Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 20-04-2011) 12-05-2011, n. 18655 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 14/6/2010, il Tribunale di Santa Maria C.V. rigettava l’istanza di riesame, proposta nell’interesse di C. C., indagato per ricettazione, avverso il decreto di perquisizione e sequestro, emesso dal P.M. il 20/3/2010, con il quale era stato disposto il sequestro di un cannone antico di notevoli dimensioni rinvenuto presso l’abitazione del medesimo.

Avverso tale ordinanza propone ricorso l’imputato per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando due motivi di ricorso.

Con il primo deduce violazione di legge, violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità e vizio della motivazione con riferimento all’art. 648 c.p.p..

Al riguardo eccepisce la motivazione apparente e si duole della omessa valutazione della documentazione prodotta dalla difesa dalla quale si evinceva che il cannone era stato regalato all’avv. C. nel 1987 e che lo stesso consisteva in un puro rottame senza alcun valore che tale N.A. teneva depositato, assieme ad altri materiali ferrosi pronti per la fusione.

Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 157 c.p. in quanto, essendo risalente nel tempo l’acquisto del cannone, l’eventuale reato di ricettazione doveva ritenersi prescritto.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Per quanto riguarda la censura relativa ad un vizio della motivazione, è noto che in materia di misure cautelari reali, e segnatamente di sequestro preventivo, nella nozione di violazione di legge, per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione, a mente dell’art. 325 c.p.p., comma 1, rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente (cfr.

Cass., sez. un., 28 gennaio 2004, Terrazzi, ced 226710): e che, per l’effetto, in tema di sequestro probatorio è demandata a questa Corte solo la verifica della correttezza e della completezza della motivazione, essendo escluso ogni altro profilo. Tale principio è stato recentemente ribadito dalle Sezioni Unite che hanno statuito che: "Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice". (Sez. U. Sentenza n. 25932 del 29/5/2008 (dep. 26/6/2008) Rv. 239692).

Nel caso di specie appare corretta la motivazione con la quale il Tribunale ha ritenuto sussistenti gli estremi del sequestro probatorio, osservando che devono essere eseguiti degli accertamenti in ordine alla provenienza del cannone.

A questo riguardo se le giustificazioni dedotte dal ricorrente sono astrattamente idonee ad escludere la sussistenza del reato di ricettazione, ovvero a rilevarne l’estinzione per prescrizione, non v’è dubbio che i fatti eccepiti debbano essere oggetto di controllo e di verifica da parte dell’autorità procedente, non potendo, pertanto, dubitarsi della legittimità del sequestro probatorio.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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