T.A.R. Liguria Genova Sez. I, Sent., 13-05-2011, n. 770 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Italia Nostra si ritiene lesa dalla concessione 4.12.1991, n. 91/06350 assentita dal comune di Chiavari in favore della controinteressata, per cui ha notificato l’atto 18.4.1992 con cui denuncia:

violazione dell’art. 831 cod. civ. e dei principi generali dell’ordinamento in materia di tutela dei beni destinati al culto della religione cattolica. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, insufficienza dell’istruttoria, carenza assoluta di motivazione.

Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà della motivazione, difetto di istruttoria, falsità dei presupposti.

Violazione dell’art. 2 del PRG di Chiavari, eccesso di potere per contraddittorietà della motivazione, erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria.

Il comune di Chiavari e la controinteressata si sono costituiti in giudizio con distinte memorie, chiedendo la reiezione della domanda.

Con ordinanza 28.5.1992, n. 291 il tribunale ha accolto la domanda cautelare proposta.

Sono stati depositati dei documenti, l’associazione ricorrente e l’amministrazione civica hanno allegato memorie.

Il ricorso denuncia l’illegittimità del titolo assentito dal comune di Chiavari in favore della controinteressata per la trasformazione in ufficio della cappella privata ubicata in via Parma 472.

Preliminarmente il collegio non può aderire alla richiesta formulata dall’amministrazione comunale con la memoria depositata il 6.4.2011; con tale atto la difesa civica chiede dichiararsi improcedibile l’impugnazione, in quanto la controinteressata presentò il 21.4.1993 un’istanza per conseguire un’autorizzazione edilizia che innovava in modo sostanziale il titolo impugnato.

Con la nuova domanda la parte aveva preso atto dell’accoglimento della domanda cautelare proposta dalla ricorrente, aveva ribadito di considerare legittimo il titolo ottenuto, così come l’assenso soprintendentizio, ma "… allo scopo di evitare il fermo del cantiere per anni… in via transitoria…" aveva dichiarato di rinunciare ad eseguire i lavori ammessi dal comune, optando per dar corso ad altre attività edilizie che non rilevano ai fini del decidere.

In tale contesto il collegio ritiene di condividere le tesi sostenute dalla ricorrente associazione nelle memorie conclusionali depositate, laddove si espone che la rinuncia alla concessione impugnata è espressamente indicata come transitoria, cosa che non comporta il venir meno dell’interesse alla pronuncia.

Tanto premesso possono essere esaminati i motivi dedotti.

Con i primo di essi l’interessata lamenta la violazione del comma secondo dell’art. 831 c.c., che impedisce la sottrazione degli edifici destinati al culto pubblico della religione cattolica, anche se di proprietà privata, in assenza di un idoneo atto in tal senso dell’autorità ecclesiastica competente.

A tale riguardo la controinteressata eccepisce l’inesistenza di un atto capace di comprovare la celebrazioni di pubbliche funzioni religiose nel sito in questione.

Il collegio osserva che, in assenza di allegazioni in senso diverso, la dichiarazione 14.4.1992 resa dal direttore dell’ufficio liturgico diocesano di Chiavari è esaustiva in materia, posto che l’ecclesiastico ha certificato che il sito è di interesse religioso, vista la sua dedicazione al culto, e che non è mai intervenuto un atto di sconsacrazione.

Ne consegue che la non contestata destinazione del bene al culto pubblico cattolico risulta provata, e a tale argomento non può opporsi l’allegata natura di oratorio, che la difesa della controinteressata vorrebbe attribuire all’immobile.

Si osserva infatti che la piccola cappella risulta collocata sulla via pubblica, sì che è assai difficile ipotizzarne l’utilizzo privato ed esclusivo proprio degli oratori.

Il motivo è pertanto fondato e va accolto.

La censura è assorbente delle altre dedotte, sì che l’impugnazione deve ricevere favorevole considerazione.

L’atto impugnato va pertanto annullato.

Le spese seguono la soccombenza e sono equamente liquidate nel dispositivo, tenendo conto del valore del bene in questione e del tempo trascorso dall’inizio della lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima)

Accoglie il ricorso ed annulla l’atto impugnato.

Condanna il comune di Chiavari al pagamento delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, che liquida in euro 3.000,00, oltre ad iva e cpa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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