Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza del 4.9.2007, accoglieva l’appello proposto da D.C.G. e, in riforma della sentenza appellata, condannava l’INPS alla erogazione, in favore dell’ assistito, della pensione di inabilità a decorrere dal 1.3.1986, con le maggiorazioni di legge, dalla scadenza di ogni rateo al saldo. Rilevava la Corte territoriale che erroneo doveva ritenersi l’assunto del giudice di primo grado secondo cui il quadro patologico del D.C. avrebbe legittimato l’attribuzione delle prestazioni previste dalla normativa in vigore per i ciechi civili, totali o parziali, in quanto il complesso morboso evidenziava la sussistenza di diverse infermità incidenti non solo sulla sfera oculare, che anche da sole potevano essere in grado di giustificare l’erogazione della prestazione richiesta. Osservava che non esiste una norma che preclude all’interessato di adire la giustizia per altra prestazione in presenza dei relativi presupposti e che, peraltro, nulla era detto circa l’eventuale cumulabilità delle prestazioni, nella ricorrenza dei presupposti per entrambe. Quanto al requisito reddituale, rilevava che "in tale giudizio" era stata prodotta documentazione a conforto della sua sussistenza, non contestata dall’INPS. Propone ricorso per cassazione l’INPS, affidato ad unico motivo, con il quale deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 414, 416, 420 e 437 c.p.c., dell’art. 2697 c.c. e della L. 30 marzo 1971, n. 118, artt. 12 e 13 tutti in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.
Assume che i documenti attinenti al requisito reddituale devono essere, a pena di decadenza, indicati e prodotti con il ricorso introduttivo e che, nella specie, gli stessi erano stati prodotti solo in appello. Formula, all’esito della parte argomentativa, specifico quesito di diritto.
Si è costituito il M.E.F. con controricorso, asserendo il proprio difetto di legittimazione passiva ed aderendo alle ragioni dell’INPS. Il D.C. è rimasto intimato.
Il Collegio ha autorizzato la relazione della motivazione in forma semplificata.
L’omessa indicazione, nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, dei documenti e l’omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto, determinano la decadenza del diritto alla produzione dei documenti stessi, salvo che la produzione non sia giustificata dal tempo della loro produzione o dall’evolversi della vicenda processuale successivamente al ricorso ed alla memoria di costituzione (ad esempio a seguito di riconvenzionale o di intervento o chiamata in causa del terzo) (Cass sez, un. 20 aprile 2005 n. 8202 e, in senso conforme, tra le altre, Cass. 15 645 e 15646 del 2007).
Atteso che tali ipotesi eccezionali non si sono verificate nel caso di specie, in cui il giudice del gravame ha rilevato unicamente che il requisito reddituale era da ritenersi sussistente alla luce della documentazione allegata nello stesso grado del giudizio, senza indicare circostanze giustificative della tardiva produzione ed acquisizione agli atti della stessa, e senza rilevare la preesistenza di un principio di prova del relativo requisito, già tempestivamente introdotto nel processo ed idoneo a costituire una pista probatoria suscettibile di successiva mera integrazione, il ricorso deve essere accolto.
La sentenza impugnata va, pertanto, cassata e, non necessitando la causa di ulteriori accertamenti di fatto, è consentito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, di decidere la stessa nel senso del rigetto della domanda del D.C..
Non vi è luogo a condanna del soccombente al pagamento delle spese dell’intero processo, ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo anteriore alle modifiche apportate dal D.L. n. 269 del 2003 (conv. in L. n. 326 del 2003), nella specie inapplicabile ratione temporis.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda del D.C..
Nulla per le spese dell’intero processo.
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