Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 31-03-2011) 12-05-2011, n. 18828 sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Provvedimento impugnato e motivi del ricorso. Con l’ordinanza qui impugnata il G.u.p. presso il Tribunale di Palermo, pronunciando in veste di Giudice per l’Esecuzione, ha respinto la richiesta di sospensione o revoca dell’ordine di "ripristino dello stato dei luoghi" disposto nei suoi confronti con sentenza ex art. 444 c.p.p. pronunciata per violazioni edilizie.

Avverso tale decisione, la condannata ha proposto ricorso, tramite il difensore deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in quanto, si dice, se è vero che il provvedimento con cui si impone la sanzione amministrativa del ripristino dei luoghi è atto dovuto e non discrezionale, è pur vero che esso avrebbe dovuto essere materialmente menzionato nell’accordo negoziale e, quindi, essere noto alle parti.

La ricorrente conclude per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

2. Motivi della decisione – Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale, inammissibile.

La stessa ricorrente ricorda la giurisprudenza (rv. 210588) di questa S.C. secondo la quale, non solo, l’ordine di demolizione delle opere edilizie abusive può essere impartito anche con la sentenza che applica la pena ex art. 444 c.p.p., ma ciò può avvenire anche in difetto d’accordo tra le parti.

Si tratta, del resto, di punto di vista del tutto costante e reiteratamente affermato che si fonda sul rilievo – correttamente ricordato anche dal G.u.p. nel provvedimento impugnato – che la disposizione amministrativa in discussione è consentita dal fatto che " l’art. 445 c.p.p., comma 1 enumera in termini negativi ciò che nella sentenza non può essere statuito, e cioè, la condanna al pagamento delle spese del procedimento, l’applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza (ad eccezione della confisca) sicchè la norma non esclude altre e diverse statuizioni dovute per legge; tra queste, è indubbiamente l’ordine di ripristino che è una vera e propria sanzione amministrativa, tant’è che può essere applicata dalla Pubblica Amministrazione".

Così statuendo in ordine al fatto che il provvedimento sulla destinazione del manufatto edilizio edificato abusivamente è "atto dovuto" pacificamente pronunciabile anche nella sentenza ex art. 444 c.p.p. il G.E. non ha fatto altro che dare attuazione alla norma ed alla sua interpretazione da parte dei queste S.U. (15.5.92, di Benedetto, Rv. 19.1136; 27.3.92, n. 10, non massimata sul punto).

Di conseguenza, risulta del tutto irrilevante la circostanza che la parte non si fosse espressa sul punto o che potesse avere ignorato il rischio conseguente al fatto di definire il procedimento con il rito alternativo di cui all’art. 444 c.p.p. (scelta, quest’ultima, totalmente rimessa alla libera determinazione della parte che, quindi, prima di accedervi avrebbe dovuto e potuto informarsi).

Ed infatti "il giudice ha l’obbligo di disporre, sia, l’ordine di demolizione delle opere abusive, previsto per il reato edilizio, sia l’ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato, previsto per il reato paesaggistico, in quanto si tratta di statuizioni obbligatorie e sottratte alla disponibilità delle parti (sez. in, 7.3.08, Caccioppoli, Rv. 240539).

Alla presente declaratoria di inammissibilità, segue, per legge ( art. 616 c.p.p.), la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento, a favore della Cassa delle Ammende, della somma di Euro 1500.
P.Q.M.

Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p.;

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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