Cons. Stato Sez. VI, Sent., 13-05-2011, n. 2910 Professori universitari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, sez. II, n. 7294 del 27 maggio 2005 (che non risulta notificata), veniva accolto – per difetto di motivazione e di istruttoria – il ricorso proposto dal prof. V. M., per l’annullamento delle note nn. prot. 39254 del 13 ottobre 2004 e 41733 del 29 ottobre 2004, con cui la Seconda Università di Napoli aveva respinto la sua istanza di trattenimento in servizio, presentata il 24.9.2004 ai sensi dell’art. 1 quater della legge n. 186/2004, con successiva conferma di tale rigetto.

2. Avverso la predetta sentenza, veniva proposto l’atto di appello in esame (n. 7103/05, notificato il 4 agosto 2005), nel quale si ribadiva la sussistenza del potere discrezionale dell’Amministrazione universitaria di accogliere, o meno, le istanze avanzate in base alla normativa sopra citata, secondo le proprie esigenze, senza necessità al riguardo di specifica motivazione, trattandosi di materia inerente alla "determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse nell’ambito della spesa sanitaria" e dovendo essere, pertanto, "evidenziata la sola congruità delle scelte rispetto alle finalità, agli indirizzi generali ed alle premesse giuridiche fattuali dell’atto stesso".

Nel caso di specie, la data di pensionamento del prof. M. sarebbe "già stata considerata dal punto di vista contabile nell’ambito del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2004, in una logica di programmazione ispirata a "rigido controllo della spesa sanitaria", nonché al "bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti, attinenti alla definizione delle risorse finanziarie e delle condizioni organizzative nel più ampio quadro del riparto della spesa pubblica".

3. Così ricostruite le deduzioni dell’appellante, il Collegio ritiene che esse siano infondate e vadano respinte.

Del tutto correttamente, nella sentenza appellata, viene evidenziato come il trattenimento in servizio di cui trattasi – previsto per i dipendenti pubblici di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 (con esclusione, non rilevante in questa sede, di alcune specifiche categorie) – sia correlato ad un potere discrezionale dell’Amministrazione, di cui sono legislativamente previsti i seguenti parametri, ai quali l’Amministrazione deve commisurare le proprie esigenze:

a) la particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in specifici ambiti;

b) l’efficiente andamento dei servizi;

c) le disposizioni i materia di riduzione programmata del personale.

I presupposti di cui ai precedenti punti a) e b) – benché suffragati da documentazione specifica, attestante sia la carenza di personale nel settore interessato, sia il carattere essenziale dell’attività assistenziale e di ricerca svolta dal prof. M. (ritenuto insostituibile, per esperienza specialistica, nella diagnostica della patologia del cavo orale) – risultano apoditticamente negati dall’Università, che anche in sede di appello si è limitata a riportare argomentazioni di natura strettamente economica, inidonee a giustificare di per sé quello che viene a delinearsi come un generalizzato rifiuto di applicazione del dettato legislativo, indipendentemente dall’efficienza del servizio.

Anche in rapporto alle predette argomentazioni di ordine finanziario, in effetti, la sentenza appellata formula analitiche e condivisibili osservazioni, con particolare riguardo al carattere complementare e non ostativo in assoluto della riduzione programmata del personale, di cui al precedente punto c), fatta salva una quota minima vincolante per le amministrazioni, ma senza che sia stata esclusa anche la possibilità di nuove assunzioni in deroga al divieto generale, ex art. 3, comma 53, della legge n. 350/2003, richiamata nello stesso art. 1 quater del D.L. n. 136/2004 nel testo aggiunto dalla legge di conversione 27 luglio 2004, n. 186.

Sotto il profilo in esame, peraltro, non si può affermare che le previsioni programmatiche di bilancio, basate sugli ordinari limiti di età per il pensionamento, abbiano posto limiti inderogabili per il trattenimento in servizio, poiché ciò comporterebbe la soluzione contra legem della sostanziale inapplicabilità delle numerose disposizioni dettate in materia di elevazione dei limiti di età per il collocamento a riposo (mentre non mancano di norma margini finanziari per fare fronte, in via straordinaria, a carenze di organico, talvolta più agevolmente affrontabili col ritardato pensionamento di personale già in servizio che con nuove assunzioni).

4. Per le ragioni esposte, in conclusione, il Collegio ritiene che l’appello debba essere respinto; nessuna decisione è richiesta sulle spese giudiziali, non essendosi costituita in giudizio la parte appellata.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando, respinge l’appello n. 7103 del 2005, come in epigrafe proposto,

Nulla per le spese del secondo grado.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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