Cass. civ. Sez. I, Sent., 12-09-2011, n. 18692

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Le parti in epigrafe ricorrono per cassazione nei confronti del decreto della Corte d’appello che, accogliendo parzialmente la loro domanda, ha liquidato complessivamente Euro 5.000 per anni cinque di irragionevole ritardo in relazione al giudizio svoltosi avanti alla Corte dei Conti di Palermo dal 19.11.1999 al 21.2.2008.

L’intimata Amministrazione resiste con controricorso e propone ricorso incidentale cui resistono i ricorrenti intimati che hanno anche presentato memoria.

Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.
Motivi della decisione

I ricorsi debbono preliminarmente essere riuniti in quanto proposti nei confronti dello stesso decreto.

Il primo motivo del ricorso principale con cui si lamenta l’insufficiente liquidazione dell’indennità per avere la Corte d’appello quantificato la durata irragionevole in anni cinque anzichè in anni cinque e mesi tre è inammissibile per carenza di interesse, posto che, potendo e dovendo la Corte, in esito alla cassazione del decreto impugnato, procedere alla decisione nel merito, l’importo che verrebbe liquidato alla stregua dei criteri seguiti in analoghe fattispecie (Sez. 1^, 14 ottobre 2009, n. 21840) non sarebbe in concreto superiore a quanto già stabilito.

Con il secondo motivo di ricorso si censura l’integrale compensazione delle spese contestandosi la motivazione secondo la quale sarebbero rilevanti la mancata opposizione alla domanda da parte dell’Amministrazione.

Il motivo è fondato in quanto da un lato la mancata opposizione da parte dell’Amministrazione è irrilevante, essendo la stessa comunque risultata soccombente, e dall’altra ben potendo lo Stato provvederà anche senza attendere la convocazione in giudizio.

E’ invece infondato il ricorso incidentale con cui si censura la misura dell’indennizzo in quanto il giudice del merito, con apprezzamento discrezionale e non censurabile in questa sede, si è mantenuto per la liquidazione dell’indennità nell’ambito dei parametri indicati dalla giurisprudenza della Corte.

Il ricorso principale deve dunque essere accolto nei limiti indicati.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito e pertanto condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento delle spese della fase di merito mentre la diversa soccombenza induce a compensare per un mezzo le spese di questa fase e condannare l’Amministrazione alla rifusione del residuo.
P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il secondo motivo del ricorso principale, dichiara inammissibile il primo e rigetta il ricorso incidentale, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna il ministero dell’Economia e delle Finanze alla rifusione delle spese processuali del giudizio di merito che liquida in complessivi Euro 873, di cui Euro 445 per onorari e Euro 378 per spese, oltre spese generali e accessori di legge, nonchè della metà di quelle del giudizio di legittimità che, per l’intero, liquida in complessivi Euro 600, di cui Euro 500 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge; spese distratte in favore del difensore antistatario.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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