T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 13-05-2011, n. 4169 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

R.G. è stato assegnato alla Regione Lazio, con determina del 18/12/2003, n. A3464, in attuazione dell’art. 7, commi 1 e 2, della legge 1997, n. 59, e del D.Lgs. n. 112/1998 e s.m.i., a cui ha fatto seguito il D.P.C.M. 11 giugno 2002, che ha individuato il personale del soppresso Ministero delle Finanze.

Secondo parte ricorrente, il R. deve ritenersi inquadrato nella Regione Lazio nella Categoria C dal 15/07/1994, a seguito di trasferimento dal Ministero delle Finanze – Agenzia del Territorio, operato con DPCM dell’11/06/2003, ai sensi del citato D.Lgs. n. 112/1998.

Ciò posto, il ricorrente ha rappresentato che con determinazione A3770 del 31/10/2007 la regione Lazio ha indetto una selezione per progressione verticale per la copertura di 196 posti a tempo pieno e indeterminato, in categoria giuridica D, posizione economica iniziale D1, riservata al personale iscritto nei ruoli della Giunta Regionale del Lazio. L’art. 2 del bando (Requisiti per l’ammissione alla selezione) prevedeva i seguenti "requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione di cui trattasi sono i seguenti: o inquadramento nella categoria giuridica C e anzianità di servizio di ruolo, maturata pressa la Regione Lazio nella medesima categoria da almeno 1 anno nonché il possesso del diploma di Laurea Specialistica o Diploma di Laurea Breve; oppure,o inquadramento nella categoria C e anzianità di servizio, di ruolo, maturata presso la Regione Lazio nella medesima categoria da almeno 2 anni, nonché il possesso del diploma di maturità;…".

L’art. 7 del bando (Valutazione dei titoli) prevedeva che "la valutazione dei titoli di studio, sino ad un massimo di 15 punti, è effettuata nel modo che segue: a. diploma di Laurea Specialistica o Laurea Breve 10 punti; b. diploma di maturità 8 punti; c. altri titoli di studio di livello inferiore punti 3. All’idoneità conseguita in concorsi pubblici banditi da altre pubbliche amministrazioni è attribuito un punteggio di punti 2, il punteggio ottenuto per le predette idoneità è cumulabile con quello previsto per il titolo di studio".

L’art. 10 del bando (Valutazione complessiva e titoli di precedenza) – prevedeva che "I1 punteggio finale, utile ai fini della formazione della graduatoria, è dato dalla somma del voto conseguito nella prova preselettiva e di quello dei titoli di studio e di servizio. In caso di parità di punteggio, l’inserimento in graduatoria avverrà privilegiando il dipendente di maggiore anzianità di servizio. Sono nominati vincitori coloro che sono utilmente collocati in graduatoria fino alla concorrenza dei posti messi a selezione. L’inquadramento del personale nelle nuove categorie decorre dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo pieno e indeterminato. I1 dipendente inquadrato nella nuova categoria per effetto della progressione verticale non è soggetto a periodo di prova. La graduatoria decade automaticamente con l’inquadramento dei vincitori nella nuova categoria di professionalità".

Il ricorrente, ritenendo di possedere i requisiti previsti dal bando, ha partecipato alla selezione, conseguendo il punteggio totale di 86 e risultando in posizione non utile per essere assunto quale vincitore.

A seguito della pubblicazione sul sito intranet regionale della graduatoria provvisoria, in data 16/12/2008, con nota prot. 151824, il ricorrente ha presentato istanza di rideterminazione del punteggio, atteso che gli erano stati attribuiti soli 4 punti, anziché 13, per l’anzianità di servizio allo stesso spettante, in quanto da considerare dipendente della Regione Lazio in Categoria dal 15/07/1994 (in seguito al citato trasferimento dal Ministero delle Finanze – Agenzia del Territorio).

Tuttavia, con determina A0259 del 2/02/2009 è stata approvata la graduatoria definitiva, pubblicata sul BURL n. 5, parte III, del 7/02/2009, nella quale il ricorrente era in posizione 201 e, quindi, candidato non vincitore, con i seguenti punteggi: Voto prova scritta 67, Titoli 15, Anzianità di servizio 4, totale punteggio 86.

Con lo stesso punteggio totale altri candidati sono risultati vincitori, poiché l’unico elemento discriminante è stata ritenuta l’anzianità di servizio che al ricorrente è stata riconosciuta inferiore rispetto a quella spettante.

Ritenendo erronea ed illegittima la graduatoria finale del concorso, il ricorrente l’ha impugnata dinanzi al TAR del Lazio chiedendone l’annullamento.

L’Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha sostenuto l’infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.

Con ordinanza n. 1812 del 24 marzo 2009 il TAR ha respinto la domanda cautelare proposta dal ricorrente.

All’udienza del 24 marzo 2010 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

Il Collegio, preliminarmente, rileva che al fine di adottare una decisione in ordine alle doglianze della parte ricorrente sarebbe necessario integrare il contraddittorio nei confronti dei vincitori del concorso.

Tuttavia, ai sensi dell’art. 49, comma 2, c.p.a., l’integrazione del contraddittorio non va ordinata perché, anche tenuto conto delle eccezioni avanzate al riguardo dall’Amministrazione resistente, il ricorso si presenta manifestamente inammissibile e improcedibile per le ragioni di seguito esposte.

Avverso i provvedimenti impugnati il ricorrente ha proposto i seguenti motivi di ricorso:

1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 59/1997, degli artt. 5 e 6 del DPCM n. 446/2000, e dell’art. 31 del D.Lgs. n. 165/2001: al riguardo il ricorrente ha evidenziato che ai sensi della disciplina richiamata l’Amministrazione regionale gli avrebbe dovuto riconoscere tutta l’anzianità maturata nella categoria D (compresa quella relativa al servizio prestato dal 15/07/1994 presso il Ministero delle Finanze – Agenzia del Territorio) e non solo quella conseguente alla sua immissione nei ruoli del personale della Regione Lazio a seguito dell’adozione del DPCM in data 11/06/2003; ciò avrebbe consentito al ricorrente di conseguire un punteggio pari a 13 punti (anziché i 4 punti effettivamente riconosciuti) e di essere collocato in posizione utile per risultare vincitore del concorso.

2. Violazione degli artt. 3, 51, 97 e 98 della Costituzione: in relazione a tali principi e regole costituzionali il ricorrente ha rilevato che l’elaborazione della graduatoria mediante il cumulo dei titoli di studio posseduti e la valutazione dell’anzianità è da considerare illegittima. Infatti, il criterio cumulativo dei titoli, per cui al candidato che ha conseguito prima un attestato professionale intermedio triennale (3 punti) e poi il diploma al quinto anno (8 punti), è stato assegnato un maggior punteggio (11 punti in totale) rispetto a chi ha conseguito il solo diploma (8 punti) è del tutto irragionevole e si pone in contrasto con l’art. 6 della Deliberazione della Giunta Regione Lazio del 29/05/2007, n. 367, che espressamente stabilisce l’impossibilità di cumulare i punteggi da assegnare al diploma di laurea o laurea breve punti (10 punti) al diploma di maturità (8 punti) ed agli altri titoli di studio di livello inferiore (3 punti). Con riguardo all’anzianità di servizio, intesa come esperienza professionale, va rilevato che, nella specie, il ricorrente ha sempre svolto le stesse mansioni, assistente tecnico, ed inquadrato nello stesso profilo professionale, prima presso il Ministero delle Finanze Ufficio Tecnico Erariale e, poi, presso la Regione Lazio. Pertanto, l’anzianità di servizio avrebbe dovuto essere valutata, a parità di punteggio in graduatoria, considerando in via prioritaria quella acquisita nella categoria C. Da ciò consegue che la procedura concorsuale in esame non appare improntata a criteri oggettivi e, quindi, si pone in evidente contrasto con gli artt. 3 e 51 della Costituzione (secondo cui tutti hanno diritto di accedere a posti di dipendente della pubblica amministrazione in condizioni di parità; principi, senza dubbio, applicabili anche alle progressioni verticali) e con l’art. 97 della Costituzione (recante i principi del buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione ed il principio di accesso al pubblico impiego mediante concorso pubblico).

3. Eccesso di potere manifestatosi nelle figure sintomatiche dell’ingiustizia manifesta e della disparità di trattamento: a parere del ricorrente, l’Amministrazione ha operato una disparità di trattamento con evidente ingiustizia manifesta, atteso che sono presenti in graduatoria, in qualità di vincitori, alcuni concorrenti (R.F., posizione n. 138; L.L., posizione n. 144; P.D., posizione n. 147; M.A., posizione n. 149; D.C., posizione n. 151; P.C., posizione n. 153; P.V., posizione n. 157; F.F., posizione n. 159; B.F., posizione n. 162; E.G., posizione n. 168; A.M.C., posizione n. 173; D.G.A., posizione n. 179; V.S., posizione n. 181; P.N., posizione n. 182; F.D., posizione n. 190; F.M., posizione n. 195) che si ritiene abbiano ottenuto un punteggio per le idoneità conseguite a concorsi banditi da altre pubbliche amministrazione, in difformità rispetto a quanto previsto dall’art. 7 del bando di concorso. In relazione ai sopraindicati candidati il ricorrente ha formulato istanza istruttoria, evidenziando che O.A.M. (collocata in posizione 163 della graduatoria, con punteggio 88) avrebbe conseguito l’inquadramento nella categoria C (requisito minimo per la partecipazione al concorso) in base alla c.d. perequazione ai sensi della legge regionale n. 25/1996 e del Regolamento regionale n. 2/2001, la cui procedura è stata annullata dal TAR del Lazio con sentenza n. 3108/08, e che al momento della presentazione del ricorso pendeva il giudizio d’appello innanzi al Consiglio di Stato che, con ordinanza del 18 luglio 2008, aveva rigettato la richiesta di sospensione della decisione proposta dalla Regione Lazio. Quindi, la candidata indicata era sfornita del requisito di appartenenza alla categoria C, necessario per poter partecipare alla selezione e, pertanto, avrebbe dovuto essere esclusa.

Ciò posto, il Collegio ritiene che il ricorso debba essere considerato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, perché la Sezione, decidendo il ricorso RG n. 1181/2008, con sentenza in pari data, ha annullato la procedura concorsuale oggetto della presente causa.

Peraltro, con riferimento alle censure aventi ad oggetto la valutazione dell’anzianità di servizio, il ricorso va considerato anche inammissibile per le ragioni di seguito indicate.

La Commissione concorsuale ha operato nel rispetto del bando di concorso approvato con determinazione dirigenziale del Direttore del Dipartimento Istituzionale della Regione Lazio 31.10.2007 n. A 3770 il quale, all’articolo 8, espressamente prescrive la valutazione del servizio prestato presso la Regione Lazio in posizione di ruolo, attribuendo un punto per ogni anno di servizio prestato in categoria C.

Ciò consente di ritenere non ravvisabile neanche la lamentata contraddittorietà dell’azione regionale per aver ammesso il ricorrente a precedente selezione indetta con Determinazione direttoriale 19 novembre 2003 n A2842 (Avviso di selezione per 100 posti in categoria D), la quale, fra gli altri requisiti, prevedeva un’anzianità di servizio almeno quinquennale e, congiuntamente, l’appartenenza al ruolo regionale al momento della domanda, ma non un’anzianità quinquennale interamente maturata nel ruolo regionale.

Ai fini del calcolo dell’anzianità, non è contestato che il ricorrente, a seguito di conferimento di funzioni del demanio idrico a Regioni ed EE.LL. è stato, inizialmente, distaccato presso l’Agenzia del Territorio del Ministero dell’Economia e Finanze ed iscritto non già nei ruoli regionali ma nel ruolo transitorio previsto dall’art. 74 del D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 300. Solo successivamente, con determina del Direttore del Dipartimento Istituzionale della Regione Lazio 18 dicembre 2003 n. A3464 l’interessato è stato iscritto nel ruolo del personale regionale ed assegnato al Dipartimento del Territorio della Regione Lazio. Pertanto, da tale data è stata calcolata l’anzianità valutabile quale titolo ai fini del concorso oggetto di causa.

E’ chiaro che qualora il R. avesse voluto contestare il citato criterio di valutazione, avrebbe dovuto impugnare il bando di gara e chiedere l’accertamento dell’illegittimità del citato articolo 8. Ma il ricorso non contiene specifiche censure dirette a contestare la lex pecialis concorsuale sul punto, avendo l’interessato mosso censure esclusivamente avverso l’applicazione che dell’articolo 8 ha fatto la Commissione che, per le ragioni indicate, risulta corretta.

Il ricorso, sotto tale profilo, pertanto, si rivela anche inammissibile.

Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso sia improcedibile.

Sussistono validi motivi – legati alla particolarità della vicenda e delle questioni trattate – per disporre la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

– lo dichiara improcedibile;

– dispone la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa;

– ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla competente Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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