T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 13-05-2011, n. 729

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– la questione attiene alla norma dell’art. 1ter l. 102/09, co. 4, lett. d) nella parte in cui individua i requisiti di reddito necessari per regolarizzare un collaboratore domestico,

– l’asserito datore di lavoro del ricorrente infatti è titolare di un reddito imponibile inferiore alla soglia di 20.000 euro da CUD 2009,

– la difesa del ricorrente ritiene che si possa fare a meno di un reddito minimo necessario, ma il Tribunale non può disapplicare un requisito previsto esplicitamente dalla norma, a meno di ritenerlo incostituzionale (nel qual caso bisogna sollecitare una pronuncia della Corte Costituzionale che corrobori questa interpretazione),

– ma l’elemento a sostegno dedotto in questo senso in ricorso è che nella concessione del permesso di soggiorno a regime (c.d. sistema dei flussi) è possibile assumere lavoratori anche da parte di un datore di lavoro dotato di un reddito inferiore ai 20.000 euro, ma in verità rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire quali sono i tetti minimi per ciascuna procedura, tetti individuati in esecuzione di un principio comune espressione di razionalità della previsione legislativa che impone comunque la sussistenza di un reddito minimo in capo al datore di lavoro perché sotto un certo livello di reddito l’assunzione si deve ritenere fittizia con valutazione astratta valida per tutti i casi (si ricorda che la tipizzazione normativa dei requisiti è ex Corte. Cost. 148/2008 una garanzia di uniformità di trattamento in quanto limita la soggettività della decisione dell’amministrazione, e come tale è quindi applicazione del principio di legalità dell’azione amministrativa),

– non è quindi possibile interpretare la norma nel senso auspicato dal ricorrente perché la chiarezza del dettato della norma non offre spazi all’interprete,

– le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

RESPINGE il ricorso.

CONDANNA il ricorrente al pagamento in favore dell’amministrazione delle spese di lite che quantifica in euro 500, oltre accessori (se dovuti).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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