T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 13-05-2011, n. 4163 contratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La società ricorrente è risultata aggiudicataria (determinazione n.2881 del 31.12.1996) della gara avente ad oggetto lo svolgimento per conto delle due intimate aziende ospedaliere e per l’anno 1997 del servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti.

Con il proposto gravame ha impugnato la determinazione, portata conoscenza con telegramma del 31 maggio 1997, con cui l’azienda San Camillo ha fatto presente che l’espletamento del servizio de quo sarebbe terminato alla data del 31.5.1997, in quanto dal giorno successivo lo stesso sarebbe stato svolto dalla controinteressata D.P..

In punto di fatto è opportuno evidenziare che il citato telegramma richiamava la deliberazione n.8 del 16.4 1997, la quale nel richiamare la delibera n.384 del 12.3.1997, che aveva disposto la revoca della delibera di aggiudicazione n.1881/1996, ha disposto la proroga dell’espletamento del servizio de quo da parte della ricorrente fino al 31 maggio 1997.

Il proposto gravame è affidato al seguente ed articolato motivo di doglianza:

Violazione e falsa applicazione della L. n.24171990. Violazione e falsa applicazione dell’art.45 del D.lgvo n.22/1997. Violazione e falsa applicazione dell’art.97 della Costituzione. Eccesso di potere per difetto di presupposto, irragionevolezza, ingiustizia manifesta. Sviamento.

Successivamente la società ricorrente ha proposto motivi aggiunti di doglianza chiedendo la condanna della resistente amministrazione al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della illegittima ed anticipata cessazione dello svolgimento dell’attività de qua, con interessi legali e svalutazione monetaria.

Si è costituita l’azienda ospedaliera San CamilloForlanini prospettando l’infondatezza della proposta azione risarcitoria sul presupposto della legittimità del proprio operato.

Alla pubblica udienza del 4.5.2011 il ricorso è stato assunto in decisione.

In via preliminare il Collegio osserva che è palese, alla luce di motivi di doglianza dedotti, che le censure ricorsuali ritualmente dedotte si rivolgono fondamentalmente avverso la revoca adottata con la delibera n.384 del marzo 1997, la quale non è stata in alcun modo richiamata dal telegramma, il quale fa riferimento alla delibera n.8 del 16 aprile 1997, la quale, preso atto dell’intervenuta adozione del richiamato provvedimento di ritiro, si è limitata a prorogare l’espletamento del servizio de quo fino al 31.5.1997.

Ciò necessariamente precisato, occorre passare ad esaminare la fondatezza della pretesa risarcitoria.

Al riguardo, in linea con quanto meticolosamente prospettato da parte ricorrente, il Collegio sottolinea la illegittimità della gravata delibera di revoca, stante la palese inosservanza dei principi in materia di partecipazione, atteso che, alla luce della giurisprudenza richiamata dalla Amecogest, la resistente amministrazione prima di adottarla era tenuta a dare comunicazione alla società interessata.

Nè tale conclusione risulta inficiata dalla tesi della azienda ospedaliera in ordine alla natura vincolata del contestato provvedimento atteso che:

a) in ordine ai risvolti penali che avevano accompagnato la vicenda in questione degli stessi non è stato fatto alcun cenno nella determinazione di ritiro;

b) per quanto concerne poi le esigenze connesse all’entrata in vigore delle nuove tecniche di smaltimento dei rifiuti nel contestato provvedimento alle stesse è fatto un generico riferimento, nè sono state fatte presenti le ragioni in forza delle quali la società ricorrente non è stata ritenuta in grado di procedere allo svolgimento del servizio fino alla data di scadenza naturale sulla base delle nuove metodologie.

L’acclarata illegittimità alla luce dei motivi di cui sopra del contestato provvedimento di revoca comporta che il danno subito dalla odierna istante per l’anticipata cessazione dello svolgimento del servizio deve essere imputabile alla amministrazione resistente.

In ordine a tale voce di danno, il Collegio osserva che la suddetta voce risarcitoria, stante la natura peculiare dell’appalto, deve essere quantificata, in via equitativa, nella percentuale del 5% dell’importo che sarebbe stato corrisposto a seguito dell’espletamento del servizio per il periodo 1.6.199731.12.1997.

Non suscettibili di accoglimento sono le altre due pretese con cui è stato chiesto il risarcimento dei danni subiti per lo scioglimento della società ricorrente e la conseguente perdita di avviamento nonchè il danno curriculare.

In merito, in disparte la genericità in ordine alla sussistenza dei presupposti delle menzionate pretese, il Collegio osserva, in linea con quanto prospettato dalla resistente amministrazione che:

a) lo stato di dissesto della Amecogest non è in alcun modo imputabile all’anticipata interruzione del servizio de quo, dato che gli 84 dipendenti non erano in alcun modo utilizzati nell’espletamento del servizio ed avuto presente l’entità delle perdite che ne hanno causato il dissesto;

b) in ordine al danno curriculare è dirimente la circostanza che in forza dello scioglimento anticipato della ricorrente, quest’ultima dal dicembre 1997 ha smesso di partecipare a gara.

In ordine ai richiesti accessori la Sezione osserva che:

a) trattandosi di debito di valore sulla somma complessiva liquidata a titolo di risarcimento spetta la rivalutazione monetaria dal giorno in cui è stato stipulato il contratto con l’impresa illegittima aggiudicataria sino alla pubblicazione della presente sentenza, a decorrere dal quale, in conseguenza della liquidazione giudiziale, il debito di valore si trasforma in debito di valuta;

b) non spettano, invece gli interessi compensativi (dalla data della stipula del contratto fino alla pubblicazione della sentenza) sulla somma via via rivalutata, in mancanza – come è dato riscontrare nella fattispecie in esame – di qualsiasi allegazione e prova circa l’insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo nella corresponsione dell’equivalente monetario attuale della somma dovuta all’epoca della produzione del danno (CS, sez.VI, n. 3144/2009).

Ciò premesso, il proposto gravame va accolto nei termini di cui sopra con conseguente condanna della stazione appaltante a risarcire i danni subiti dalla società ricorrente da quantificare secondo i criteri di cui in motivazione.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 8884 del 1997, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per gli effetti, condanna l’Azienda Sanitaria San CamilloFoorlanini al pagamento del richiesto risarcimento danno da quantificare secondo i criteri di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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