Cons. Stato Sez. VI, Sent., 13-05-2011, n. 2915 Lavoro subordinato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con la sentenza n. 780 del 2005, il T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia ha accolto il ricorso n. 297 del 2005 proposto dagli odierni appellati per l’annullamento del provvedimento con cui il Questore della Provincia di Gorizia, in data 13 luglio 2005, ha respinto l’istanza di concessione del nulla osta al rilascio del visto d’ingresso per motivi di lavoro subordinato, richiesto dal ricorrente signora C. in favore della cittadina romena signora C..

Nel dettaglio, il Questore ha respinto l’istanza suindicata sulla base dell’art. 31, comma 2, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, in forza del quale "Il Questore esprime parere contrario al rilascio del nulla osta qualora il datore di lavoro a domicilio o titolare di un’impresa individuale ovvero, negli altri casi, il legale rappresentante ed i componenti dell’organo di amministrazione della società risultino denunciati per uno dei reati previsti dal testo unico, ovvero per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un procedimento che esclude il reato o la responsabilità dell’interessato, ovvero risulti sia stata applicata nei loro confronti una misura di prevenzione, salvi, in ogni caso, gli effetti della riabilitazione".

2. Con la sentenza impugnata, il T.A.R., nell’accogliere il ricorso, ha ritenuto l’illegittimità della richiamata norma regolamentare laddove "collega ad una semplice denuncia, nemmeno sottoposta ad una valutazione discrezionale del singolo caso da parte della P.A., che è invece del tutto vincolata nelle sue determinazioni, l’impossibilità, per il datore di lavoro denunciato di assumere un lavoratore extracomunitario, pur in possesso dei necessari requisiti, e a quest’ultimo, che nemmeno ne è oggetto, di conseguire le autorizzazioni che gli consentano di fare ingresso nel territorio dello Stato e di esercitarvi un’attività".

3. La sentenza è stata impugnata dall’Amministrazione, che ha chiesto in sua riforma il rigetto del ricorso di primo grado.

Con memorie del 24 febbraio 2011, gli appellati sostengono che è nelle more cessata la materia del contendere avendo la signora C. ormai acquisito -per effetto dell’adesione al Trattato dell’Unione europea del Paese di appartenenza- il diritto di entrare e permanere liberamente nel territorio italiano, senza necessità, quindi, di visto o permesso di soggiorno.

5. Il Collegio prende atto, pertanto, dell’intervenuta cessazione della materia del contendere e, per l’effetto, dichiara improcedibile il ricorso di primo grado con annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata.

Sussistono giustificate ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull’appello n. 2785 del 2006, dichiara improcedibile il ricorso di primo grado e annulla, senza rinvio, la sentenza impugnata.

Spese del doppio grado di giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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