Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 04-02-2011) 12-05-2011, n. 18632 Misure alternative

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 1 luglio 2010 il Tribunale di sorveglianza di Bari ha respinto la domanda di C.A., in espiazione della pena di venti anni di reclusione inflittagli per i delitti di omicidio e tentato omicidio commessi il 6 maggio 1999, con fine pena previsto al 29 settembre 2013, diretta ad ottenere la misura della detenzione domiciliare per motivi di salute, riportando, a sostegno, sia gli esiti dell’ultima osservazione della personalità del detenuto, in data 22 giugno 2010, segnalanti un percorso ancora incompiuto di elaborazione critica del grave fatto commesso (omicidio per difendere i propri beni), con parere degli operatori del trattamento favorevole alla detenzione domiciliare solo nel caso di accertata incompatibilità delle condizioni fisiche del condannato con la prosecuzione dell’esecuzione in carcere; sia gli accertamenti medici, di cui al certificato in data 19 maggio 2010 dell’ufficio sanitario della casa circondariale di Foggia, attestante che il C. era affetto da ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico, donde la ritenuta insussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 146 e 147 cod. pen., trattandosi di patologie gestibili in ambito detentivo anche con l’eventuale ricorso ai ricoveri in strutture esterne ai sensi dell’art. 11 Ord. Pen., ferma l’esecuzione in carcere.

2. Avverso la predetta ordinanza ricorre personalmente a questa Corte il C., denunciando violazione di legge e vizio della motivazione.

Quanto alla prima il ricorrente rileva che, essendo egli ultrasessantenne, il richiesto beneficio della detenzione domiciliare, ai sensi dell’art. 47-ter, comma 1, Ord. Pen., non postula necessariamente l’incompatibilità delle sue condizioni di salute col regime carcerario di espiazione della pena, come erroneamente ritenuto dal Tribunale; quanto al difetto di motivazione, il ricorrente si duole del fatto che il Giudice specializzato, nel respingere la sua domanda, non abbia tenuto conto:

a) del suo sincero pentimento manifestato anche con lettere invocanti il perdono dai congiunti della vittima e dall’invio di somme di denaro, sia pure simboliche, a titolo risarcitorio; b) del suo ottimo comportamento intramurario con partecipazione a tutte le attività trattamentali e anche al lavoro interno, compatibilmente con le sue condizioni di età e di salute, al punto di meritare costantemente il beneficio della liberazione anticipata; c) della regolare fruizione di ben 17 permessi premio; d) della mancanza di pericolosità sociale, essendo il delitto in espiazione, che risale ad 11 anni fa, l’unico commesso nella sua vita ed essendo egli estraneo a contesti criminali, come emerso anche dalle informazioni di polizia; e) del dimostrato peggioramento delle sue condizioni di salute dal 2004 al 2010, come rappresentato dal sanitario di sua fiducia che lo ha visitato in istituto, profilandosi pertanto il suo mantenimento in carcere contrario al senso di umanità; f) della sua umile estrazione sociale e della propria radicata cultura contadina, in relazione alle quali avrebbe dovuto essere valutato il suo percorso rieducativo.
Motivi della decisione

Entrambi i motivi di ricorso, come sopra enucleati dall’impugnazione personalmente proposta, sono infondati.

Non sussiste la violazione di legge denunciata, poichè, pur non richiedendo l’art. 47-ter, comma 1, lett. d), ord. pen., nel caso di condannati ultrasessantenni che debbano espiare una pena non superiore a quattro anni, tuttavia postula l’inabilità seppure parziale dell’istante, ciò che il Tribunale ha escluso, con riguardo al C., precisando che la sua unica patologia è rappresentata dall’ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico, come da richiamato certificato, in data 19 maggio 2010, dell’ufficio del sanitario della casa circondariale dove il ricorrente è detenuto;

nè il C. ha contestato di essere affetto dalla sola ipertensione arteriosa sulla base di atti del procedimento specificamenet indicati nei motivi di gravame, limitandosi ad un generico riferimento al peggioramento delle proprie condizioni di salute dal 2004 al 2010 secondo il medico legale di sua fiducia che lo avrebbe visitato in carcere.

Parimenti infondato è il denunciato vizio motivazionale, di cui non si specifica neppure il profilo di nullità per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, che, al contrario, è adeguata ed immune da vizi logici e giuridici, risolvendosi pertanto le censure ad essa mosse in contestazioni di mero fatto non deducibili in questa sede di legittimità.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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