T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 13-05-2011, n. 728

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– il ricorrente è un cittadino extracomunitario cui è stato denegato il rinnovo del permesso di soggiorno per la presenza di una condanna penale ostativa (in particolare, condanna per spaccio di sostanza stupefacenti essendo stato sorpreso con 9 kg. di hascisc);

– il ricorrente sostiene che l’amministrazione avrebbe dovuto comunque compiere una valutazione complessiva della sua personalità prima di decidere se accogliere o respingere l’istanza senza attribuire rilievo decisivo all’intervenuta condanna;

– il ricorrente è stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati che rientrano tra quelli previsti dall’art. 4, co. 3, d.lgs. 286/98 e, quindi, rientra nella previsione che impone in tali casi il rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno,

– si deve ricordare d’altronde che, come è stato evidenziato da Corte Costituzionale 16. 5. 2008, n. 148, "il cosiddetto automatismo espulsivo altro non è che un riflesso del principio di stretta legalità che permea l’intera disciplina dell’immigrazione e che costituisce, anche per gli stranieri, presidio ineliminabile dei loro diritti, consentendo di scongiurare possibili arbitri da parte dell’autorità amministrativa";

– il potere che ha esercitato l’amministrazione nel caso in esame era, pertanto, vincolato dalla esistenza del precedente per spaccio di stupefacenti, ed è stato correttamente esercitato;

– le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

RESPINGE il ricorso.

CONDANNA il ricorrente al pagamento in favore dell’amministrazione delle spese di lite, che quantifica in euro 500 (oltre accessori, se dovuti).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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