T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 13-05-2011, n. 4167 Concorso interno

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

In data 14.10.2008 B.A., Assistente della Polizia di Stato, ha presentato domanda di partecipazione al concorso interno per titoli di servizio ed esame scritto, a 108 posti per l’accesso al corso di formazione, professionale per la nomina alla qualifica di Vicesovrintendente del ruolo dei Sovrintendenti della Polizia di Stato. Tale concorso prevedeva, come requisito di partecipazione, l’aver compiuto quattro anni di effettivo servizio alla data del 31.12.2001; requisito di cui il ricorrente era in possesso, atteso che egli era stato assunto nei Ruoli della PS in data 18.3.1994 e, pertanto, alla data del 31.12.2001 aveva compiuto sette anni di effettivo servizio. A seguito di partecipazione alla prova scritta, il ricorrente è stato dichiarato idoneo con il punteggio di 65/100.

Successivamente, con provvedimento del 9.11.2009 il B. è stato escluso dal concorso con la seguente motivazione: "VISTI gli atti d’ufficio dai quali si evince che il Sig. B. è cessato dal servizio a domanda il 23.3.2000 ed è stato riammesso in servizio in data 15.5.2003" "RITENUTO che l’appartenenza al Ruolo degli Agenti e Assistenti della Polizia di Stato (omissis) sia requisito essenziale, rispettivamente, per la partecipazione al citato concorso e per l’attribuzione della qualifica di Vicesovrintendente".

In data 5.12.2009 l’interessato ha avanzato istanza di autotutela al fine di ottenere il ritiro del provvedimento di esclusione, richiamando giurisprudenza favorevole, ma l’Amministrazione non ha avviato alcun procedimento.

Pertanto, ritenendo erronee le determinazioni assunte dall’Amministrazione, il ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al TAR del Lazio, chiedendo l’annullamento del provvedimento di esclusione.

L’Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha sostenuto l’infondatezza del ricorso e ne ha chiesto il rigetto.

Con ordinanza n. 1450/2010, il TAR ha accolto la domanda cautelare proposta dal ricorrente, in considerazione del fatto che il Ministero dell’Interno aveva sospeso l’efficacia della graduatoria del concorso.

All’udienza del 21 aprile 2011 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
Motivi della decisione

1. Con un unico articolato motivo di ricorso, il B. ha censurato il provvedimento impugnato deducendo vizi di violazione di legge, contraddittorietà, disparità di trattamento e difetto di motivazione.

In particolare, il ricorrente ha affermato che il provvedimento di esclusione viola l’art. 2 del bando di concorso, il quale prevede come requisito di partecipazione l’aver compiuto quattro anni di effettivo servizio alla data del 31.11.2001. Il ricorrente, dipendente della P.S., aveva maturato la predetta anzianità di servizio, atteso che è stato incorporato nei ruoli della Polizia di Stato il 18.3.1994 e, quindi, sia al momento della presentazione della domanda, che alla data del 31.12.2001, era in possesso del requisito di partecipazione.

La circostanza per la quale l’interessato era cessato dal servizio a domanda il 23.3.2000 per essere riammesso in ruolo in data 15.5.2003 (con il riconoscimento del periodo di servizio prestato antecedentemente alla cessazione) non dovrebbe assumere rilevanza, perché il bando non imponeva di essere in servizio alla data del 31.12.2001. In tal senso, segnala il ricorrente, si è espressa la giurisprudenza in un caso analogo (Cons. Stato, Sez. VI, 14.4.2008, n. 1597).

Del resto, nel facsimile di domanda di partecipazione al concorso non era indicato in alcun modo il requisito dell’essere in servizio alla data del 31.12.2001.

2. L’Amministrazione resistente si è difesa in giudizio depositando note e documenti relativi alla vicenda, contestando le censure avanzate dal ricorrente, affermando l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

3. Il Collegio – sulla base dell’esame del bando di concorso e di quanto emerge dalla documentazione prodotta in giudizio – ritiene che le censure avanzate dal ricorrente siano fondate e debbano essere accolte.

Al riguardo, la Sezione non ha motivo di discostarsi dal precedente giurisprudenziale segnalato dalla parte ricorrente, in occasione del quale è stato affrontato e risolto un caso del tutto analogo a quello oggetto della presente causa (Cons. Stato, Sez. VI, 14.4.2008, n. 1597).

L’art. 2 del bando di concorso prevede, come requisito di partecipazione, l’aver compiuto quattro anni di effettivo servizio alla data del 31 dicembre 2000.

L’essere in servizio alla data 31.12.2000 non è espressamente previsto come requisito di partecipazione e, pertanto, anche in ragione del principio volto a favorire la massima partecipazione ai concorsi pubblici, la clausola del bando deve essere interpretata nel senso che potevano partecipare al concorso tutti coloro, in servizio al momento della presentazione della domanda, che avessero maturato la prescritta anzianità anteriormente al 31/12/2000, anche se non più in servizio in questa data.

Il ricorrente, peraltro, è stato riammesso in ruolo dal 15.5.2003 con la qualifica di agente scelto e con il riconoscimento del periodo di servizio prestato anteriormente alla sua cessazione.

In sostanza, il ricorrente, pur non essendo in servizio alla data del 31/12/2000, aveva, al momento della pubblicazione del bando e al momento della presentazione della domanda, i requisiti per la partecipazione al concorso (avendo maturato un’anzianità pregressa di oltre quattro anni) alla data del 31.12.2000.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato e debba essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

5. Sussistono validi motivi – legati alla particolarità delle vicenda e delle questioni trattate – per disporre la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

– accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati;

– dispone la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa;

– ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla competente Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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