deve rispondere di cinque episodi criminosi.

Pertanto il provvedimento impugnato risulta viziato da motivazione apparente in punto di pericolosità sociale.

Di conseguenza il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio al Tribunale di Venezia per un nuovo esame sul punto (delle pericolosità sociale).
P.Q.M.

Annulla l’impugnata ordinanza con rinvio al Tribunale di Venezia per nuovo esame.

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