Avviso di Deposito
del
a norma dell’art. 55
della L. 27 aprile
1982 n. 186
Il Direttore di Sezione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, con l’intervento dei magistrati:
Angelo De Zotti Presidente
Elvio Antonelli Consigliere
Marina Perrelli Referendario, relatore
ha pronunciato, nella forma semplificata di cui agli artt. 21 e 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la seguente
SENTENZA
nel giudizio introdotto con il ricorso n. 225/2009, proposto da Giancarlo Bersan, rappresentato e difeso dagli avv.ti Michele Zantedeschi ed Antonio Bortoluzzi, con elezione di domicilio presso lo studio del secondo, in Venezia – Mestre, Via S. Pio X n. 21;
CONTRO
La Prefettura della Provincia di Verona, in persona del prefetto pro tempore, non costituita in giudizio;
PER L’ANNULLAMENTO
dell’ordinanza della Prefettura di Verona n. 5221284 – 2008/ BIS Area III S.P. del 10.10.2008, notificata il 22.10.2008, con la quale veniva ordinata la revoca, quale sanzione amministrativa accessoria, della patente di guida cat. B, numero VR – 5221284 K;
visto il ricorso, notificato il 24 dicembre 2008 e depositato presso la Segreteria il 22 gennaio 2009, con i relativi allegati;
visti gli atti tutti di causa;
udito all’udienza camerale dell’11 febbraio 2009 (relatore il Referendario Marina Perrelli), l’avv. Zantedeschi per la parte ricorrente;
considerato che, nel corso dell’udienza camerale fissata nel giudizio in epigrafe, il Presidente del Collegio ha comunicato alla parte ricorrente come, all’esito, avrebbe potuto essere emessa decisione in forma semplificata, ex artt. 21, XI comma, e 26, IV e V comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, e questa non ha espresso rilievi o riserve;
ritenuto che sussistono effettivamente i presupposti per pronunciare tale sentenza nei termini come di seguito esposti:
rilevato che il ricorso risulta essere stato notificato alla Prefettura di Verona, in persona del Prefetto pro tempore, presso il suo domicilio reale anziché presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato;
ritenuto che l’omessa notifica presso il domicilio legale previsto dall’art. 11 del R.D. n. 1611/1933, come modificato dall’art. 1 della legge n. 260/1958 ed integrato per i giudizi innanzi al Tar dall’art. 10, comma 3, della legge n. 103/1979, determina la nullità della stessa alla quale consegue l’inammissibilità del ricorso;
rilevato che nulla va disposto sulle spese in considerazione della mancata costituzione dell’amministrazione resistente;
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio dell’11 febbraio 2009 .
Il Presidente l’Estensore
Il Segretario
SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il……………..…n.………
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della Terza Sezione
T.A.R. per il Veneto – III Sezione n.r.g. 225/09
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it