T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 13-05-2011, n. 4166 concorso interno

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il ricorrente ha partecipato, risultandone idoneo non vincitore, al concorso per l’accesso di nr. 108 (successivamente elevate a nr. 291) unità al corso di formazione professionale per il conseguimento della qualifica di Vice sovrintendente;

Preso atto che, nel corso della relativa procedura selettiva sono stati adottati:

– il d.m. datato 10.11.2009 col quale è stata approvata la graduatoria di merito del predetto concorso;

– il d.m. 1.12.2009 col quale – di seguito ad alcune motivate istanze presentate da alcuni candidati – è stata disposta la (ivi denominata) "rettifica" della citata graduatoria;

– il d.m. 08.2.2010 col quale l’amministrazione, nell’esercizio del potere di autotutela, ha sospeso l’efficacia della graduatoria in questione per giorni 90 al fine di assumere le iniziative necessarie volte a risolvere le problematiche emerse;

– il d.m. 29.3.2010, pubblicato sul B.u. del personale del Ministero dell’Interno del 31.3.2010 col quale è stata disposta, nei confronti dei candidati cui, in sede di esame, sono stati somministrati i questionari contraddistinti con le lettere "A", "C", "D" e "I", la ripetizione della prova scritta a causa del fatto che alcune delle domande ivi contenute indicavano 4 ipotesi di risposte nessuna delle quali esatta; mentre analoga ripetizione non è stata decretata per i candidati cui è stato somministrato il questionario "G" atteso che l’anomalia ivi presente – e riguardante la domanda nr. 73 la cui risposta esatta era quella indicata dalla lett.a) anziché quella erroneamente indicata alla lett.c) – è stata superata rideterminando il punteggio di tutti i candidati che avevano correttamente indicato la risposta di cui alla lett.a);

– il d.m. 07.5.2010 col quale, una volta ultimati gli adempimenti disposti col d.m. 29.3.2010, è stata approvata la graduatoria di merito del concorso di cui in premessa in sostituzione di quella approvata con d.m. 01.12.2009;

Considerato che con il ricorso in epigrafe – già introdotto presso il T.a.r. della Calabria – sezione di Reggio Calabria e successivamente, in esito ad adesione di istanza per regolamento di competenza, assegnato a questo T.a.r. territorialmente competente- è stata gravata la graduatoria approvata con d.m. 07.5.2010 ed è stata contestata la mancata attribuzione di ulteriori pp 11,03: punti che, ove assegnati, avrebbero consentito al ricorrente di collocarsi nella rosa dei vincitori atteso che egli risulta distaccato dal candidato vincitore ultimo posizionato di soli pp.0,60;

Considerato, ulteriormente:

– che la graduatoria impugnata sostituisce integralmente quella approvata con d.m. 1.12.2009: il che esclude, contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente amministrazione, l’inammissibilità del proposto gravame per mancata e tempestiva impugnativa della graduatoria sostituita;

– che la già avvenuta impugnativa della medesima graduatoria con il ricorso – collettivamente azionato da più candidati, fra i quali l’odierno ricorrente- nr. 5703/2010, definito dalla Sezione con decisione di inammissibilità (per difetto di notificazione) nr. 2710/2011, non incide sull’ammissibilità del corrente gravame atteso il differente spettro delle doglianze azionate nonché attesa la ritualità sia della sua notificazione (che per effetto di ordinanza del T.a.r. calabrese, inizialmente adito, è stata estesa, tramite pubblici proclami, a tutti i candidati vincitori che verrebbero a collocarsi, in caso di accoglimento del gravame, in posizione postergata a quella che verrebbe occupata dal ricorrente) che (la tempestività) del deposito del gravame in epigrafe;

– che lo stesso provvedimento impugnato specifica, nella parte finale del proprio preambolo, che la "Commissione esaminatrice, a seguito di istanze formalmente presentate, ha proceduto al riesame dei titoli già valutati in precedenza nei confronti dei candidati interessati, attribuendo loro i punteggi di cui all’allegato 1 costituente parte integrante del presente decreto";

– che il ricorrente ha prodotto tre distinte istanze di riesame in date:

12.10.2009 (ricevuta dall’Ufficio di appartenenza il 13.10.2009): in cui denuncia, fra l’altro, il possesso della qualifica di Capo Equipaggio Pronto Intervento di Aereo di Polizia su elicottero, evocando a conforto nota ministeriale del 19.11.2008 che conferisce tale titolo a tutti gli specialisti del 5° Reparto Volo di Reggio Calabria indicati nella nota (di estremi ivi specificati) del 20.10.2008;

30.3.2010: in cui ribadisce il possesso del titolo di Capo equipaggio e menziona, fra l’altro, il possesso della Patente guida 1° grado, certificato 2;

28.04.2010: in cui fa riferimento a due benemerenze (rispettivamente una lettera di compiacimento ed una lettera ministeriale di apprezzamento);

Considerato che – come chiaramente specificato nelle controdeduzioni dell’amministrazione – la Commissione ha preso in considerazione le istanze del ricorrente in data 07.4.2010 (quindi in data antecedente l’invio dell’ultima istanza) riconoscendo, in detta occasione, un incremento del punteggio limitato alla sola patente di guida sopra citata e non anche al titolo di Capo equipaggio "in quanto gli atti in tal senso sono pervenuti tardivamente e non risultano indicati né sul foglio matricolare né sul foglio notizie sottoscritto per presa visione dall’interessato, né nella parte allo stesso riservata";

Vista l’ordinanza istruttoria della Sezione nr. 2710/2011 e preso atto che l’amministrazione vi ha ottemperato fornendo i chiarimenti richiesti;

Considerato che le doglianze prospettate dal ricorrente in merito alla mancata attribuzione del punteggio aggiuntivo reclamato sono:

in parte infondate: ci si riferisce al punteggio preteso: A) per "incarichi inerenti funzioni superiori" atteso che il documento del 9.11.2009 esibito a supporto attesta il solo svolgimento di fatto di dette funzioni e non il conferimento di alcun incarico ad esse mansioni relativo; B) per i servizi di Referente informatico ed amministrativo, che non risultano trascritti sul foglio matricolare come espressamente richiesto, ai fini del relativo computo, nel verbale determinativo dei criteri di valutazione dei titoli dei candidati; C) per la voce "specialità" essendo condivisibili al riguardo le osservazioni formulate dall’amministrazione; per la voce "seminari di un giorno" atteso che, a mente dei predetti criteri, potevano essere considerati i corsi non solo frequentati (come nel caso di specie) ma anche superati;

in parte fondate: ci si riferisce al punteggio preteso:

1) per la qualificazione di Capo Equipaggio che risulta sia nel Foglio notizie (e con precisione nella Parte riservata al candidato) che nella richiesta del 12.10.2009 (con allegata la relativa documentazione a comprova) che, ulteriormente, sia nella richiesta del 30.3.2010 che nel foglio matricolare aggiornato al 14.5.2008 esibito dal ricorrente in allegato alla memoria depositata il 20.1.2011; inoltre tale qualificazione, come risultante dalla nota del 5° Reparto Volo di Reggio Calabria del 20.4.2011, è stata conseguita dal 13.3.2007. Ne consegue che – poiché, a mente dei predetti criteri di computo dei titoli dei candidati, per i titoli sussumibili nella categoria "B", si prendevano in considerazione, per gli anni 2006 e 2007, le mansioni elencate nei rapporti informativi (ed al riguardo tali mansioni non figurano nel RR.II. del ricorrente) e per l’anno successivo quelle riportate nel Foglio notizie – al ricorrente va riconosciuto per l’anno 2008, con riguardo a detta qualificazione, un punteggio di pp.4 (in luogo dei tre accordategli) con la conseguenza che il punteggio complessivo per i titoli di cui alla predetta cat. "B" diviene (3+3+4)=10:3= 3,33 (e poiché la seconda cifra decimale è inferiore a 0.05 e dunque non arrotondabile per eccesso si ha un punteggio complessivo di 3,3;

2) per le qualificazioni di Motorista Equipaggio Fisso e Pronto intervento Aereo: titoli che l’amministrazione, nella propria replica all’ordinanza istruttoria della Sezione sopra richiamata, dice essere stati valutati nell’ambito dei titoli di cui alla categoria "D", alla voce "Corso AB 206 e P68 per il primo e Pronto soccorso Aereo per il secondo". Sennonchè tali titoli risultano valutati con un punteggio di pp. 04 cadauno e dunque pp. 0,8, mentre il punteggio previsto dai più volte citati criteri è pari a pp.0,5 cadauno, con kla conseguenza che, per tali voci, vanno riconosciuti al candidato complessivi pp. (0,5+0,5)=1 e non pp.0,8;

3) per la Categoria "Speciali riconoscimenti", in ordine alla quale il ricorrente lamenta il computo di un solo riconoscimento e non anche di altro riconoscimento dallo stesso riportato sul Foglio notizie e documentato nella propria istanza del 28.4.2010. Al riguardo la resistente, nella propria replica all’ordinanza istruttoria della Sezione sopra richiamata, ha unito un estratto del verbale del 30.4.2010 in cui si puntualizza che dei predetti due riconoscimenti non viene ritenuto valutabile quello a firma del rappresentante del Reparto Volo di appartenenza (trattasi di un compiacimento a firma del dirigente del 5° Reparto Volo del Dip.to della P.S. del Ministero dell’Interno). Tale contegno non è condivisibile poiché alla luce dei predetti crtiteri di valutazione dei titoli che, sul punto, richiamano, per la valutazione di encomi, lodi, e compiacimenti il d.P.R. n.782 del 1985, il quale ultimo, all’art.70 c.2, include il compiacimento fra le "ricompense per lodevole comportamento" ed ulteriormente specifica all’art.75 quinquies che "Il compiacimento è formulato, in forma scritta, dal responsabile, a livello centrale o periferico, di ciascun ufficio, reparto, settore o unità organica dotata di autonomia funzionale": circostanza che appare ricorrente nel caso di specie e cui accede la spettanza al ricorrente di ulteriori pp.0,3 in relazione ai titoli sub Cat. "F";

Rilevato pertanto che al ricorrente – che nell’impugnata graduatoria occupa il posto nr. 327 con complessivi pp. 88,35 dei quali pp.66,25 per la prova scritta (punteggio non contestato) e pp. 22,1 per il titoli di servizio – competono, con riguardo a quest’ultima categoria valutativa:

– pp. 9 (non contestati) per i Titoli di cui alla Lett. "A" dei precitati criteri;

– pp. 3,3, per i Titoli di cui alla Lett. "B" dei precitati criteri (e non pp. 3,0 come accordatogli dalla Commissione);

– pp 3,5 per i Titoli di cui alla Lett. "D" dei precitati criteri (e non pp. 3,3 come accordatogli dalla Commissione);

– pp.0,6 per i Titoli di cui alla Lett. "F" dei precitati criteri (e non pp. 0,3 come accordatogli dalla Commissione);

– pp.6,5 per anzianità servizio (non contestati);

che danno luogo ad un complessivo punteggio di pp. (9+3,3+3,5+0,6+6,5)= 22,9 (e non pp. 22,1 come accordatogli dalla Commissione); punteggio cui si aggiunge quello della prova scritta (66,25), dando così luogo ad un punteggio globale di (66,25+22.9)=89,15 che consente di collocare il ricorrente nella rosa dei vincitori;

Considerato che essendo, per le ragioni appena rassegnate, immediatamente definibile il contenzioso con sentenza in forma semplificata, il Collegio ha sentito in ordine a tale eventualità le parti costituite e preso atto che nessuna parte ha dichiarato l’intendimento di voler proporre alcuna delle iniziative racchiuse nell’art.60 del C.p.a.;

Considerato che le spese di lite seguono la soccombenza come di rito;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter)

pronunciandosi ai sensi dell’art.60 del c.p.a. accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’impugnata graduatoria nelal parte in cui non colloca il ricorrente nella posizione corrispondente al punteggio complessivo di pp.89,15.

Condanna la resistente amministrazione al pagamento delle spese di lite da liquidarsi in Euro3000,00 a beneficio della parte ricorrente

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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