Cass. civ. Sez. I, Sent., 09-09-2011, n. 18553

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte d’Appello di Brescia, con sentenza del 25.9.2006, ha respinto gli appelli proposti dall’immobiliare Cavour s.r.l. e da B.F. avverso la sentenza del Tribunale che, in accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c. e art. 66, L. Fall. svolta nei loro confronti dal Fallimento della Baribbi s.p.a., aveva dichiarato l’inefficacia, rispetto alla massa dei creditori, degli atti stipulati il 25.7.91, con i quali il B., A.U. della società poi fallita, aveva venduto all’Immobiliare due appartamenti di sua proprietà.

La sentenza è stata notificata dal Fallimento alle controparti il 9.10.06. L’Immobiliare Cavour ha proposto tempestivo ricorso per la sua cassazione, affidato ad un unico motivo, con il quale, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2901, 2697, 2727 e 2729 c.c., nonchè vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, rileva che, versandosi in fattispecie in cui gli atti erano stati posti in essere in data anteriore a sorgere del credito, la Corte di merito avrebbe dovuto apprezzare con particolare rigore la ricorrenza della prova della partecipatio fraudis e lamenta che tale prova sia stata ritenuta raggiunta in base ad elementi privi persino di valore indiziario.

B.F. ha depositato controricorso ed ha proposto ricorso incidentale tardivo, sorretto da due motivi, sintetizzati in altrettanti quesiti di diritto. Il Fallimento della Baribbi s.p.a. ha resistito con controricorso sia al ricorso principale che a quello incidentale.
Motivi della decisione

Il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c. il ricorso principale va dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, comma 1 ed applicabile ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2.3.06. L’unico motivo di ricorso, proposto in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 non contiene, infatti, sotto il primo dei profili dedotti, il prescritto quesito di diritto, che avrebbe dovuto essere formulato in una parte apposita dell’atto, a ciò deputata, attraverso espressioni specifiche, idonee a evidenziare sia la "regula iuris" adottata nel provvedimento impugnato, sia quella diversa ritenuta applicabile (Cass. S.U. n. 12339/010), mentre, sotto il secondo, è privo di un momento di sintesi che ne circoscriva puntualmente i limiti, in modo da non ingenerare incertezze in ordine alla sua formulazione ed alla valutazione della sua immediata ammissibilità. (Cass. S.U. cit.).

All’inammissibilità del ricorso principale consegue, a norma dell’art. 334 c.p.c., comma 2, l’inefficacia del ricorso incidentale tardivo proposto da B.F..

Le spese del processo seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte: riunisce i ricorsi; dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace il ricorso incidentale; condanna ciascuno dei ricorrenti a pagare al Fallimento della Baribbi s.p.a. te spese del giudizio che liquida, per ciascuno, in Euro 2.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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