T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 13-05-2011, n. 4174 Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore di Rieti di allontanamento dal territorio nazionale;

Ritenuto che la controversia esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto l’ordine di allontanamento emesso dal Questore costituisce un atto strumentale all’esecuzione dell’espulsione (cfr. T.A.R. Marche Sez. I 26/5/09 n. 452; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 22 marzo 2007, n. 2714; T.A.R. Veneto, Sez. III, 18 dicembre 2006, n. 4129; T.A.R. Toscana, Sez. I, 10 aprile 2006, n. 1148) e rientra quindi nella giurisdizione del giudice ordinario;

Ritenuto, quindi che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;

Rilevato, inoltre, che l’accertato difetto di giurisdizione, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 104/10 (codice del processo amministrativo), comporta l’applicazione dell’istituto della "translatio iudicii", in forza del quale, conservati gli effetti sostanziali e processuali dell’originaria domanda, il giudizio deve proseguire davanti al giudice ordinario, dove dovrà essere riassunto nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza;

Ritenuto che quanto alle spese di lite, sussistono tuttavia giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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