T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 13-05-2011, n. 4162 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il ricorrente ha impugnato il provvedimento di non idoneità rilasciato al ricorrente in data 1° dicembre 2009, notificato in pari data, dal Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Commissione per l’Accertamento dei requisiti psicofisici, con il quale il ricorrente, in sede di visita medica di revisione per l’accertamento del mantenimento dei prescritti requisiti psicofisici degli aspiranti all’arruolamento nell’anno 2005 di volontari in ferma breve nelle FF.AA., è stato giudicato non idoneo per carenza dei requisiti fisici previsti nel D.M. 230.06.2003 n. 198, riscontrando "deficit visus naturale (OD 03/10 e OS 05/10)";

avverso il provvedimento impugnato sono state avanzate censure di violazione di legge ed eccesso di potere, sotto diversi profili;

a seguito di ordinanza n. 360 del 25.2.2010, il ricorrente è stato rivalutato idoneo in data 29 marzo 2011;

con nota a firma del difensore del ricorrente del 13.12.201, depositata il 14.12.2010, e con dichiarazione a firma del ricorrente datata 10.12.2010, I.A. ha dichiarato di non avere più interesse a coltivare il ricorso.

Alla luce delle circostanze di fatto indicate e del sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente, il Collegio ritiene che ricorso debba essere dichiarato improcedibile.

Sussistono giustificati motivi – legati alla particolarità della vicenda – per compensare le spese di lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;

compensa le spese di lite;

ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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